28 Luglio, 2021

Conversione Decreto Sostegni-bis: principali novità fiscali

Il 22 luglio, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), pubblicato in Gazzetta il 24 luglio. La presente informativa pone in evidenza le principali novità in ambito fiscale (versamento imposte, esenzione IMU, nuova ACE, etc.).

Viene prorogato al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell’IRPEF/IRES, IRAP ed IVA scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall’apposito decreto ministeriale. Il rinvio riguarda, inoltre, l’imposta sostitutiva per chi avesse aderito alla rivalutazione dei beni d’impresa.

Riapertura del termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021. La data entro la quale si dovrà redigere la perizia di stima ed effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva slitta al 15 novembre 2021.

Vengono prorogati al 31 agosto 2021 i termini di sospensione:

  • del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021;
  • delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione – sia  cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) – che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;
  • della compensazione tra credito d’imposta e debito  iscritto a ruolo;
  • dei pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate;
  • delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.

Vengono ridefiniti i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021. In particolare, viene stabilito che il versamento deve essere effettuato:

  • entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
  • entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.

La modifica della norma concede alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale (fallimento o concordato preventivo).

Il cedente/prestatore potrà così effettuare la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta sin dall’apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione. Le nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’agevolazione che consente la conversione in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione delle imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.

Viene introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE, prevedendo, limitatamente all’anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel corso dell’esercizio entro il limite di 5 milioni di euro, e di trasformare tale rendimento direttamente nell’anno in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

In caso di fusione/ scissione/conferimento d’azienda, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d’imposta, viene disposto che:

  • il progetto deve essere approvato dall’organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;
  • in caso di operazioni di conferimento, la stessa dovrà essere deliberata dall’organo amministrativo della conferente, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Vengono modificate le regole di fruizione del credito d’imposta (pari al 10%) su investimenti in beni strumentali nuovi dettate dalla legge di Bilancio 2021, estendendo anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in un’unica soluzione.

Viene elevato, per il solo esercizio 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale.

Viene introdotta un’agevolazione fiscale (consistente nell’esenzione dall’IRPEF) sulle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio  dell’impresa commerciale – derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up e/o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.
Viene prevista, inoltre, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori  dell’esercizio d’impresa, derivanti dalla cessione di  partecipazioni al capitale in società – di cui agli articoli 5 (società di persone ad esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) (società di capitali) del TUIR – solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese start-up e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. L’efficacia delle suddette agevolazioni è subordinata  all’autorizzazione della Commissione europea.

Viene rinviata al 1° gennaio 2022 l’applicazione della plastic tax, l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo  impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali per favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani.
In particolare, si prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Se la compravendita è assoggettata a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, spetta anche un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.
Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

Viene prevista l’esenzione dall’IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:

  • entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
  • dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.