5 Maggio, 2022

Novità fiscali di aprile 2022

Il 29 aprile e il primo maggio 2022 sono entrati in vigore, rispettivamente, la Legge 34/2022 di conversione con modificazioni al Decreto Energia (DL 17/2022) e il DL 36/2022 recante misure per l’attuazione del PNRR. Altresì, nella sera del 2 maggio è stato approvato il Decreto Aiuti, che prevede il potenziamento dei crediti d’imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Si riportano nel seguito le informazioni ad impatto più diffuso tra le imprese.

A partire dal 1° luglio 2022 si estende l’obbligo di fatturazione elettronica per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991 che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal dettato normativo si evince che, per chi abbia aperto nel 2022, l’obbligo non scatti in automatico, ma eventualmente solo dall’esercizio successivo. Tuttavia si attendono chiarimenti in merito.

L’obbligo sarà per tutti i soggetti, a prescindere dal fatturato, a partire dal 1° gennaio 2024.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni previste per i nuovi soggetti obbligati se la  fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il Decreto PNRR anticipa al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni (di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata) previste in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo).

È differito al 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno) il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.

Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriori cessioni. Tale facoltà è ammessa alle comunicazioni della prima cessione inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

 

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022.

A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.

L’aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0,  effettuati nel 2022, ovvero entro il 30.06.2023, in caso di valida prenotazione al 31.12.2022, aumenterà dall’attuale 20% al 50%.

Negli esercizi successivi dal 2023 al 2025 l’aliquota si ridurrà progressivamente al 20% (2023), 15% (2024) e 10% (2025), a condizione che la spesa sia effettuata nel corso dell’esercizio, piuttosto che prenotata entro la fine del medesimo, nonché sostenuta entro il 30.06 dell’esercizio successivo.

La modifica al comma 211 dell’articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) contenuta nel Decreto Aiuti si articola
in due linee d’azione:

  • rafforzamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
  • depotenziamento del credito d’imposta per le Pmi la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.

Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il credito d’imposta formazione 4.0 spetterà nelle seguenti  misure:

  • aliquota del 70% (in luogo dell’attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • aliquota del 50% (in luogo dell’attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
  • aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.

Qualora, invece, il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti non  soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:

  • aliquota del 40% (in luogo dell’attuale 50%) entro un massimale di credito di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • aliquota del 35% (in luogo dell’attuale 40%) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le medie imprese;
  • aliquota del 30% (invariata) entro un massimale di credito di 250.000 euro per le grandi imprese.