22 Maggio, 2020

Decreto Rilancio – Parte 1

Cancellazione della rata dell’IRAP di giugno, proroga al 16 settembre del termine per i versamenti di imposte e contributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio. Contributi a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con fatturato fino a 5 milioni di euro. Superbonus del 110% per specifici interventi di efficientamento energetico degli edifici e di riduzione del rischio sismico. Rafforzamento e proroga della cassa integrazione. Conferma del bonus autonomi. Introduzione del reddito di emergenza. Incentivi per imprese, professionisti ed enti del terzo settore per l’adozione di misure per il contenimento e il contrasto della diffusione Coronavirus negli ambienti di lavoro.
Sono alcune delle tantissime misure del decreto Rilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso martedì 19 maggio 2020.
Una maxi manovra, composta da oltre 250 articoli e con uno stanziamento complessivo di risorse in deficit pari a 55 miliardi di euro, che si somma alle risorse già stanziate per il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità.

La circolare riassume alcuni dei provvedimenti previsti di particolare interesse in materia fiscale e di sostegno alle imprese.

Contributi a fondo perduto, Crediti d’imposta e altri incentivi

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro. Resta fermo l’obbligo di versamento degli altri acconti 2020.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10%, a seconda del volume d’affari, da calcolare sulla riduzione di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, rispettivamente:

  • 20% – ricavi fino a 400.000 euro
  • 15% – ricavi da 400.000 a 1.000.000 euro
  • 10% – ricavi da 1.000.000 a 5.000.000 euro

Per il presente contributo, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario a seguito di specifica domanda da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica disposta dalla stessa AdE.

Il Decreto presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le misure si concretizzano in una credito d’imposta in capo ai soci persone fisiche pari al 20% (o una deduzione per i soci soggetti Ires) che partecipano ad un aumento del capitale sociale a pagamento della società entro il 2020 e, per le società con ricavi superiori a 10 milioni di euro nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Inoltre, la società godrà di un ulteriore credito d’imposta da calcolarsi su una parte della eventuale perdita 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo pagato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è cedibile.

Tra le novità previste si evidenzia l’innalzamento delle agevolazioni fiscali per chi investe in Start-Up e PMI Innovative. La detrazione IRPEF passa dal 30% al 50%.

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Di seguito un riepilogo delle principali categorie interessate e delle indennità spettanti per i mesi di aprile e maggio.

 

 

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
È riconosciuta, altresì, la detrazione del 110% per gli interventi antisismici su edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

I valori massimi di spesa agevolabile variano a seconda della tipologia di intervento mentre la detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Altresì, le detrazioni fiscali saranno trasformabili in sconto sul corrispettivo o in credito d’imposta cedibile.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli a carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nell’anno 2021 oppure potrà essere ceduto a terzi che potranno utilizzarlo con le medesime modalità.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Prolungamenti del termine per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore di mercato del terreno o della partecipazione determinato con perizia giurata di stima.

È riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche’ dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il credito è attribuito nella misura massima di 500 euro per nucleo familiare, ridotto a 300 per i nuclei composti da due persone e a 150 per quelli composti da una sola persona.

 

Le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa.

 

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Cura Italia aveva già modificato la misura, quantificandola nel 30% di tutti gli investimenti effettuati (e non più nel 75% della spesa incrementale). Il Decreto Rilancio ha innalzato dal 30 al 50% il bonus sull’intero ammontare degli investimenti pubblicitari, secondo i limiti di spesa previsti, su:

  • quotidiani periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione;
  • emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il buono mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). 

 

Per l’erogazione del presente incentivo, si rinvia ai Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente.

 

Lo Studio resta a disposizione per verificare la sussistenza dei requisiti nei singoli casi. 

Si rammenta, tuttavia, che:

  • per alcune misure serviranno ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF;
  • per circa 98 misure è espressamente richiesto un decreto attuativo, senza il quale non si conoscono le modalità operative;
  • in sede di approvazione, il decreto potrebbe subire delle modifiche apportate dal Parlamento.

Altre misure agevolative

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili da tale data. Condizione per la sospensione è che sia accertata una diminuzione del fatturato del 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019.
Fino al 31 maggio 2020 non si applica la ritenuta d’acconto sui compensi soggetti alla medesima. Sarà dovere del sostituito effettuare il versamento nei modi e nei termini in precedenza evidenziati.

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.  633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione.

Sono sospesi i termini di versamento, scadenti fino al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.  I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.  Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Le imprese di pubblico esercizio (Bar, Ristoranti, etc.), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti in precedenza indicati, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni previste.

 

Ad ulteriore supporto della comprensione delle singole misure, si riporta di seguito l’illustrazione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.