4 Dicembre, 2020

Dal 1° luglio 2021 – Vendite online B2C con IVA del Paese di destinazione

Dal 1° luglio 2021, se nell’anno precedente (o nell’anno in corso) il totale delle vendite a distanza (e-commerce), effettuate in altri Stati membri, supera la soglia di 10.000 euro (al netto di IVA), le vendite online ad un privato di un altro Paese UE dovranno essere assoggettate all’IVA del Paese di destinazione.

MOSS (Mini One Stop Shop)

La modalità più semplice per assolvere l’IVA nei Paesi di Destinazione dei beni è il MOSS, che evita di doversi identificare con l’apertura della partita iva e la nomina di un Rappresentante Fiscale che assolva agli adempimenti inerenti nel rispettivo Paese membro.

La Dichiarazione Iva Moss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Moss (accessibile all’interno di Fisconline). Tale adempimento ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce.

Il modello deve essere trasmesso comunque, anche a saldo zero ove nel trimestre non siano state effettuate operazioni rientranti in tale regime.

 

All’interno del Portale Moss, per agevolare la compilazione della Dichiarazione, vengono messe a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE, sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea, consultabile al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html.

Versamento IVA MOSS

Il versamento dell’Iva dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione.

Per gli operatori in Regime UE, il Versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate e intestato all’operatore. Accedendo al Portale è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito (tipo RID) dell’Iva dovuta.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

B2B

Per quanto riguarda le operazioni B2B, se i soggetti che partecipano all’operazione sono iscritti al VIES, si applicano le regole ordinarie di vendite intracomunitarie (Art. 41 DL 331/93).