Start-up innovative
Le Startup Innovative sono società di capitali che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico“.
Ho un’idea, ma non ho una impresa.
In questi casi, risulta doveroso confrontarsi con i nostri professionisti per valutare la fattibilità e la redditività dell’idea, avvalendosi di strumenti quali marketing intelligence, analisi di mercato e delle tendenze, analisi benchmark, business plan, analisi degli strumenti di finanza agevolata disponibili etc.. Questa analisi risulta utile anche per impostare la propria azienda con una configurazione ricavi costi che permetta di essere flessibili in un mercato in continuo sviluppo e redditizi.
Infine, i nostri consulenti sapranno fornirti chiarimenti in merito alla scaletta di adempimenti previsti e ad assisterti nella concretizzazione della tua idea.
I vantaggi
Rientrare nella classificazione delle Start-up innovative consente di ottenere innumerevoli vantaggi. Tra quelli più immediati:
- Minori oneri per la costituzione e per altri adempimenti successivi
- Detrazione o deduzione del 30% della somma investita, fino ad un investimento massimo agevolabile di Euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
- Detrazione 50/65% della somma investita in regime de minimis e su prenotazione. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Anche in questo caso vengono applicati i limiti del 25% del capitale o governance o di fornitura.
- Miglior accesso ai finanziamenti
- Maggiori strumenti accessibili di finanza agevolata
- Smart & Start
- Raccolta diffusa di capitale tramite equity crowdfunding
- Vantaggio competitivo
- Obblighi allentati in materia di riduzione capitale per perdite
- Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
- Semplificazioni in materia di credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;
- Esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up e pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
- Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni, già in possesso dell’investitore al 26/05/2021 e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up o in piccole e medie imprese innovative, che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Start-up Innovative
I requisiti per costituire una startup innovativa sono:
a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
b) è costituita da non più di sessanta mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’ articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ;
sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa .
Permanenza startup innovative oltre il terzo anno
La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’ articolo 2425 del codice civile , o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
e) ottenimento di almeno un brevetto.
Estensione sezione speciale
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’ articolo 2425 del codice civile , superiore al 100 per cento annuo.
Alcune agevolazioni restano concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
PMI Innovative
Nel caso in cui l’impresa sia costituita da più di 60 mesi, può valutare di rientrare nella sezione speciale delle PMI innovative accedendo ad alcuni dei vantaggi previsti per le Start-up innovative. I requisiti per l’iscrizione nella sezione sono:
a) la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purche’ abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
d) l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
- volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita’ fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi’ da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprieta’ intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita’ di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- titolarita’, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale ovvero titolarita’ dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche’ tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attivita’ di impresa.
Vocazione sociale (SIAVS) – anche no
Le start-up innovative a vocazione sociale si differenziano per l’attività esclusiva in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale;
cooperazione allo sviluppo.
Alto valore tecnologico
Il comma 2, lettera f) del ridetto articolo 25 D.L. 179/2012, afferma «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».
Come chiarito dal Chiarimento del MISE, la caratteristica dell’elevato valore tecnologico è condizione imprescindibile e non alternativa all’innovazione.
Hai una idea che prevede lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico?
Oppure hai una idea, ma non sai se questa sia innovativa?
Il nostro Studio resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, forti dell’esperienza acquisita sull’argomento.