Il provvedimento permette di cedere una sola volta il credito relativo a tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Saranno consentite esclusivamente le cessioni effettuate da parte del beneficiario che ha sostenuto le spese agevolative e le cessioni effettuate dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura al cliente. Ogni contratto di cessione successivo sarà nullo, come previsto dal decreto in esame.
Regime transitorio
La norma prevede un regime transitorio: infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito, possono costituire oggetto di un’ulteriore cessione (anche ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari).
Ulteriori limiti
Il divieto di cessioni “a catena” (e la nullità di eventuali contratti di cessione successivi al primo) si applica anche al credito d’imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione.
Per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, potranno essere effettuati entro il 16/09/2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:
- versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati e per le trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale operate nel mese di gennaio 2022;
- versamenti relativi a all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Si istituisce un fondo per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99). Per poter beneficiare del contributo, le imprese devono presentare ricavi complessivi riferiti al 2019 non superiori ai 2 milioni di euro. Inoltre, devono aver subito nel 2021 una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo (200 milioni), applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una percentuale come segue:
- 60% per imprese con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro
- 50% per imprese con ricavi 2019 superiori tra 400.000 e fino a 1 milione di euro
- 40% per imprese con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro
La domanda per il contributo andrà presentata secondo le modalità e i termini che saranno indicati in un apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Contributi per settore wedding, HORECA e altri settori
Si stanziano nuove risorse per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica. In particolare, sono previste maggiori risorse per i settori dell’organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (codice 56.10), catering (codice 56.21), bar ed esercizi simili (codice 56.30) e gestione di impianti sportivi (codice 93.11.2) che hanno subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Le modalità di erogazione dei contributi in oggetto saranno definite con apposito decreto attuativo.
Credito d’imposta per rimanenze di magazzino nel settore tessile
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori (articolo 48-bis del D.L. 34/2020) è riconosciuto anche alle imprese del settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (le attività ricomprese nel presente intervento sono quelle identificate dai codici ATECO: 47.51, 47.71 e 47.72).
Il Fondo Unico Nazionale Turismo si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore turistico e nel settore termale (art. 7 del D.L. 104/2020) è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 con le medesime modalità previste in precedenza.
Il credito d’imposta per le locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Per accedere al beneficio i soggetti indicati devono dimostrare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
I buoni per l’acquisto di servizi termali (c.d. “bonus terme”) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022 sono utilizzabili entro il 31 marzo 2022.
Esonero dal pagamento delle contribuzioni addizionali previsto dall’ articolo 5 e dall’articolo 29, comma 8 (relativa alle prestazioni a valere sul Fondo di integrazione salariale) del decreto legislativo n. 148 del 2015 per i datori di lavoro dei settori indicati nell’allegato del decreto (turismo, ristorazione, catering, attività termali, bar, cinema, discoteche, sale giochi, ecc.), che sospendono o riducono l’attività lavorativa utilizzando gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Si incrementano il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per un totale di 108,5 milioni di euro.
Investimenti pubblicitari
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene esteso anche per gli investimenti effettuati dall’1/01/2022 al 31/03/2022.
Spese per Covid
Viene incrementato il fondo per il ristoro delle spese sostenute dagli operatori del settore sportivo per attività di sanificazione, effettuazione di test diagnostici e per ogni altra attività realizzata in applicazioni dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi.
Fondo perduto
Si prevede che le risorse del Fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto. Il contributo è previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni legate all’emergenza pandemica. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione dei contributi saranno definite con apposito decreto da adottarsi entro 30 giorni.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” (individuati nell’Allegato A della Legge 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è riconosciuto per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro nella misura del 5%, fino al limite massimo di costi ammissibili di 50 milioni. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’investimento sia diretto alla realizzazione di obiettivi coerenti con la transizione ecologica: è rimandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’identificazione puntuale degli investimenti agevolabili.
La disposizione modifica la normativa precedente che riconosceva un credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 fino ad un massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Tale limite rimane invariato per la generalità dei beni 4.0 e, come descritto, viene aumentato a 50 milioni per i beni legati alla transizione ecologica.
Per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW sono annullate con provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica nell’ultimo trimestre del 2021 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi.
Sono definite “imprese a forte consumo di energia elettrica” (dette anche imprese energivore) le imprese individuate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nello specifico, per essere classificate “a forte consumo di energia”, l’impresa deve avere un consumo medio di energia elettrica di almeno 1 GWh/anno e rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- Operare in uno dei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione della Commissione Europea sulla Disciplina degli aiuti di Stato 2014-2020 (settore estrattivo, lavorazione di frutta e ortaggi, produzione di oli o di bevande fermentate non distillate, tessitura, taglio e piallatura del legno, fabbricazione di carta e cartone, coloranti, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fertilizzanti, fibre sintetiche e artificiali, prodotti farmaceutici di base, vetro, piastrelle in ceramica, attività siderurgiche, fabbricazione di mattoni e altri prodotti per l’edilizia, ecc.)
- Operare in uno dei settori dell’Allegato 5 alla Comunicazione menzionata al punto precedente (estrazione di petrolio, gas, minerali ferrosi, lavorazione di carne, pesce, latticini, granaglie, produzione di paste alimentari, zucchero, cacao, condimenti, pasti e piatti preparati, prodotti per l’alimentazione di animali domestici o da allevamento, produzione di vini, distillazione di alcolici, fabbricazione di tessuti e articoli tessili, confezione di indumenti, fabbricazione di calzature, imballaggi in legno, pavimenti, preparati farmaceutici, ecc.), a condizione di presentare un indice di intensità elettrica in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo (da calcolarsi come da indicazioni dell’Allegato 4 della Comunicazione della Commissione Europea) non inferiore al 20%
- Non rientrare in una delle categorie di cui ai primi due punti, ma essere ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per gli anni 2013 o 2014
Il Decreto Sostegni ter, oltre a quanto sopra illustrato, prevede le novità di seguito sinteticamente esposte:
- Misure a sostegno degli enti locali (articoli 11-13)
- Interventi sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 16)
- Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 18)
- Misure per la scuola, l’università e la famiglia (art.19)
- Disposizioni sanitarie (articoli 20-22)
- Modifiche in materia di ammortizzatori sociali (art. 23)
- Misure per il settore dei trasporti (articoli 24-25)
- Aiuti per il settore suinicolo (art. 26)
- Disposizioni in materia di contratti pubblici (art. 29)