Rating di Legalità

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Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una stelletta e un massimo di tre stellette. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, pari a una stelletta, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento). Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento; il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stellette.

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A cosa serve

Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche.

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Chi può richiederlo

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli enti che svolgono attività d’impresa che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (di seguito, R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
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Costo e durata

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

L’AGCOM non addebita diritti per il rilascio del rating.

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Valutazione requisiti obbligatori: prima stella ★

Ai sensi dell’art. 2, l’impresa deve dichiarare, ottenendo di diritto la prima stella di rating, che:

Nei confronti di alcuni soggetti non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p..

I soggetti su cui va emessa la dichiarazione sono:

  • se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell’institore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo.
  • se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo.
  • se riveste forma societaria ed è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, che nei confronti degli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Inoltre l’impresa deve dichiarare che:

  1. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  2. di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
  3. di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  4. di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
  5. di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;
  6. di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
  7. di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  8. di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  9. se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti. 

 

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Incremento punteggio

Ai sensi dell’art. 3, il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★. 

Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

  1. adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria. Possono essere riconosciuti soltanto i Protocolli di legalità vigenti alla data di delibera dell’Autorità che decide sulla domanda. La società deve indicare gli estremi del Protocollo di legalità e allegare documentazione attestante il perfezionamento dell’adesione a tale Protocollo. Il rispetto dei Protocolli di legalità richiesti dalle singole amministrazioni nell’ambito di procedure di gara non è idoneo ad integrare il requisito in esame, posto che la tipologia di adesione è imposta dalla stazione appaltante e non deriva da una scelta volontaria dell’impresa.
  2. utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge. Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è necessario che la società sia dotata di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero riguardi più della metà dei pagamenti.
  3. adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il requisito di cui al punto c) può essere ritenuto soddisfatto qualora la società abbia adottato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o una funzione/struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa. Il modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001, ed essere comprensivo di codice etico, dell’Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito, la società deve indicare la data di adozione del modello da parte della società e l’organo deliberante.
  4. adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità. In materia di CSR (Corporate Social Responsability) e CSV (Corporate Shared Value) potranno essere valutate positivamente le autocertificazioni della società, supportate da delibere dell’organo deliberante da allegare alla domanda, attestanti l’adozione di standard internazionali come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o ICC. Ulteriore indicatore di sostenibilità è rappresentato dalla certificazione ISO 14001:2004, di cui devono essere forniti gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e scadenza) ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale in esame. Il requisito si intende soddisfatto per tutte le imprese che redigono un Bilancio di sostenibilità in accordo alle linee guida del Global Reporting Initiative. In tal caso deve essere indicato l’anno in cui il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, l’ente che lo ha revisionato e la data dell’ultima modifica. Il requisito si intende altresì soddisfatto per le imprese Benefit.
  5. di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list). Le aziende che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (individuati all’art. 1, comma 53, L. n. 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2020) otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione nelle white list istituite presso le competenti Prefetture (la società deve indicare nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” della domanda di rating la Sezione della white list in cui è iscritta). Il punteggio verrà ugualmente riconosciuto a tutte le imprese la cui iscrizione è in fase di aggiornamento/rinnovo; al contrario, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è sufficiente che l’impresa abbia inoltrato richiesta di iscrizione nell’elenco. Si evidenzia che il punteggio aggiuntivo verrà attribuito anche alle imprese che specificano espressamente di non operare nei predetti settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Il punteggio premiale è ugualmente riconosciuto se l’impresa è iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori. Nel caso in cui la Prefettura di iscrizione non coincida con quella competente in base alla sede legale dell’impresa, quest’ultima è tenuta a specificare tale circostanza nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” della domanda.
  6. di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche.  Ci si riferisce ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (ad esempio Codici Etici di Confindustria, Confcoperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE, Legacoop). Sono ammessi Codici Etici Aziendali purché redatti secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall’associazione di categoria cui l’impresa aderisce, specificandone la data di adozione e l’organismo aziendale che lo ha deliberato.
  7. di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Ai fini del requisito premiale in parola la società deve aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. In questo senso, l’adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, soddisfa il requisito qualora il suo ambito di applicazione sia stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche quelli indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190. Sarà inoltre valutato il possesso da parte dell’impresa di ulteriore documentazione attestante la prevenzione e il contrasto della corruzione, come ad esempio la certificazione UNI ISO 37001.
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Normativa e link utili

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