30 Marzo, 2020

Indennità 600 euro

Dal prossimo 1° aprile sarà possibile presentare la domanda online per la richiesta dei Bonus 600 Euro e Baby Sitting con procedura semplificata. Di seguito vi proponiamo una breve informativa, integrata a seguito dei recenti interventi del MISE, che ripercorre i requisiti e i termini per godere dell’agevolazione.

A tale indennità possono accedere:

  • liberi professionisti,con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020; inclusi i lavoratori che partecipano a studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;
  • collaboratori coordinati e continuativi,che abbiano un rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e siano iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Tali lavoratori devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori autonomi,iscritti alle Gestioni Speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) INPS:
  • artigiani,
  • commercianti (inclusi Agenti di Commercio*),
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • lavoratori dipendenti stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto di lavoro è stato cessato in modo non volontario nel periodo dal 1’ gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
  • operai agricoli a tempo determinato, con almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente nel 2020;
  • lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito inferiore a 50mila euro;
  • soci lavoratori di società (Srl, Snc, Sas) iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti;*
  • collaboratori di impresa familiare;*

* Per i soci lavoratori, gli agenti di commercio e i collaboratori familiari il bonus appare probabile considerate le risposte affermative del MISE, ma si è in attesa di conferma specifica da parte dell’INPS.

 

I lavoratori non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Tutte le indennità elencate sono erogabili nella misura pari a 600 euro solo per il mese di marzo 2020, non sono tra esse cumulabili, non sono imponibili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Per averne diritto i lavoratori non devono, altresì, essere titolari di una pensione diretta.

Per i dipendenti privati, in alternativa al congedo parentale straordinario per i figli di età non superiore ai 12 anni, e per i lavoratori autonomi, è prevista la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro.

 

Il bonus spetta, per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.

L’indennità è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” o al regime delle locazioni brevi:

  • non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • tra 35.000 euro e 50.000 euro:
  • per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020)

oppure

  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. A tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019. (requisito eliminato con l’aggiornamento della normativa)

 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.

 

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) la copia del documento d’identità, del codice fiscale, le coordinate bancarie nonché una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:

  1. di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
  3. di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
  5. di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;

 

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Procedura semplificata INPS

Tutti questi lavoratori possono ora compilare e inviare le domande di prestazione o servizio inserendo solo la prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail e richiesto:

  • sul sito istituzionale dell’INPS, all’indirizzo inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • tramite Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Le prime 8 cifre del PIN consentiranno l’autenticazione necessaria per la compilazione e l’invio della domanda on line. Se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta è possibile chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Una particolarità è prevista per il bonus per i servizi di baby-sitting. In questo caso, se la domanda viene inoltrata con il PIN semplificato, il lavoratore deve comunque procurarsi anche la seconda parte del PIN per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.

 

Chi è in possesso delle vecchie credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle domande di prestazione prima elencate.

L’INPS, infine, avverte che sta per rilasciare una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza. La procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN ordinariamente spediti tramite il servizio postale.