Spese automezzi: deducibilità costi e detraibilità IVA

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Casistiche

La scelta di quale regime fiscale applicare agli automezzi (autovetture e autocarri) utilizzati in azienda può essere determinante per vantaggio fiscale dovuto sia in termini di detraibilità dell’IVA, sia in termini di riduzione dell’imponibile fiscale e, di conseguenza, delle imposte sui redditi. Le casistiche sono moltissime (utilizzo esclusivo, utilizzo promiscuo, rimborsi chilometrici, fringe benefit etc).

In questa circolare viene fornita una panoramica generale.

Le regole, generalmente, sono indipendenti dal tipo di costo e componente negativo (manutenzione e revisione, carburante, assicurazione, acquisto/ammortamento, cessione, plusvalenze e minusvalenza) e, solitamente, sono simili per cicolomotori e motocicli.

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Vantaggio

Il nostro Studio resta a disposizione per capire quale regime adottabile sia più vantaggioso, fornendo indicazioni su modalità, istruzioni e adempimenti. La normativa principale di riferimento è l’articolo 164 Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (redditi) e art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR n. 633/72 (IVA).

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1. Utilizzo esclusivo come bene strumentale nell'attività d'impresa

Per tutti gli autocarri e automezzi intestati all’azienda ed utilizzati esclusivamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, la deducibilità delle spese e la detraibilità dell’IVA è sull’intero ammontare.

Per gli autocarri l’uso esclusivo non è da dimostrare.

Per autovetture, ciclomotori e motocicli l’uso esclusivo va dimostrato attraverso documentazione sufficiente e inconfutabile.

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2. Utilizzo promiscuo

Qualora autovetture, ciclomotori e motocicli NON siano utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, le spese relative sono deducibili nella misura del 20%.

Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo.

LIMITI

Non si tiene conto:

  • della parte del costo di acquisizione che eccede:
    • 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan (25.822,84 per gli agenti e rappresentanti);
    • 4.131,66 euro per i motocicli;
    • 2.065,83 euro per i ciclomotori.
  • dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
  • dell’ammontare annuo dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture (5.164,57 per agenti e rappresentanti), da ragguagliare al periodo di utilizzo.

IVA

L’IVA è ammessa in detrazione:

  • al 100%, ove i veicoli stradali a motore siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione ovvero formino oggetto dell’attività propria d’impresa o siano utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
  • al 40%, se i veicoli stradali a motore non sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione. La parte di imposta non detratta concorre a formare il costo ai fini delle imposte dirette.
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3. Fringe benefit a dipendente

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite di spesa.

L’utilizzo promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, deve essere provato in base a idonea documentazione (clausola del contratto di lavoro o scrittura privata con data certa).

REDDITO DEL DIPENDENTE

Il valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari ad un’aliquota variabile dal 25% al 60% (in funzione delle emissioni di anidride carbonica) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base delle tabelle Aci (per contratti stipulati dal 1.07.2020).

Si dovrà emettere fattura per l’utilizzo ad uso personale dell’auto aziendale come sopra quantificato (il quale andrà suddiviso tra imponibile ed iva). Tale fattura dovrà essere regolata tramite pagamento diretto o con trattenuta, anche rateizzata, in busta paga.

DETRAZIONE IVA

I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa (Risoluzione 6/DPF 2008). Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile.

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4. Fringe benefit ad amministratore

La circolare AdE 5/E/2001 (e la successiva 1/E/2007) afferma che le disposizioni di favore previste per le autovetture concesse in uso al dipendente non possono essere estese alle autovetture utilizzate ad uso promiscuo aziendale e personale da parte degli amministratori-collaboratori.

L’ammontare del valore normale che concorre a formare il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, sempre nei limiti delle spese sostenute da quest’ultima, per la parte corrispondente al compenso in natura erogato all’amministratore, mentre l’eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile nella determinazione del reddito di impresa secondo il criterio dell’uso promiscuo (20%).

DETRAZIONE IVA

Non essendoci disposizioni in merito, si ritengono applicabili le regole previste per il Fringe benefit al dipendente.

5. Rimborsi chilometrici

Il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Il rimborso è non imponibile se il percettore non possiede una partita IVA e se viene calcolato sulla distanza minore residenza-missione e sede di lavoro-missione.

Il rimborso richiede la rendicontazione e documentazione delle trasferte effettuate.

DETRAZIONE IVA

Con i rimborsi kilometrici non è possibile detrarre l’IVA sulle spese sostenute dal dipendente.

COSTO CHILOMETRICO

Il costo chilometrico va calcolato sulla base dei costi proporzionali e non proporzionali individuati dalla Tabella Aci sulla base dei chilometri effettuati nel corso dell’anno.

Se il dipendente o il titolare sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Qualora l’auto utilizzata sia superiore, si ritiene utilizzabile come criterio quello di riproporzionare il costo chilometrico ai cavalli fiscali, utilizzando la tabella che segue.