La Legge di Bilancio prevede una serie di misure volte a definire in maniera agevolata una serie di carichi dei contribuenti col fisco (cd “tregua fiscale”). Si elencano di seguito le principali disposizioni di legge, rinviando ad una prossima circolare gli approfondimenti.
Comunicazioni di irregolarità
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute sulle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, DPR 600/1973 e art.54-bis, DPR 633/1972). Le somme in questione devono essere richieste con comunicazione (cd “avviso bonario”) recapitata dopo la data di entrate in vigore della Legge di Bilancio o per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto in tale data (in pratica, si tratta delle comunicazioni ricevute da inizio dicembre 2022). Se sono rispettate le condizioni indicate, gli importi possono essere definiti con il pagamento: le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (invece del 10%). Con analoghe modalità sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso. Il versamento richiesto in base alle definizione può essere versato anche in venti (o meno) rate trimestrali di pari importo.
Irregolarità formali
Possono essere sanate le irregolarità non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte e sul loro pagamento, commesse entro il 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene col versamento di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta “sanato”. La procedura non può essere utilizzata per irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi.
Ravvedimento speciale
Per le violazioni diverse da quelle definibili con le misure già descritte, è possibile optare per la regolarizzazione tramite la corretta presentazione della dichiarazione “irregolare” e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo legale (invece di 1/10). Le violazioni “da sanare” non devono essere già state contestate. Non si può sanare l’omessa presentazione della dichiarazione.
Atti di accertamento
Si prevedono sanzioni ridotte (da 1/3 a 1/18 del minimo legale) per gli atti del procedimento di accertamento. Rientrano nella presente disposizione, gli accertamenti di adesione relativi a: (a) processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, (b) avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione ancora impugnabili (consegnati cioè al massimo ad inizio novembre 2022) o notificati entro il 31 marzo 2023, (c) inviti a comparire per il contraddittorio.
Liti tributarie
Si possono definire con modalità agevolate le controversie giudiziarie in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise. Per la definizione delle liti pendenti al 1/1/2023, si può definire con stralcio di sanzioni e interessi se il contribuente risulta soccombente al 1/1/23 salvo, in caso contrario, procedere allo stralcio anche di una parte delle imposte che va dal 10% al 95% a seconda delle sentenze e del grado di giudizio.
Rottamazione Quater
Si possono definire con modalità agevolate i debiti affidanti ad AdER fino al 30 giugno 2022. Aderendo a tale procedura, si verseranno solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per le spese di notifica ed esecuzione (non si è dunque tenuti a pagare interessi e sanzioni). AdER renderà disponibili i dati necessari per individuare le cartelle definibili sul proprio sito internet entro il 21 gennaio. Chi vorrà aderire alla definizione agevolata dovrà presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
La Legge dispone l‘annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si noti che per le cartelle riferibili ad enti locali, enti previdenziali privati e per violazioni del codice delle strada non opera la cancellazione automatica. Questi enti potranno decidere se applicare o meno lo stralcio automatico entro il 31 gennaio 2023.