12 Marzo, 2020

Coronavirus: novità

Facciamo seguito alla nostra precedente per informare e chiarire, ove vi fosse ulteriore necessità e per quanto ci compete, quali siano le direttive del Governo nonché le azioni poste in essere alla data odierna in merito all’emergenza da Covid-19. Alleghiamo una sintesi delle restrizioni disposte con il DCPM del 11.03.2020 e i provvedimenti, attuali o attesi, a sostegno delle aziende.

Il DCPM 11 marzo 2020 prevede la sospensione, sino alla data del 25 marzo 2020, in tutta Italia, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (indicato in seguito), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato (negozi), sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Tra le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restano esclusi dalla sospensione i servizi di mensa e catering continuativo, su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Restano garantiti, e quindi non vengono sospesi, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

(Allegato 1)

Qui di seguito le attività commerciali che potranno rimanere aperte:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (Parafarmacie)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

nonché le attività di servizi alla persona, quali:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Possono rimanere aperte, infine, le attività produttive e le attività professionali in merito alle quali è raccomandato:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Gestione del personale dipendente

Si ricorda, innanzitutto, che prima di accedere ad uno qualsiasi delle forme di ammortizzatore sociale sotto riportate dovranno essere state preventivamente utilizzate TUTTE LE FERIE (non necessariamente i permessi, anche se questi, in accordo con il lavoratore potranno essere utilizzati prima di accedere gli ammortizzatori sociali) MATURATE E NON ANCORA GODUTE RELATIVE ALL’ANNO 2019.

 

Fatta questa premessa, nella precarietà di una situazione che anche dal punto di vista normativo si sta evolvendo in modo caotico, le Aziende, in base alla diversa tipologia previdenziale ed alla forza lavoro, possono fare ricorso:

  • al FIS (Fondo Integrativo di Solidarietà);
  • al FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano);
  • alla Cassa Integrazione in Deroga;
  • alla Cassa Integrazione Ordinaria;
  • alla Cassa Integrazione Straordinaria.

Come anticipato sopra, queste diverse forme sono applicabili in funzione della posizione previdenziale INPS e, pertanto, l’eventuale intervento per far fronte a situazioni di difficoltà o di chiusura delle attività dovrà essere “ritagliato su misura” per ogni singola azienda.

 

Tenuto conto dei tempi amministrativi e della necessità di coinvolgere anche le OO.SS., invitiamo tutte le Aziende che avessero esigenza di valutare come muoversi in caso di necessità, di contattare il Consulente del Lavoro di fiducia (per i clienti che hanno la gestione paghe presso di noi, lo Studio) e prendere un appuntamento da concordare se telefonico, tramite video-call o presso lo Studio.

 

Si è in attesa di nuovi provvedimenti governativi (e che dovrebbero vedere la luce a brevissimo). Anche la Regione Veneto sta procedendo a delineare alcuni interventi la cui adozione è a lei riservata unitamente alle parti sociali.

Con una nota stampa del 10 marzo, le Associazioni dei commercialisti hanno stilato le proposte congiunte per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus.

In sintesi, i commercialisti avevano proposto:

  • l’allargamento a tutto il territorio delle misure introdotte dal D.L. n. 9/2020;
  • la sospensione per sei mesi degli adempimenti fiscali, oltre che previdenziali e assistenziali, ivi compresi i relativi versamenti (anche per imposte regionali o comunali) su tutto il territorio nazionale;
  • l’estensione a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti legislativi emanati a sostegno dell’economia e delle imprese anche alle attività libero-professionali;
  • la sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici (quali, tra gli altri, la presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione o accertamento con adesione o ancora di autotutela);
  • la sospensione per sei mesi degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, ivi comprese tutte le altre scadenze di contenzioso o contraddittorio con gli uffici, quali, tra gli altri, la presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione o accertamento con adesione o ancora di autotutela;
  • sospensione di tutte le procedure cautelari in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché degli enti pubblici per la riscossione diretta dei propri tributi, delle società in house e dei concessionari sino a 15 giorni successivi alla dichiarazione di termine dello stato di cui al D.P.C.M. 10 marzo 2020;
  • la sospensione degli adempimenti e rinvio di tutti i termini connessi a procedure concorsuali ed esecutive;
  • la disapplicazione ISA generalizzata per l’anno 2020 e rinvio dei termini per l’annualità 2019 ai fini ISA (stante le difficoltà di reperimento dati relativi al periodo d’imposta 2019 a fronte dell’emergenza sanitaria in corso);
  • la sospensione delle limitazioni delle compensazioni introdotti con Decreto fiscale 2020, e conseguente facoltà di utilizzo dei crediti anche antecedentemente alla presentazione della dichiarazione;
  • l’introduzione di un credito d’imposta pari al 100% della spesa documentata per introduzione ed implementazione di forme di smart working e telelavoro, inclusa la formazione, così da preparare gli italiani a future situazioni di emergenza ovvero, alternativamente, l’allargamento territoriale dell’ambito di applicazione dei servizi e delle soluzioni innovative collegate all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (https://solidarietadigitale.agid.gov.it);
  • la previsione dell’applicazione di ammortizzatori sociali generalizzati per dipendenti di imprese e di lavoratori autonomi e di professionisti;
  • l’allargamento dell’adozione di misure di sostegno a favore delle zone economiche speciali (ZES) anche ai territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria;
  • la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, per famiglie, lavoratori autonomi e imprese di qualsiasi dimensione nonché la sospensione dei pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale, con raccomandazione che la stessa sospensione non abbia ripercussioni sulla centrale rischi;
  • il rinvio a 180 giorni del termine per l’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019 e pari slittamento per approvazione dei bilanci per gli enti pubblici e enti locali;
  • la proroga dei termini previsti per le misure di allerta volte ad innescare i meccanismi di prevenzione della crisi d’impresa;
  • l’estensione dell’art. 16, D.L. n. 9/2020 anche a tutti i professionisti del territorio nazionale iscritti alle casse di previdenza autonome dei rispettivi Ordini professionali;
  • la previsione di contributi a fondo perduto per tutti i titolari di partita IVA compreso professionisti a sostegno delle attività a causa del forzato blocco economico generalizzato;
  • la moratoria all’applicazione della nuova disciplina in materia di appalti e subappalti.
  • Inoltre, per tutte le attività d’impresa e di lavoro autonomo, viene proposto il riconoscimento per il periodo d’imposta 2020 di una deduzione dal reddito assoggettato a IRPEF o a IRES, nonché dalla base imponibile IRAP. La deduzione sarà commisurata ad una percentuale (ad esempio 20%) da applicarsi all’importo documentato della riduzione del fatturato, o dei corrispettivi, maturata nel periodo interessato dalle misure di contenimento e per i 6 mesi successivi alla revoca delle stesse. Per tutte le altre attività d’impresa e di lavoro autonomo, non collocate nelle zone soggette alle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019, si riconosce per il periodo d’imposta 2020 una deduzione dal reddito assoggettato ad IRPEF o ad IRES, nonché dalla base imponibile IRAP, pari al 2 % dei corrispettivi dichiarati nell’ultimo esercizio, precedente a quello in corso.

 

Oltre a quanto sopra specificato, le Associazioni di categoria propongono:

  • l’utilizzo della delega unica telematica, per il disbrigo di tutte le pratiche di natura tributaria da parte del professionista; ovvero in subordine, la gestione delle deleghe con Agenzia delle Entrate in modalità remota;
  • la registrazione di tutti gli atti in modalità remota (modalità ad oggi consentita solo per le locazioni, RLI telematico) ovvero l’ampliamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle attività veicolabili tramite CIVIS e l’incentivazione dei collegamenti telefonici;
  • l’introduzione di un aiuto alla crescita e alla competitività con interventi di medio periodo (5 anni), attraverso contributi in conto interessi parametrato al fatturato (max 5%) o al patrimonio netto (50%), con libertà di utilizzo, a condizione che sussista la continuità aziendale ed il tutto sia asseverato da un commercialista iscritto all’albo;
  • la previsione della deduzione di borse di studio erogate da imprese e professionisti a favore di borse di ricerca anche in materie non inerenti all’attività di impresa o professionale;
  • procedure semplificate e straordinarie di liquidazione dei debiti in particolare della PA, diminuendo il tempo medio di pagamento fino a 40 giorni (rispetto agli attuali 70) in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede legale o operativa nelle zone soggette a disposizioni restrittive.

N.B. Raccomandiamo alla tutta la nostra clientela, ove necessitata agli spostamenti, di provvedere alla compilazione dell’autocertificazione (alleghiamo modulo in word) ricordando che l’ammenda comminata è di tipo penale ed il pagamento della medesima comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale (cd. fedina penale). Ove dovesse accadere, è necessario nominare un avvocato penalista che provveda a porre in essere la procedura dell’oblazione penale per depenalizzare il reato in sanzione amministrativa.