A seguito delle modifiche apportate all’art.28-quater comma 1 del DL 4/2022, a partire dal 28 maggio 2022 sarà operativo l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi, con qualche novità.
In particolare, una modifica al disegno di legge per la conversione del Decreto Ucraina ha previsto che il nuovo obbligo si applica:
- alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro;
- ed esclusivamente ai soli lavori edili di cui all’allegato “X” (di seguito riportato) del D.L. 9.4.2008 n.81.
Il comma 43-bis, in particolare, stabilisce che i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120, e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art.16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. bonus mobili), dall’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (c.d. bonus verde) e dell’art. 1 comma 219 (c.d. bonus facciate) possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del DL 15 giugno 2015, n.81.
Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere, altresì, riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Ancorché non richiesto dalla norma, potrebbe essere comunque opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.
L’Agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e le Casse edili.
Allegato X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.