Tassazione energia fotovoltaica venduta

L’Agenzia delle Entrate, con circolari 46/2007 e 36E/2013, ha chiarito che anche per i soggetti che possiedono “privatamente” (al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale) un impianto fotovoltaico vanno tassati ai fini IRPEF i proventi derivanti dall’energia prodotta in eccesso rispetto alle proprie esigenze e venduta alla rete.

Si riportano le istruzioni da seguire per tali soggetti, mentre devono seguire le regole per la determinazione del reddito d’impresa coloro ce hanno realizzato o acquistato l’impianto tramite la propria partita iva.

Come dichiarare correttamente

Tali proventi rientrano tra i redditi diversi, nello specifico come redditi da attività commerciale non esercitata abitualmente. La loro liquidazione avviene indicando tali ricavi:
  • al rigo D5 codice 1 se si presenta il modello 730;
  • al rigo RL14 se si presenta il modello UNICO.

La Certificazione delle eccedenze vendute

Per dichiarare le vendite effettuate va consegnata allo Studio la relativa certificazione scaricabile dal portale del GSE seguendo l’apposita procedura.

I passaggi per scaricare dal sito GSE la certificazione delle eccedenze ricevute per l’anno di riferimento sono i seguenti:

  • accedere all’area riservata Clienti GSE
  • Servizi
  • servizio di Scambio sul posto e accedere al portale dedicato
  • Selezionare “Comunicazioni”/”Ricerca” ed effettuare il download

Costo impianto indeducibile

Come chiarito dalla circolare 46/2007, il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto non può essere considerato come spesa specificamente inerente alla produzione del suddetto reddito, atteso che l’impianto è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e che solo marginalmente procede reddito imponibile attraverso la cessione dell’energia eventualmente prodotta in eccesso.

Sanatoria violazioni formali

Entro il 31 ottobre (in precedenza 31 marzo e prorogato con cd Decreto Bollette) può essere esercitata la sanatoria sulle infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione di imposte, ritenute o crediti d’imposta, come previsto dalla legge di bilancio (Legge n. 197/2022 commi da 166 a 173).

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Violazioni definibili

  • emissione delle fatture elettroniche oltre i 12 giorni stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72
  • trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i 12 giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015

(per sanare le annualità da quando è obbligatoria la fatturazione elettronica 2019-2022, bisogna provvedere la pagamento di euro 200×4=800).

  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997)
  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)

Modalità di versamento

Il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento va così effettuato: codice tributo sezione ERARIO “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”
con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Le irregolarità non sanabili

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

  • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
  • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990)
  • fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)

le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Legge di Bilancio 2023

È stata approvata la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022): se ne espongono sinteticamente gli aspetti di maggior rilievo in ambito aziendale e fiscale.

La Legge di Bilancio prevede una serie di misure volte a definire in maniera agevolata una serie di carichi dei contribuenti col fisco (cd “tregua fiscale”). Si elencano di seguito le principali disposizioni di legge, rinviando ad una prossima circolare gli approfondimenti.

 

Comunicazioni di irregolarità

Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute sulle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, DPR 600/1973 e art.54-bis, DPR 633/1972). Le somme in questione devono essere richieste con comunicazione (cd “avviso bonario”) recapitata dopo la data di entrate in vigore della Legge di Bilancio o per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto in tale data (in pratica, si tratta delle comunicazioni ricevute da inizio dicembre 2022). Se sono rispettate le condizioni indicate, gli importi possono essere definiti con il pagamento: le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (invece del 10%). Con analoghe modalità sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso. Il versamento richiesto in base alle definizione può essere versato anche in venti (o meno) rate trimestrali di pari importo.

 

Irregolarità formali

Possono essere sanate le irregolarità non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte e sul loro pagamento, commesse entro il 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene col versamento di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta “sanato”. La procedura non può essere utilizzata per irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi.

 

Ravvedimento speciale

Per le violazioni diverse da quelle definibili con le misure già descritte, è possibile optare per la regolarizzazione tramite la corretta presentazione della dichiarazione “irregolare” e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo legale (invece di 1/10). Le violazioni “da sanare” non devono essere già state contestate. Non si può sanare l’omessa presentazione della dichiarazione.

 

Atti di accertamento

Si prevedono sanzioni ridotte (da 1/3 a 1/18 del minimo legale) per gli atti del procedimento di accertamento. Rientrano nella presente disposizione, gli accertamenti di adesione relativi a: (a) processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, (b) avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione ancora impugnabili (consegnati cioè al massimo ad inizio novembre 2022) o notificati entro il 31 marzo 2023, (c) inviti a comparire per il contraddittorio.

 

Liti tributarie

Si possono definire con modalità agevolate le controversie giudiziarie in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise. Per la definizione delle liti pendenti al 1/1/2023, si può definire con stralcio di sanzioni e interessi se il contribuente risulta soccombente al 1/1/23 salvo, in caso contrario, procedere allo stralcio anche di una parte delle imposte che va dal 10% al 95% a seconda delle sentenze e del grado di giudizio.

 

Rottamazione Quater

Si possono definire con modalità agevolate i debiti affidanti ad AdER fino al 30 giugno 2022. Aderendo a tale procedura, si verseranno solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per le spese di notifica ed esecuzione (non si è dunque tenuti a pagare interessi e sanzioni). AdER renderà disponibili i dati necessari per individuare le cartelle definibili sul proprio sito internet entro il 21 gennaio. Chi vorrà aderire alla definizione agevolata dovrà presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro

La Legge dispone l‘annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si noti che per le cartelle riferibili ad enti locali, enti previdenziali privati e per violazioni del codice delle strada non opera la cancellazione automatica. Questi enti potranno decidere se applicare o meno lo stralcio automatico entro il 31 gennaio 2023.

Il cd regime forfetario viene esteso a professionisti e lavoratori autonomi con ricavi fino a 85.000 euro (si ricorda che la precedente soglia era uguale a 65.000).

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dell’anno stesso in cui i ricavi superano i 100.000 euro: a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite è dovuta l’IVA. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85 e 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo al superamento della soglia.

I crediti d’imposta per le imprese vengono rifinanziati anche per il primo trimestre 2023.

 

Energia elettrica

Sul fronte dei costi sostenuti per l’energia elettrica si prevede che:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese per la componente energetica acquistata nel primo trimestre 2023
  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nel primo trimestre del 2023

Per beneficiare del contributo è necessario aver subito nel quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, un aumento dei costi per kWh della componente elettrica superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

Gas naturale

Sul fronte dei costi sostenuti per le forniture di gas metano si prevede che:

  • alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre  2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
  • alle imprese diverse da quelle del punto precedente, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

Per beneficiare del contributo, il prezzo di riferimento del gas (calcolato come media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici) nel quarto trimestre 2022 deve essere aumentato del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

 

Sia nell’ambito dei consumi di energia elettrica, sia di gas, i crediti d’imposta in oggetto sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023. I crediti sono cedibili solo per intero.

Ai fini della fruizione dei contributi descritti, le imprese (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e/o di gas) possono richiedere al proprio fornitore una comunicazione in cui viene calcolato il credito d’imposta spettante. Condizione per poter richiedere tale comunicazione è che l’impresa si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, dallo stesso venditore del quarto trimestre 2019.

Per il solo 2023, si introduce la cd flat tax incrementale: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare un’imposta sostituiva del 15%. Le caratteristiche del regime in esame sono:

  • non possono utilizzare tale regime i soggetti che già usufruiscono del regime forfetario;
  • si applica in sostituzione delle “normali” aliquote IRPEF e delle relative addizionali;
  • si applica sull’eccedenza emersa dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e lavoro autonomo più elevato tra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo in misura pari al 5 per cento dell’eccedenza emersa, fino ad un massimo di 40.000 euro;
  • la misura in esame non incide sugli acconti dovuti per il 2024. Questi vanno determinati considerando l’imposta che sarebbe dovuta non applicando il regime della flat tax “incrementale”.

Vengono riproposte le nome che agevolano la “fuoriuscita” di determinati beni dalla società.

Le società (diverse dalle società semplici) possono applicare all’assegnazione dei beni ai soci un‘imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Le condizioni per fruire del regime agevolato descritto sono:

  • l’assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30 settembre 2023;
  • l’assegnazione o la cessione deve riguardare beni immobili o beni mobili registrati (che non siano beni strumentali nell’attività dell’impresa);
  • l’assegnazione o la cessione deve avvenire a favore di soci iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2022.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni, l’aliquota è del 13%. Inoltre, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Sostanzialmente identiche regole valgono per le società (aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni) che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

Le società che si avvalgono di queste disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni immobili strumentali di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Viene prevista una nuova opportunità per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023. La misura consente di calcolare l’eventuale plusvalenza (al momento della cessione) sul valore rideterminato invece che sull’originario costo o valore di acquisto.

Per usufruire della previsione in esame è necessario far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.). La perizia va redatta entro il 30 giugno 2023. Sul valore risultante dalla perizia va pagata un’imposta sostitutiva del 16%, il cui versamento può essere suddiviso in tre rate annuali. 

La novità della presente disposizione è l’estensione del regime agevolato anche alle partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, fino ad oggi escluse.

Dal 1° gennaio 2023, il tetto al contante aumenta a 5.000 euro (rispetto al limite 2022 di euro 2.000).

Le soglie di ricavi da non superare per usufruire del regime di contabilità semplificata (art. 18, DPR 600/1973) sono così modificate:

  • 500.000 euro per le imprese di servizi (in precedenza 400.000);
  • 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività (in precedenza 700.000).

In pratica, i ricavi conseguiti nel 2022 non devono superare le soglie indicate per beneficiare (già dal 2023) del regime contabile semplificato.

Elevato a 10.000 euro (invece di 5mila) il limite annuo di compensi che possono essere corrisposti (pagati) da ciasun utilizzatore per prestazioni occasionali.

Resta invece a 5.000 euro il compenso annuo massimo percepibile (dal “lavoratore”).

Non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (prima il limite era fissato a 5).

Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per under 36 e donne svantaggiate e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, alternativo a quello previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.

Nella Legge di Bilancio si inserisce un pacchetto di norme in materia di cripto-attività (fino ad oggi oggetto solo di interventi di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, tra cui le risposte ad interpello n.788/2021, 397/2022 e 437/2022). Si espongono di seguito sinteticamente alcune delle disposizioni previste, rinviando ad una prossima circolare ulteriori approfondimenti.

Definizione: le Legge definisce come “cripto-attività” una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere  trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di  registro distribuito o una tecnologia analoga.

 

Tassazione plusvalenze

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività sono tassabili con aliquota del 26%, a condizione che nel periodo d’imposta raggiungano i 2mila euro. Le plusvalenze sono definite come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o il valore di acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione alle relative minusvalenze. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi: in assenza, il valore/costo si considera pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Si prevede che, ai fini della determinazione di plus e minusvalenze, si può assumere come valore/costo di acquisto il valore normale risultante alla data del 1°gennaio 2023 (invece che il costo/valore originario). Il predetto valore deve essere assoggettato ad un’imposta sostituiva del 14%. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

Cripto-attività all’estero

La detenzione di cripto-attività all’estero comporta gli obblighi di monitoraggio finora previsti per le attività estere di natura finanziaria (compilazione del quadro RW del modello Redditi). Ad analoghi obblighi sono sottoposti coloro che risultano titolari effettivi degli investimenti ai sensi della normativa antiriciclaggio.

 

Ires-Irap

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP (a prescindere dal loro inserimento in conto economico).

 

Regolarizzazione attività non dichiarate

I contribuenti, che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione di cripto-attività e i redditi dalle stesse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione, tramite la presentazione di un’apposita dichiarazione e versando una sanzione (0,5% delle attività detenute al termine di ogni anno; 3,5% se produttive di redditi). La dichiarazione e le modalità attuative della norme saranno approvate con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Imposta di bollo / patrimoniale

L’imposta di bollo si applica ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività nella misura del 2 per mille del loro valore. Nello specifico, si tratta dell’imposta prevista sulle c.d. “Comunicazioni alla clientela” (DPR 642/1972, Tariffa, prima parte, art.13, co.2-ter): la norma include le cripto-attività fra i prodotti finanziari per i quali l’imposta è dovuta anche in assenza di comunicazione.

Per le cripto-attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, smartphone o pc si applica (invece dell’imposta di bollo) un‘imposta sul valore nella misura del 2 per mille. Tale imposta va versata con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Viene prorogata l’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di persone con meno di 36 anni fino al 31 dicembre 2023 (la misura era in scadenza al 31 dicembre 2022).

Si ricorda che la misura in esame (art.64, DL 73/2021) prevede delle di agevolazioni (es.esenzione dall’imposta di registro) per gli acquisti di prima casa effettuati da persone che:

  • Nell’anno di stipula dell’atto non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
  • Hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data ultima per portare a termine gli investimenti in beni strumentali per usufruire dei crediti d’imposta “Industria 4.0” (comma 1057, Legge 178/2020). Gli investimenti devono essere stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ovvero in tale data l’ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere stato pagato un acconto pari almeno al 20%.

Le condizioni descritte sono da rispettare per poter usufruire del credito d’imposta con le percentuali del 2022 (nel 2023 verranno dimezzate).

Vengono individuate alcune ipotesi in cui la detrazione si applica nel 2023 al 110%, e non al 90% come previsto dal Decreto Aiuti-quater (art.9, co.1, lettera a), numero 1)):

  • Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (non dai condomìni) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, a condizione che la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) risulti presentata entro il 25 novembre 2022;
  • Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022 e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera è stata approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022;
  • Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

La disposizione in esame introduce nuove misure accanto a quelle già previste per il controllo preventivo connesso all’attribuzione e  all’operatività delle partite IVA (DPR 633/1972, art. 35, comma 15-bis).

Nello specifico si prevede che l‘Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA (in particolare se relative a ditte individuali e SRL semplificate). A seguito di tali analisi, l’Agenzia invita il contribuente a esibire idonea documentazione per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività. In caso di esito negativo dei riscontri effettuati sulla documentazione, l’Agenzia emana un provvedimento di cessazione della partita IVA.

La partita IVA può successivamente essere richiesta dal medesimo soggetto “cessato” solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro.

Il destinatario del provvedimento di cessazione (di cui sopra) è soggetto ad una sanzione di 3mila euro.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti modalità e termini attuativi della misura in esame.

Si annullano per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di energia elettrica. L’annullamento riguarda le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW. Inoltre, parte degli oneri generali (relativi allo smantellamento delle centrali nucleari) saranno “fiscalizzati” dal 2023: in altre parole, tali costi non graveranno più sulle bollette.

Le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) del primo trimestre 2023 sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Inoltre, si mantengono inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nell’ultimo trimestre del 2022. Al 5% di Iva sono assoggettate anche le forniture di servizi di teleriscaldamento.

Si elencano sinteticamente alcuni degli altri interventi previsti nella Legge di Bilancio:

  • Estensione al 2023 il credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI per la quotazione (L. 205/2017, co. 89-92).
  • Proroga al 30 novembre 2023 del termine finale per usufruire del riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato.
  • Estensione al 2023 del c.d. Bonus sponsorizzazioni sportive (art.81, DL 104/2020; credito d’imposta per le imprese che investono in campagne pubblicitarie a favore di società sportive e associazioni dilettantistiche).
  • Estensione al 2023 e al 2024 del credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati da parte delle imprese (L. 145/2018, co.73-77).
  • Introduzione di un’imposta sostitutiva al 5% sulle c.d. mance (somme destinate liberamente dai clienti ai lavoratori) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
  • Per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva (art. 1, co. 182, L. 208/2015), è ridotta al 5%.
  • Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile.
  • Riduzione dell’Iva sul pellet al 10% (invece del 22%).
  • Detrazione IRPEF per il 50% dell’Iva versata per acquistare (entro il 31/12/2023) immobili in classe energetica A o B.
  • Incremento del cd “Bonus mobili” (art.16, co.2, DL 63/2013) a 8.000 euro nel 2023 (la detrazione si applica alle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per edifici sottoposti ad operazioni di ristrutturazione edilizia)
  • Possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari (stipulati per l’acquisto o ristrutturazione di un’abitazione) per soggetti con ISEE inferiore a 35mila euro (la norma consente il passaggio dal tasso variabile al fisso)
  • Proroga al 2025 della detrazione al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, DL 34/2020)
  • Possibilità per gli avvocati di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art.82, DPR 115/2002 (gratuito patrocinio) con i contributi dovuti alla Cassa Forense;
  • Proroga dal 2023 del cd Bonus Psicologo (art.1-quater, co.3, DL 228/2021) con innalzamento del beneficio massimo per persona a 1.500 euro (contributo per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia, spettante a soggetti con ISEE fino a 50.000 euro);
  • Riduzione cuneo fiscale (comma 281): la Legge di Bilancio conferma l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) già previsto per il 2022 (L. 234/2021 e DL. 115/2022). L’esonero è pari a:

    • 2% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 2.692 euro;
    • 3% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.538 euro.
  • Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri: i contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
  • Resta pienamente operativo l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, ai sensi del quale, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento;
  • Fabbricati commercio al dettaglio (commi 65-69): la legge prevede che per le imprese che esercitano  l’attività del commercio al dettaglio di prodotti alimentari le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali siano deducibili al massimo al 6% del costo dei fabbricati. Tale previsione si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta;
  • Esenzione IMU immobili occupati (commi 81-82): sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili, a condizione che, alternativamente:

    • Sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni ed edifici (artt. 614 e 633 del codice penale)
    • Sia stata presentata denuncia per la loro occupazione abusiva
    • Sia iniziata un’azione giudiziaria penale per la loro occupazione abusiva

    Il proprietario comunica al comune interessato il possesso dei requisiti sopra descritti, mediante modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia.

Esenzione IRPEF

Anche per il 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (iscritti nella previdenza agricola).

 

Trasferimento terreni

Gli atti di trasferimento di terreni (e relative pertinenze) a favore di persone con età inferiore ai 40 anni sono agevolati (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%). Per beneficiare dell’incentivo, gli acquirenti devono dichiarare (nell’atto del trasferimento) di voler conseguire, entro 24 mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale ed  assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli  professionali.

 

Credito per carburanti

Esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 20% per le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (codice ATECO 01.61). Il credito spettante va calcolato sulla spesa per l’acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nell’attività. Inoltre, l’agevolazione si applica anche all’acquisto di gasolio e benzina per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l’allevamento. Il credito è utilizzabile solo in compensazione oppure può essere ceduto ad altri soggetti (solo per intero). Queste ultime modalità di utilizzo valgono anche per il credito d’imposta relativo ai consumi dell’ultimo trimestre 2022.

 

Esonero previdenziale

Entro il 31 dicembre 2023 i nuovi iscritti under-40 nella previdenza agricola beneficiano dell’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Decreto Aiuti quater – le novità

Il Decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176), con tante novità per le imprese e i professionisti. Il decreto, in particolare,  proroga alcune disposizioni contenute nei precedenti decreti-aiuti e interviene con altre disposizioni a favore delle imprese di cui si occuperà la presente  circolare.

Rateizzazione Bollette

In relazione ai consumi effettuati dal 1°ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 le imprese  interessate dovranno formulare un’istanza ai fornitori di energia con le modalità che saranno definite da un decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL. La rateizzazione è alternativa rispetto alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022.

Proroga bonus crediti d’imposta imprese energivore, gasivore e non

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure.

Altresì

  • viene previsto che i crediti d’imposta già annunciati per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis, possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari, ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.
  • inoltre, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, i beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata. In tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Fringe Benefit elevati a 3000 euro

Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti.
In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef. Il datore di lavoro dovrà raccogliere la documentazione idonea.

Alla luce dell’aumento del limite fiscale dei fringe benefit, le aziende potranno eventualmente richiedere di aumentare i crediti welfare presenti nei plafond disponibili.

Come chiarito dalla Circolare n. 35E del 4 novembre, questa misura è cumulabile con i 200 euro di bonus carburante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Superbonus

Le novità più rilevanti sono le seguenti:
  • la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 202290% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 202370% per quelle sostenute nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;
  • slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati;
  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente a quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo, così ottenuto, va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;
  • per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • la percentuale del 110% viene confermata anche per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta, inoltre, l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;
  • per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Bonus Autotrasporto

I contributi previsti dal decreto Aiuti ter, destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Credito d’imposta acquisto registratori cassa telematici

E’ previsto contributo a favore dei commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’AdE. Viene introdotto un bonus sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione con mod. F24, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.
Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto degli strumenti.

Accise sui Carburanti e Iva sul Gas Metano per Autotrazione

Per le aliquote di accisa su  benzina e gasolio impiegato come carburante, sono  riconfermate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, le entità ridotte già previste dai precedenti decreti: per la benzina 478,40 euro per mille litri, per l’olio da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per millelitri, per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro per millechilogrammi e, infine, per il gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo.

Prezzi dell’energia

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas.

Inoltre, si modifica l’art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

IMU settore spettacolo

Con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 78, commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che dispone l’esenzione da IMU per il settore dello spettacolo, viene previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 12).

Imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi

Vengono esentati dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento (art. 12, comma 3).

Versamenti sospesi settore sport

I versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021) il decreto energia (art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022) e il decreto Aiuti (art. 39, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Chiarimenti Bonus INPS 200 euro

Sabato 24 settembre è stato pubblicato il decreto attuativo per l’indennità una tantum nella misura di 200/350 euro per lavoratori autonomi e professionisti. Con circolare INPS, sono stati forniti i dovuti chiarimenti. Riportiamo nel seguito le principali informazioni.

Soggetti Beneficiari

  • Lavoratori autonomi, iscritti all’INPS Artigiani o Commercianti;
  • Soci lavoratori e coadiuvanti, iscritti all’INPS Artigiani o Commercianti;
  • Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS;
  • Professionisti iscritti alle casse private (i cui requisiti restano i medesimi delle altre categorie, ma la cui domanda va presentata tramite il portale di riferimento della propria Cassa);
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle apposite sezioni gestioni speciali
  • Pescatori autonomi

Sono ESCLUSI i titolari di pensione alla data del 18 maggio 2022 e coloro che hanno già percepito l’indennità per i lavoratori dipendenti, per pensionati e altre categorie di soggetti, previste dagli artt. 31 e 32 DL 50/2022.

Requisiti

  • Nel periodo d’imposta 2021 aver percepito un reddito non superiore a 35.000 euro. Il reddito di riferimento è così calcolato:

RN1 col 1 (reddito complessivo di riferimento per le agevolazioni fiscali) meno RN2 (deduzione per abitazione principale) meno RN3 (oneri deducibili) = Reddito di riferimento

  • essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022;
  • avere la partita IVA attiva al 18 maggio 2022; per i soci e i coadiuvanti, il requisito deve essere posseduto dall’impresa;
  • aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, anche parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contributi per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

Incremento indennità

Per coloro che abbiano percepito un reddito complessivo (come sopra calcolato) non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021, l’indennità è incrementata di 150 euro, per una indennità totale di 350 euro.

Presentare la domanda

La domanda per ricevere l’indennità va presentata, entro il 30 novembre 2022, tramite il portale INPS, accedendo con SPID o CNS e selezionando la categoria di riferimento.

Tassazione Imposta di bollo in fattura

Con Risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 428 del 2022, l’amministrazione finanziaria ha fornito il suo orientamento in merito alla tassazione dell’imposta di bollo, solitamente di Euro 2,00, addebitata al committente in fattura.

Orientamento Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è espressa indicando quale soggetto obbligato colui che emette la fattura, pertanto, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo non può essere considerata come  spesa anticipata in nome e per conto del cliente (art. 15) e deve essere ricompresa nell’alveo dei ricavi/compensi imponibili. Tuttavia, questa interpretazione appare alquanto lacunosa, in  particolar modo in quando viene dato assodato che “l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo sia, in via principale, a carico del prestatore d’opera” senza considerare che le parti (prestatore d’opera e cliente) possano disporre diversamente negli accordi negoziali.

Questione di interpretazione

Il Dpr 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) individua gli atti soggetti all’imposta di bollo (artt. 1 e 2), senza specificare chiaramente chi sia il soggetto obbligato. È, invece, possibile ricavare questa informazione dall’art. 22 del medesimo decreto:

 

“Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

  1. tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  2. tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. […]”

Anche se in assenza di diversi accordi tra le parti viene naturale individuare il soggetto obbligato in che emette la fattura, tuttavia, non si può escludere a priori che sia colui che la riceve. 

Dalla teoria alla pratica

È evidente che eventuali accertamenti emessi per il maggior reddito determinato dall’addebito in fattura dell’imposta di bollo non possano che determinare maggior carico fiscale e sanzioni decisamente limitati. Per puro esempio, un forfettario che avesse emesso 12 fatture riaddebitando il bollo al cliente si troverebbe potenzialmente con un maggior reddito accertabile pari ad Euro 24,00 che, salvo non determini lo sforamento dal massimale e la fuoriuscita dal regime per l’annualità successiva, comporterebbe un maggior onere fiscale al massimo del 15%, ovvero pari ad Euro 3,60.

Per semplicità di gestione, considerati i dubbi interpretativi e salvo eventuali chiarimenti, attualmente il soggetto può adottare le modalità di fatturazione in funzione della interpretazione più o meno prudente di quanto sopra indicato decidendo:

  • di non addebitare l’imposta di bollo, o addebitarla indicando la natura iva N2.2 Regime Forfetario qualora si desideri, in via prudenziale, ricomprendere tali importi nel calcolo dei compensi;
  • di addebitare l’imposta di bollo con natura iva N1 Esente art. 15 qualora si ritenga corretto considerare l’addebito dell’imposta come spesa anticipata in nome e per conto del cliente da non considerare come compenso.

Bonus INPS 200 euro

Sabato 24 settembre è stato pubblicato il decreto attuativo per l’indennità una tantum nella misura di 200 euro previsto per i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

  • lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie;
  • che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
  • essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  • aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contributi per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

L’indennità è incompatibile con l’indennità per i lavoratori dipendenti, per pensionati e altre categorie di soggetti, previste dagli artt. 31 e 32 DL 50/2022.

 

La domanda è presentabile dalle ore 12:00 del 26 settembre, accedendo in autonomia al sito di riferimento.

Non è ancora nota la possibilità di presentazione della domanda tramite delega. Altresì, non si hanno chiarimenti in merito al diritto all’indennità da parte dei soci di società.

 

L’indennità verrà erogata in ragione dell’orine cronologico delle domande, fino a capienza del fondo predisposto.

 

Bando – Il Veneto Artigiano 2022

Obbiettivo del Bando

 

Con il Bando la Regione del Veneto, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”, intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove sfide.

In particolare, l’intervento è finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese artigiane, mediante la promozione di nuove soluzioni, tecnologiche ed organizzative, in grado di incentivare la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi.

Dotazione Finanziaria

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 5.000.000. È possibile l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

Soggetti Ammessi

 

Le Imprese Artigiane in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, competente per territorio;
  • avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui viene realizzato il progetto imprenditoriale in Veneto entro il termine perentorio del 02 ottobre 2024, ovvero entro la conclusione del progetto se antecedente;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

Interventi Ammissibili

 

Sono ammissibili i progetti di investimento, conclusi entro il 2 ottobre 2024, volti a introdurre nelle imprese artigiane innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Spese Ammissibili

 

Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature;
  • autocarri a esclusivo uso aziendale;
  • software e realizzazione di sistemi di e-commerce;
  • opere murarie e di impiantistica;
  • spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (anche fotovoltaico);
  • spese generali.

Forma, soglie e intensità del sostegno

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:

  • nel limite massimo di euro 100.000 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 250.000;
  • nel limite minimo di euro 10.000 corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 25.000.

Termini e modalità di presentazione della domanda

 

La domanda può essere presentata attraverso il Sistema Informativo Unitario (SIU) della Regione del Veneto a partire dalle ore 10.00 di martedì 06 settembre 2022, fino alle ore 12.00 di giovedì 29 settembre 2022.

Valutazione della domanda

 

L’agevolazione è concessa sulla base di procedura valutativa a graduatoria. 
La graduatoria provvisoria è formata mediante l’attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto a specifici criteri di priorità. Tale rispondenza, dichiarata all’impresa, è appurata in fase di istruttoria dell’istanza, al fine della stesura della graduatoria definitiva. 

Bando Regione Veneto Pmi 2022 – Fotovoltaico

La Regione del Veneto ha approvato l’aumento di 5 milioni  di euro del Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” destinandoli esclusivamente agli investimenti delle imprese che provvedono ad installare impianti fotovoltaici nelle  strutture della sede produttiva delle imprese e in quelle di relativa pertinenza.

Tale misura si è resa necessaria per supportare le imprese che, a  seguito dell’aumento dei costi energetici, intendono coprire almeno in parte i consumi energetici con energia autoprodotta da fonti  rinnovabili.

Il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto, del 10% per la media impresa e del 20% per la piccola, si riferiscono non solo alle spese per la fornitura e l’installazione dei pannelli, ma  anche alle spese per gli impianti di accumulo, il sistema combinato di inverter e l’allacciamento alla rete elettrica. Tale contributo è determinato nei seguenti limiti:

  •           2.000 €/kW per impianti fino a 20 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 8.000;
  •           1.600 €/kW per impianti fino a 100 kW, cui  corrisponde un contributo massimo di € 32.000;
  •           1.000 €/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW, cui corrisponde un contributo fissato nel massimo in € 50.000.

Pertanto, qualora realizzata in forma mista, l’operazione agevolata è composta da:

  • una quota di contributo in conto impianti per un importo non  superiore al 10% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e al 15% in caso di piccole imprese (“Quota Contributo”);
  • una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 45% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato (“Quota Fondo”), con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
  • una quota di provvista privata, messa a disposizione dal finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti.

Ulteriori informazioni sull’operatività del Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” sono riportate nel sito di Veneto Sviluppo al presente link.

Decreto Trasparenza (obblighi informativi per datori di lavoro)

Il 13/08/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 104/2022 cd “Decreto Trasparenza” che introduce nuove disposizione in materia di contrattazione individuale, rafforzando così le misure di tutela dei lavoratori.

Le disposizioni di tale decreto vengono applicate a tutti i contratti di lavoro subordinati, di somministrazione, di intermittenza (a chiamata), prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 13/08/2022 in poi.

Tale decreto disciplina l’informazione sul rapporto di lavoro per i dipendenti nuovi assunti; in particolare, i contenuti aggiornati nei contratti di lavoro saranno i seguenti:

  1. Identità delle parti (descrizione del datore di lavoro e del dipendente);
  2. Luogo di lavoro (se non fisso, predominante);
  3. Inquadramento completo, ovvero, la qualifica attribuita al lavoratore (trattasi di mansione specifica) ed il livello (o Categoria se contratto Industriale);
  4. Data di inizio del rapporto di lavoro e durata dello stesso;
  5. Durata del periodo di prova (laddove previsto)
  6. La maturazione delle ferie e dei permessi annuali;
  7. La durata dei congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione (trattasi di congedi di maternità/paternità obbligatori, malattia e infortunio);
  8. L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso mensile ed i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo/giorno di pagamento e la modalità;
  9. Scansione corretta dell’orario di lavoro sia per i P-Time sia per i Full Time con indicazione di eventuali ore notturne o lavoro a turni;
  10. Condizioni che riguardano le ore straordinarie e come vengono retribuite;
  11. Durata e forma del preavviso con relativa procedura in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  12. Indicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  13. Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro (DVR).

Tutte la parti evidenziate rappresentano le novità indicate nel Decreto Trasparenza.

Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo e preciso in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili su richiesta dei lavoratori in qualsiasi momento.
Il datore di lavoro DEVE conservare la prova della trasmissione o ricezione dei documenti di assunzione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.