In questi giorni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio, nonchè, l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni.
Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Rammentiamo la nostra raccomandazione a non esitare a chiamare lo Studio per ogni perplessità o esigenza, nonché, di procedere ad una analisi della situazione economico-finanziaria della vostra azienda al fine di poter gestire al meglio la ripartenza nella consapevolezza di quali saranno, in modo preciso, le esigenze da soddisfare.
Ove ve ne sia necessità, la richiesta di liquidità agli Istituti di Credito sarà facilitata se accompagnata da un adeguato piano economico-finanziario.
Riportiamo di seguito le principali novità di interesse comune e restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.
Principali Misure Fiscali
SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI (1) (2)
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Condizioni
- La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
- Il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e, nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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SOGGETTI con FATTURATO SUPERIORE a 50 MILIONI (1) (2)
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di
- cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative
- all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Condizioni
- La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
(1) La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.
(2) Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 31 marzo 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
Attenzione
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, semprechè nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).
Ripresa della riscossione
Dovrà essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.
Attenzione
La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Principali Misure per la Liquidità alle Imprese
Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Condizioni
La norma stabilisce quanto segue:
- la misura – la cui efficacia è peraltro subordinata all’approvazione della Commissione Ue – si applicherà fino al 31 dicembre 2020;
- le imprese devono avere sede in Italia;
- i finanziamenti possono essere erogati “sotto qualsiasi forma”;
- sono ammessi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva, semprechè abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997);
- le garanzie possono essere rilasciate in presenza dei requisiti previsti.
Importo stanziato
200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle Pmi.
Procedura semplificata
Si applica una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato. Potranno arrivare al 25% del fatturato 2019 o al doppio del costo del personale 2019 con un sistema di erogazione semplificato e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Nello specifico:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto. Per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Tra le varie misure, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:
- la garanzia del fondo PMI può essere concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Assicurazione
SACE S.p.A. assumerà gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% sarà invece assunto dallo Stato (art. 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione
Il decreto-legge istituisce, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, con il compito di deliberare il piano annuale con l’indicazione dell’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori. Il Comitato esamina inoltre ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.
Garanzie
È previsto che SACE Spa rilasci, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa Ue, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso i confidi, a favore di banche, istituzioni finanziarie ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.
Settore crocieristico
Determinate operazioni nel settore crocieristico – indicate nella tabella allegata al decreto-legge – saranno garantite dallo Stato.
Previste una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.
Viene differita dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): in tal senso, viene modificato l’art. 389, comma 1, del medesimo provvedimento. La misura riguarda pertanto anche il relativo sistema di allerta.