Nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge n.73/2022 (cd “Decreto Semplificazioni”) che è di conseguenza in vigore dal 22 giugno. Si riportano sinteticamente di seguito le novità più rilevanti.
Il Decreto prevede una serie di modifiche alle scadenze fiscali:
- LIPE: la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre va effettuata entro il 30 settembre (invece del 16 settembre)
- BOLLO E-FATTURE: Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, l’imposta di bollo è dovuta:
- Per le fatture emesse nel primo trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta è inferiore a 5.000 euro (e non più 250).
- Per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre, entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta complessiva è inferiore 5.000 (e non più 250)
- IMPOSTA DI SOGGIORNO: il termine del 30 giungo per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022
Il Decreto prevede una riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate (a partire da quelle relative al periodo d’imposta 2022, ovvero dall’anno prossimo). In particolare
- In caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non verrà più effettuato il controllo formale (art.36-ter, DPR 600/1973). Permane il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e/o agevolazioni.
- In caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche (mediante CAF o professionista), il controllo formale non si effettua sui dati delle spese sanitarie che non risultino modificati
L’attestazione prevista per i canoni di locazione a canone concordato (art. 2, co.3, e art.5 della L.431/1998) si può far valere per tutti i contratti stipulati dopo il suo rilascio. Ciò vale fino ad eventuali variazioni dell’immobile o dell’Accorto Territoriale del Comune (cui l’attestazione si riferisce).
Si ricorda che l’attestazione in oggetto serve, per esempio, per beneficiare dell’aliquota ridotta (10%) in cedolare secca.
A partire dal periodo d’imposta in corso, si amplia il principio di “derivazione rafforzata” anche alle micro imprese che in via opzionale redigono il bilancio in forma ordinaria (modificando l’articolo 83 del TUIR).
In pratica, anche per questi soggetti si applicano una serie di criteri stabili dai principi contabili (qualificazione, imputazione temporale, e classificazione) per la determinazione del reddito imponibile, anche in deroga alle norme in materia fiscale.
Si ricorda che per “micro-imprese” si intendono quelle definite in base all’articolo 2435-ter del codice civile (società che non superino due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350mila euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si abroga la norma che imponeva la dichiarazione di un reddito minimo alle società in perdita costante (commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, art.2, DL 138/2011). Si rammenta che con “perdita costante” si intendeva la rilevazione di cinque periodi consecutivi nei quali la società aveva dichiarato perdite.
Si modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997: sono “raggruppate” in un’unica deduzione (ai fini IRAP) le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato. La modifica trova applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso (quindi, a partire dal 2021).
In particolare, si stabilisce che è deducibile il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (“nuovo” comma 4-octies, art.11, D.Lgs. 446/1997).
Viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro. Infatti, vengono escluse le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
A seguito della modifica, di conseguenza, non si deve compilare l’esterometro:
- Per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale
- Per le operazioni per cui è stata emessa/ricevuta una fattura elettronica
- Per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro
L’articolo 14 del Decreto in esame modifica gli articolo 13 e 19 del DPR 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro).
La registrazione degli atti in termine fisso (ovvero quelli per i quali la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto (invece che entro 20). Tale previsione si applica, per esempio, alla registrazione di verbali d’assemblea di distribuzione utili.
Al fine di favorire condizioni di certezza operativa nell’applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) si istituisce un’apposita procedura. Infatti, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro classificazione come attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e di design.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito prevista dal comma 203 (investimenti con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica).
La certificazione può essere richiesta a condizioni che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state contestate. Inoltre, non devono essere iniziati accessi, ispezioni e altre attività amministrative di accertamento.
Entro 30 giorni, uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Tale decreto definirà inoltre le modalità e le condizioni della richiesta di certificazione, e gli oneri a carico dei richiedenti.
La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate), a meno che la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata (sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti).
Sono estese al 2022 le modifiche al regime degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale previsti per tenere conto degli effetti della crisi Covid (art.148, DL 34/2020).
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più alto derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020. In maniera analoga per il 2022 si terrà conto del risultato nel 2021 e 2020.
Inoltre, si modifica il calendario per la definizione degli indici: un decreto del MEF deve approvare gli indici entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo rispetto a quello per il quale sono applicati (invece che entro il 31 dicembre del periodo stesso). Eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il mese di aprile (e non più entro febbraio).
Il Decreto prevede la proroga del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve registrare nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) gli aiuti Covid riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del cd “Temporary Framework”.
Tale proroga prelude con ogni probabilità al prolungamento del termine per la presentazione della autodichiarazione aiuti di Stato (fissato al 30 giugno 2022 dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022).
Inoltre, è differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per presentare la dichiarazione IMU 2021 (riferita agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel 2021 o che hanno subito nell’anno variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta).
Si riportano di seguito alcune ulteriori novità del Decreto:
- Art. 1: Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (articolo 68 del DPR 131/1986)
- Art. 2: informatizzazione delle schede per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille (per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale)
- Art. 4: semplificazioni alla procedura per la modifica del domicilio fiscale del contribuente
- Art. 5: modifica alla disciplina dei rimborsi fiscali agli eredi
- Art. 11: modifica dei termini per l’approvazione dei moduli dichiarativi (i moduli per 770, 730, dichiarazioni IRAP, ecc. verranno approvati a fine febbraio di ogni anno)
- Art. 15: introdotta la possibilità di ampliare le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo (con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate)
- Art. 16: abbassamento della soglia (da 15.000 a 5.000 euro) sopra la quale vige l’obbligo per banche ed intermediari di segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a transazioni da e per l’estero
- Art. 22: proroga del meccanismo di inversione contabile (cd reverse charge) per una serie di operazioni (tra cui: cessione di console da gioco, tablet, pc, laptop, microprocessori e CPU, ecc.)
- Art. 25: introdotta la possibilità con apposito decreto del Ministero dell’Economia di stabilire le caratteristiche del contrassegno fiscale per le bevande alcoliche (soprattutto in vista della dematerializzazione del contrassegno stesso)
- Art. 36: esonero per i dipendenti pubblici dall’autodichiarazione per l’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal DL 50/2022 (cd “Bonus 200 euro”)
- Art. 38: viene modificata la normativa dell’assegno unico universale per i figli, prevedendo (per l’anno 2022) una serie di estensioni, in particolare in presenza di soggetti con disabilità