Contabilità di Magazzino
La contabilità di magazzino (lettera d) dell’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) è obbligatoria a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro.
Cessazione dell'obbligo
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
Servizio offerto
La contabilità di magazzino è la registrazione e la tenuta delle scritture ausiliari delle quantità entrate ed uscite:
- delle merci destinate alla vendita;
- dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione;
- dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.