2 Dicembre, 2020

Decreto Ristori Quater

Il 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 157, cosiddetto Decreto Ristori Quater.

Di seguito riportiamo le principali novità.

Come anticipato dal MEF, è confermata la proroga al 10 dicembre per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, del secondo acconto delle sole Imposte sui Redditi e dell’IRAP.

Sempre con riguardo gli acconti delle Imposte sui Redditi e dell’IRAP, è prevista una ulteriore proroga al 30 aprile 2021 :

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione non interessati dagli ISA, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis (settori ristorazione, commercio al dettaglio ed altri), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa;
  • per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
  • (DL 104/2020) per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, o che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Viene rinviato al 1° marzo 2021 il pagamento delle rate da corrispondere nel 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, senza che si determini  l’inefficacia della definizione agevolata.

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 46.12.01, 46.14.03, 46.15.01, 46.15.03, 46.15.05, 46.15.06, 46.15.07, 46.16.01, 46.16.02, 46.16.03, 46.16.04, 46.16.05, 46.16.06, 46.16.07, 46.16.08, 46.16.09, 46.17.01, 46.17.02, 46.17.03, 46.17.04, 46.17.05, 46.17.06, 46.17.07, 46.17.08, 46.17.09, 46.18.22, 46.18.92, 46.18.93, 46.18.96, 46.18.97, 46.19.01, 46.19.02, 46.19.03.

Aumento delle soglie 

Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di debito entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate è aumentata da 60.000 a 100.000 euro.

Decadenza per rate scadute – aumento soglia  

Con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Piani di rateizzazione decaduti prima dell’8 marzo 2020 per morosità

I contribuenti il cui piano di rateizzazione era decaduto prima dell’8 marzo 2020 potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute.

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