Limite al contante: dal 2023 euro 5.000

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Il Decreto Fiscale 2020 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite all’uso del contante passa da 3.000 euro a 2.000 euro.
 Dal 1° gennaio 2022 è scattata un’ulteriore riduzione che ha la soglia a 1.000 euro, tornato a 2.000 euro dal 1 marzo 2022.
Con la Legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023 il tetto al contante è fissato a 5.000 euro.
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Sanzioni

In caso di trasgressione, ad entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento viene applicata la sanzione amministrativa:
– da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
– da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
– da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Regole generali

Il divieto riguarda il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore alle soglie sopra indicate.

Il trasferimento superiore al limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Per non incorrere nelle sanzioni, i pagamenti vanno effettuati utilizzando modalità tracciate, ovvero per il tramite di banche e altri istituti di pagamento e di moneta elettronica (bonifici, assegni, carte di credito etc).
 
I soggetti diversi sono entità giuridiche distinte. A titolo esemplificativo:
  • cliente e fornitore;
  • due qualsiasi società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • società controllata e società controllante;
  • legale rappresentante e socio;
  • una ditta individuale e una società,
 
Pagamento parziale: è possibile effettuare il pagamento parte in contanti e parte in modalità tracciata, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge.
 
Operazioni personali: il MEF ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario dal proprio conto corrente di importo superiore alla soglia: tale operazione non si configura, infatti, come un trasferimento tra soggetti diversi.
 
Non si configura come reato il trasferimento che, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di operazioni sostanzialmente autonome, tali da essere distinte e differenziate, ovvero nei casi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione).