Accertamento: come anticipare il termine di decadenza

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I termini di accertamento per le attività di accertamento in materia di IVA e imposte sui redditi sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

Esempio: per le dichiarazioni IVA e dei redditi che saranno presentate nel 2021, inerenti all’esercizio fiscale 2020, l’attività di accertamento da parte degli uffici dovrà essere avviata entro il 31 dicembre 2026. Successivamente, l’annualità 2020 si intenderà prescritta.

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Come ridurre i termini di Accertamento

Il testo aggiornato del Decreto Legislativo del 05/08/2015, all’art. 3, prevede una riduzione dei termini di decadenza delle attività di accertamento di due anni quando tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati, superiori a euro 500,00, vengono effettuati con modalità tracciabili (quindi non in contanti). La normativa non è ancora chiara se sia o meno necessaria la regolarità in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

 

Alla luce di quanto in precedenza indicato, e rispettando i termini descritti nel presente paragrafo, il termine di decadenza (prescrizione) per le attività di accertamento da parte degli uffici, inerenti l’annualità 2020, viene anticipato al 31 dicembre 2024.

Vantaggi anche per i forfettari

Anche i contribuenti in regime forfettario possono accedere alla riduzione dei termini di accertamento di:

  • un anno, se il contribuente emette tutte le fatture in modalità elettronica (su cui non sussiste alcun obbligo per chi aderisce al regime forfettario);
  • due anni, se il contribuente, oltre ad emettere unicamente fatture elettroniche, rispetta i requisiti di pagamento tracciabile specificati nel paragrafo precedente.

Regime Premiale ISA

Esiste, inoltre, la possibilità di accorciare di un anno i termini di accertamento ordinari se l’Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA) è maggiore o uguale a 8.

Per completezza di informazione, si riportano tutti i vantaggi acquisiti grazie al raggiungimento di determinati valori ISA.

 

Maggiore/uguale a 8

  • Esenzione dall’apposizione del visto di conformità nel Modello Redditi e Irap 2019 (anno d’imposta 2018) per la compensazione di credito sino a 20.000 euro.
  • Esenzione dall’apposizione del visto di conformità nel Modello IVA 2020 (anno d’imposta 2019) per la compensazione di credito sino a 50.000 euro.
  • Esenzione dall’apposizione del visto di conformità nei Modelli IVA TR 2020 (anno d’imposta 2019) per la compensazione di credito sino a 50.000 euro.
  • Riduzione di un anno dei termini di accertamento ordinari.

Maggiore/uguale a 8,5

  • L’Agenzia delle Entrate non potrà effettuare accertamenti basati sulle Presunzioni Semplici.

Il legislatore, anticipando uno squilibrio nella ripartizione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali a favore del contribuente, ha individuato nell’art. 39 DPR 600/73 un potere alquanto “pericoloso”, ovvero la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di desumere, in certi casi, i redditi sulla base di presunzioni semplici, invertendo l’onere della prova cosicché sarà il contribuente a dover smentire le presunzioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate.

“Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”
Esempio: il contribuente professionista lavora 8 ore al giorno per 250 ore al giorno. La tariffa oraria media del settore è di 20 €/h pertanto il reddito determinato è di 40.000 euro.
L’esclusione di questa previsione risulta particolarmente vantaggiosa in quanto evita l’emissione di avvisi che solitamente risultano particolarmente gravosi e che presentano una particolare difficoltà nella generazione di prove che permettano di smontare le presunzioni indicate nell’atto.

Maggiore/uguale a 9

  • Esclusione dall’applicazione della disciplina delle Società di comodo e delle Società in perdita sistematica.
  • Esclusione dalla Determinazione Sintetica del reddito (redditometro).

L’art. 38 DPR 600/73 dispone la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di determinare, e quindi rettificare, il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere (redditometro).
Esempio: la contribuente detiene due auto, un immobile e sostenta anche il marito disoccupato e 3 figli pertanto si stima che la spesa sostenuta nel 2018 è stata di 35.000 euro. Pertanto il reddito della contribuente deve essere almeno pari alla cifra sinteticamente determinata.

Inferiore a 6

  • Possibilità di essere inclusi nelle strategie di controllo stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

La prescrizione per i reati tributari

Si evidenzia che la normativa sopra richiamata riguarda esclusivamente gli accertamenti in materia di IVA e IMPOSTE SUI REDDITI e non, invece, ciò che riguarda i  reati tributari (es. falsa fatturazione, dichiarazione infedele o fraudolenta, omessa dichiarazione, compilazione quadro RW) ove i termini di prescrizione sono di otto anni (estendibile a dieci) ai sensi del comma 1 art. 157 del Codice Penale (La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.) combinato con il comma 1-bis art. 17 DL 74/2000 (I termini di prescrizione […] sono elevati di un terzo.).

 

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.