18 Novembre, 2024

Bozza legge di bilancio 2025 e altre novità

Il disegno di legge di bilancio 2025, in base al testo bollinato del 22.10.2024, prevede le seguenti principali novità in materia fiscale riguardanti imprese e partite iva.

Novità Fiscali

Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti l’articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF:

  •  fino a 28.000 euro → 23%;
  •  oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
  •  oltre 50.000 euro → 43%.

In precedenza, fino al periodo d’imposta 2023, gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF erano invece così strutturate:

  •  fino a15.000 euro → 23%;
  •  oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro → 25%;
  •  oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
  •  oltre 50.000 euro → 43%.

Per i soggetti con redditi complessivamente superiori a 75.000 euro la quasi totalità degli oneri detraibili subirà tagli consistenti a partire dalle spese che saranno sostenute dal 1° gennaio 2025.

Il limite complessivo di spesa detraibile è calcolato in base ad un importo “base” fissato a:

  •  14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
  •  8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro.

Per calcolare il limite di spesa massimo detraibile, stabilisce il Ddl., l’importo “base” deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

  •  0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  •  0,70, con un figlio a carico;
  •  0,85, con due figli a carico;
  •  1, con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico).

Dal calcolo di cui si è detto, concernente l’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, sono comunque escluse:

  • le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF;
  • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono poi escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi” o per l’acquisto dei veicoli dei disabili che scelgono la strada della rateizzazione).

La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:

  •  50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
  •  20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
  •  10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.

Viene prevista anche per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato ex art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208

Si introduce una limitazione temporanea all’utilizzo delle perdite fiscali ex art. 84 del TUIR e delle eccedenze ACE ex art. 5 del DLgs. 216/2023; le stesse sarebbero portate in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta, determinato per effetto delle disposizioni di differimento di cui ai precedenti co. 1 – 4, in misura non superiore al 65% dello stesso maggior reddito imponibile.

Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.

Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per effetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento:

  • né la compensazione “orizzontale” nel modello F24;
  • né quella “verticale” o “interna”.

Secondo l’art. 4 del Ddl. di bilancio 2025, sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate dall’1.1.2025 si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 42% anziché quella con aliquota del 26%.

L’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede l’imponibilità come redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché le somme guadagnate non ammontino, complessivamente, a un totale inferiore ai 2.000 euro.

Si prevede la stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili) per i soggetti non imprenditori, riscrivendo in tal senso le disposizioni previste dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

La disciplina “a regime” dovrebbe applicarsi per le partecipazioni e i terreni posseduti a partire dall’1.1.2025.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 30 novembre di ciascun anno:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

In questi casi, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore di perizia.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Modificando l’art. 51 co. 5 del TUIR, viene introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dall’IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54 co. 5 e 6 del TUIR.

Si prevede l’integrazione dell’art. 108 co. 2 del TUIR, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per integrare maggiormente i processi di certificazione fiscale con quelli di pagamento elettronico, allo scopo di far emergere l’eventuale incoerenza tra scontrini emessi e incassi rilevati, viene stabilito che gli strumenti mediante i quali vengono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (in particolare i registratori telematici) dovranno garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta 2027 l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta 2026.

Novità fiscalità edilizia (detrazioni edilizie)

In relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è stabilito che nella disciplina “a regime” l’aliquota ridotta del 30% si applica già per le spese sostenute dall’1.1.2025.

Rispetto a quanto stabilito “a regime”, tuttavia, verrebbe introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevedrebbe per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale:

  • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
  • l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevedrebbe, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare:

  • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate al “bonus casa”.

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro.

Viene previsto che il Codice identificativo nazionale (CIN) debba essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.

Altre novità

Si tratta di una misura introdotta a sostegno delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per sostenerla. Il contributo in argomento è pari a 1.000 euro ed è erogato una tantum, previa domanda all’INPS, per i figli nati o adottati dall’1.1.2025; tale somma non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR.

La relativa erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il c.d. “bonus nuove nascite” deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

La norma interviene sulla disciplina del contributo previsto per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

Proroga Concordato Preventivo Biennale al 12 dicembre 2024

Si segnala, infine, che il Decreto-legge del 14/11/2024 n. 167 ha previsto che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.