15 Marzo, 2022

Decreto Milleproroghe

Con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 è stata convertita la legge di bilancio 2022 DL 228/2021 (c.d. DL “Milleproroghe”). Di seguito si elencano sinteticamente le novità di maggior rilievo.

Fino al 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante rimane a 1.999,99 euro (dal 1° gennaio 2022 tale limite era stato originariamente abbassato a 999,99 euro).

Le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” (ovvero con la possibilità di voto elettronico e di intervento tramite mezzi di telecomunicazione) fino al 31 luglio 2022.

Per perdite emerse nell’esercizio 2021 si applicano le medesime disposizioni dell’articolo 6 del DL 23/2020.

In sostanza:

  • sarà possibile non procedere alla riduzione del capitale sociale in caso di diminuzione per perdite superiore ad un terzo del capitale
  • ove il capitale si riducesse al dì sotto del minimo legale, non sarà necessario procedere alla riduzione e contestuale aumento del medesimo
  • la riduzione del capitale sociale al dì sotto del minimo legale non opererà come causa di scioglimento della società

L’obbligo di riduzione del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo.

Le perdite devono comunque essere indicate nella nota integrativa con precisa indicazione della loro origine.

Per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” e “4.0” (articolo 1, commi 1054 e 1056, L.178/2020), viene prorogato il termine per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Il termine è ora fissato al 31 dicembre 2022 (invece del 30 giugno).

Prorogato al 30 giugno 2022 il termine per pagare (senza interessi e sanzioni) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto 2020 originariamente non corrisposti in virtù delle previsioni del Decreto Rilancio (art.24, DL 34/2020) per superamento dei limiti di Aiuti di Stato.

Per i bonus edilizi (diversi dal Superbonus) sono ammessi in detrazione anche i costi per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio la detraibilità è prevista in virtù dell’art.1, co. 29,  L.234/2021.

Vengono nuovamente rinviati al 1° aprile 2022 i termini entro i quali adempiere per il mantenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2021).

A titolo esemplificativo, si ricorda che tra tali adempimenti vi sono il trasferimento della residenza dell’acquirente, l’obbligo di acquistare entro un anno una “nuova” prima casa (in caso di cessione dell’immobile in precedenza acquistato usufruendo delle agevolazioni in esame), ecc.

Per i debitori decaduti alla data dell’8 marzo 2020 dai piani di rateazione possono ancora presentare domanda di dilazione dei ruoli fino al 30 aprile 2022 (senza obbligo di versamento anticipato delle rate scadute). Va prestata attenzione al fatto che per decadere dal piano di dilazione sarà sufficiente il mancato pagamento di 5 rate (e non più 10).

Per chi redige il bilancio secondo le regole del codice civile, è prevista anche per l’esercizio 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In materia di lavoro si segnalano sommariamente i seguenti punti:

  • Estensione al 2022 dell’operatività del Fondo Nuovo Competenze
  • Anche per il 2022 non si applicano le riduzioni dei trattamenti di mobilità in deroga (per chi opera in aree di crisi industriale complessa)
  • Si estende al 2022 il funzionamento di una serie di meccanismi di protezione per specifici settori (credito e trasporto aereo)

L’articolo 3-novies, comma 2, introduce una nuova disciplina per quanto riguarda l’imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina.

In base a tale disposizione, i prodotti (diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa), contenenti nicotina e preparati per consentire l’assunzione della sostanza senza combustione, sono assoggettati all’ imposta di consumo (22 euro per chilogrammo).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta così determinata:

  • il fabbricante (prodotti lavorati sul territorio dello Stato)
  • l’importatore (prodotti importati da Paesi terzi)
  • il soggetto cedente (colui che adempie al pagamento per il tramite di un rappresentante fiscale con sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti dall’Unione Europea)

Chi voglia fabbricare i prodotti oggetto della disposizione qui analizzata, deve essere autorizzato in via preventiva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presentando telematicamente una specifica istanza (in cui vanno indicati una serie di elementi specificati nella disposizione normativa).

Il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta deve costituire una polizza fideiussoria pari al 10% dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi precedenti (per il fabbricante) oppure pari alla media dell’imposta dovuta in ciascuno dei dodici mesi precedenti (per il rappresentante fiscale).

Infine, la norma interviene anche sui canali di commercializzazione, prevedendo l’obbligo di vendita solo tramite rivendite di generi di monopolio (art.16, L. 1293/1957).