1 Marzo, 2022

Decreto Frodi

Il Consiglio dei Ministri del 25 febbraio ha emanato il D.L. n. 13 detto anche Decreto Frodi. Di seguito si descrivono sinteticamente le misure più rilevanti.

Il provvedimento modifica il DL Sostegni-Ter del 27 gennaio (che aveva inserito il divieto di cessioni successive alla prima per i crediti d’imposta legati ai bonus edilizi). Sarà nuovamente possibile effettuare cessioni dei crediti, ma con i seguenti limiti:

  • due ulteriori cessioni successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari (iscritti all’elenco previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario) e di società facenti parte di gruppi bancari o di assicurazioni;
  • per i crediti che sorgono da opzioni comunicate successivamente al 1° maggio 2022 non sono più ammesse cessioni parziali. Ciò deriva dall’abbinamento ad ogni credito di un codice univoco per permettere ai cessionari di conoscere l’origine dei crediti.

Si prevede un inasprimento delle sanzioni previste in caso di esposizione di informazioni false (od omissione di informazioni rilevanti) sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dello stesso da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni di congruità delle spese. Tali condotte portano alla reclusione da due a cinque anni e l’inflizione di una multa da 50 a 100mila euro.

Inoltre, i soggetti che rilasciano le asseverazioni sono obbligati a dotarsi di una copertura assicurativa con massimale di valore pari all’importo degli interventi asseverati.

Per i crediti oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, il periodo di utilizzo viene aumentato di una durata uguale a quella del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo.

Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro che inizieranno dal 27 maggio 2022, al fine di poter accedere ai bonus fiscali, i datori di lavoro dovranno applicare i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’applicazione del contratto di riferimento dovrà risultare dall’atto di affidamento dei lavori (oltre a dover essere indicato nelle fatture).

La verifica dell’applicazione del contratto collettivo dovrà essere effettuata dal soggetto che appone il visto di conformità.

L’articolo 5 del decreto prevede l’eliminazione del limite previsto dall’articolo 16 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 rivolto ai produttori di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili in relazione ai c.d. “extra-profitti”.

Si segnala, infine, che l’Ansa ha riportato la notizia che il CdA di Poste Italiane ha stabilito la riattivazione del servizio di cessione dei crediti edilizi a partire dal 7 marzo.

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