Il 14 Luglio 2020 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto la quale prevede forti incentivi per l’assunzione e la stabilizzazione dei contratti di lavoro.
Si riportano di seguito le informazioni principali.
Soggetti Beneficiari
- Imprese rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) di qualsiasi settore di attività con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto
- I lavoratori autonomi, che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti resso gli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata in Veneto.
Ammontare del Bonus Occupazionale
Tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2020, deve esserci stata un’assunzione o una stabilizzazione del contratto di un lavoratore, di seguito nominato destinatario.
Se il destinatario è una donna:
- Euro 6.000 per Assunzione a tempo indeterminato full time o Trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time
- Euro 4.000 per Assunzione a tempo determinato (almeno 12 mesi) full time
Se il destinatario è un uomo:
- Euro 5.000 per Assunzione a tempo indeterminato full time o Trasformazione contrattuale a tempo indeterminato full time
- Euro 3.000 per Assunzione a tempo determinato (almeno 12 mesi) full time
Requisiti del destinatario
I destinatari del nuovo contratto di lavoro sono i giovani, residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, che al momento della stipula del contratto abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. In caso di nuove assunzioni, devono essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 e dell’art. 4 comma 15-quarter del Decreto legge n. 26/2019.
Requisiti del beneficiario
- Avere una unità produttiva nel territorio della Regione del Veneto;
- Essere regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
- Assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (ai sensi della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e DL 34 del 19 maggio 2020). La posizione dell’impresa beneficiaria potrà essere dimostrata, in relazione all’emergenza COVID-19, avvalendosi delle forme previste dall’art. 264 comma 1, lett. A) del D.L nr. 34 del 19 maggio 2020 (c.d Decreto rilancio) e s.m.i.;
- Essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Non essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali per effetto del proprio comportamento fraudolento;
- Avere ripreso l’attività alla data di presentazione della domanda;
- Soddisfare le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà a seguito dell’epidemia di COVID-19 oppure di non essere impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- Avere stipulato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020, il/i rapporto/i di lavoro nelle forme previste e a favore dei destinatari ammissibili;
- Dimostrare che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenta un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue);
- Dichiarare l’impegno a non licenziare il destinatario finale/lavoratore nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro;
- Avere esaurito il trattamento di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGS e altri Fondi) con causale COVID-19 di cui al decreto-legge n. 18/2020 e non avere in corso proroghe o domande di proroga per l’accesso ad ulteriori periodi di cassa integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 34/2020.
Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.