24 Agosto, 2020

Decreto Agosto: novità principali

Il 14 agosto è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 2020.

Si riporta di seguito un elenco, suddiviso per aree tematiche, dei provvedimenti contenuti nel decreto citato.

Lavoro

Per coloro che hanno usufruito della Cassa Integrazione prevista dal Decreto n. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia), è possibile usufruire di nove settimane, incrementabili di ulteriori nove (per un totale di diciotto settimane) da utilizzare nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. Le ulteriori nove settimane sono utilizzabili con il versamento di un contributo addizionale del 9% e del 18%, da calcolarsi sulla retribuzione spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,  rispettivamente a seconda che il fatturato aziendale del primo semestre si sia ridotto meno del 20% o non vi sia alcuna riduzione del medesimo.

Ai datori di lavoro che abbiano usufruito della Cassa Integrazione prevista dal Decreto Cura Italia e che non richiedono ulteriori trattamenti integrativi di cui al precedente art. 1 del Decreto, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un importo massimo di quattro mesi, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei precedenti periodi.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua, da ricalcolare e applicare su base mensile.

 

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da determinato a indeterminato avvenuto in data successiva alla entrata in vigore del presente decreto. L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri e/o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi i contratti di lavoro a tempo determinato.

Per i soggetti beneficiari delle precedenti indennità di 600 euro, è riconosciuta la medesima erogazione anche per il mese di maggio per l’importo di euro 1.000. L’indennità può essere richiesta anche dai professionisti che iscritti agli enti di previdenza obbligatoria i quali non abbiano beneficiato dell’indennità nei precedenti periodi purché la domanda venga effettuata entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto.

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 (cassa integrazione) ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.

Fisco e Liquidità

E’ previsto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto e con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato una riduzione delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, e che abbiano subito una riduzione del fatturato di giugno 2020 (rispetto a giugno 2019) di almeno un terzo.

Il contributo ammonta al 5%, 10% o 15% sulla riduzione di fatturato e comunque non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La sospensione dei pagamenti dei mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30 settembre 2020 viene prolungata al 31 gennaio 2021. Tale proroga opera automaticamente per le imprese già ammesse, salva rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria.

Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti di almeno 10.000 euro in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Tale credito d’imposta soggiace, comunque, al limite di spesa di 90 milioni, al superamento del quale le risorse saranno ripartite in misura proporzionale.

I versamenti sospesi di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (ritenute alla fonte, Iva, contributi, inail, etc.), possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si da luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sapa, Srl e Spa che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

 

Imposta Sostitutiva

Sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 3 per cento. Il maggior valore è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. 

 

Vi è la facoltà, inoltre, di affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

 

L’imposta sostitutiva può essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2020, e le altre, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad euro 516,46.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e approfondimenti.