Tutte le novità più importanti della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178 del 31/12/2020) su fiscalità, agevolazioni, finanziamenti e lavoro per Partite Iva: società, imprese e professionisti.
Novità Fiscali
La memorizzazione elettronica dei corrispettivi telematici e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
Viene rinnovato il quadro sanzionatorio per le violazioni correlate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Viene estesa la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberati dall’assemblea dei soci nel 2021: al soggetto risultante dalla fusione, all’incorporante, al beneficiario o al conferitario, è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
Viene modificato l’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 consentendo di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori rimpatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si introducono diverse semplificazioni fiscali. In particolare:
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- dal 1° gennaio 2022, viene abolito l’esterometro per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: i dati di ogni singola operazione saranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
- si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA;
- per le fatture elettroniche, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio.
Fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte:
- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;
- le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
Si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
L’entrata in vigore della Plastic Tax viene prorogata al 1° luglio 2021.
Si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.
Misure Agevolative
Sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:
- a partire dal 16 novembre 2020 il Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (ex cd. Superammortamento o Iperammortamento) viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione) e vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero dall’anno di avvenuta interconnessione. Per gli investimenti fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta in un’unica quota annuale per i soggetti con volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro.
- Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per gli investimenti in beni strumentali non interconnessi diversi dall’Allegato A e in beni immateriali diversi dall’Allegato B, la nuova dicitura da indicare in fattura è “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”, concedendo un credito d’imposta del 10%. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per il 2022 l’aliquota tornerà al 6%.
- Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per gli investimenti in beni strumentali interconnessi indicati nell’Allegato A, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50%. Per il 2022 l’aliquota tornerà al 40%.
- Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per gli investimenti in beni immateriali indicati nell’Allegato B, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.
- il Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative viene confermato fino al 31 dicembre 2022 e le aliquote vengono incrementate. Il Credito d’imposta è riconosciuto nella misura: del 20% per gli investimenti in ricerca e sviluppo, fino a un massimo di 4 milioni di euro; del 10% per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, fino a un massimo di 2 milioni di euro; del 15% per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino a un massimo di 2 milioni di euro.
- Prorogato fino al 2022 anche il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio;
- Viene esteso fino al 2022 il Credito d’imposta per la formazione 4.0, ampliandone anche i costi ammissibili.
Si interviene sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013) estendendo ai finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale.
Vengono, inoltre, confermati anche per gli anni 2021 e 2022:
- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui;
- il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
- il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato;
- il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):
- il credito è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
- è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e per il miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).
Vengono modificate e prorogate fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Il Credito d’imposta per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021 a copertura delle perdite riconosciuto alla società, viene aumentato dal 30% al 50%. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021. La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento.
Viene istituito un Credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. L’agevolazione si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo.
A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.
Misure per il Lavoro
Viene messa a sistema la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
- Se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, spetta una detrazione di 1.200 euro all’anno (100 euro al mese, in sostituzione del soppresso cd Bonus Renzi di 80 euro al mese).
- Se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro, spetta una detrazione calcolata come segue: 960+240*(35.000-reddito.complessivo)/7.000.
- Se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, spetta una detrazione calcolata come segue: 960*(40.000-reddito.complessivo)/5.000.
La detrazione è rapportata al periodo di lavoro.
Per le nuove assunzioni soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, si prevede l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. L’agevolazione spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Per le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022 con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
È prevista, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri, le modalità per la concessione dell’esonero e i relativi criteri di ripartizione.
Si incrementa per l’anno 2021 di 50 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006), da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.
Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.
Durante il congedo il papà ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione per 10 giorni. Può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso dello stesso in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti.
Anche per il 2021, è possibile aggiungere un ulteriore giorno di congedo facoltativo, da fruire in accordo e in alternativa alla madre.
Si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Si riconoscono altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Si riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 (CISOA).
Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 1° gennaio 2021.
Si estende fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Viene istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
Per poter presentare domanda, occorre:
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Si estende fino al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Misure per la Liquidità
Sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini per la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per i soggetti già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.
È prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020).
Si prevede, altresì, che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni.
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:
- alle cessioni dei crediti pro soluto;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.
Misure per redditi e terreni agricoli, settore turismo, cooperative e enti non commerciali
Proroga all’anno d’imposta 2021 dell’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.
Esteso alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero totale contributivo per un periodo massimo di 24 mesi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.
Viene previsto un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.
Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale.
Viene modificata la disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 che prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.
Viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, includendo che anche per le agenzie di viaggio e i tour operator il credito spetti fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
Viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
Ulteriori disposizioni
Si dispone, in sostituzione dell’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa.
Si demanda all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.
La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021.