16 Agosto, 2021

Esonero contributivo INPS

Con la Circolare n. 24 l’INPS ha comunicato le istruzioni per l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (commi 20 – 22bis Legge 178/2020). Si riportano di seguito le principali indicazioni.

Requisiti

  • posizione aziendale aperta al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti al 1° gennaio 2021 ad una delle seguenti forme previdenziali:
    • Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (es. artigiani e commercianti), compresi i soci lavoratori di società
    • Gestione Separata INPS professionisti
    • Casse professionali autonome
  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.
  • avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.
  • risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione, diversa dall’assegno ordinario di invalidità

Misura dell’agevolazione

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale citato prevede che l’esonero sia riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa di 1.500 milioni di euro. In caso di superamento del limite di spesa, l’Istituto provvede a ridurre l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari. La riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

 

Per artigiani e commercianti, l’esonero si applica, per ciascun lavoratore e collaboratore familiare, sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.

 

Per professionisti in Gestione Separata, i contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020.

Indicazioni operative

La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021.

 

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione.

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

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