24 Gennaio, 2022

Legge di Bilancio 2022: novità per imprese e partite iva

Si riportano nel seguito le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) su fiscalità, agevolazioni, finanziamenti e lavoro per Partite Iva: società, imprese e professionisti.

La riforma dell’IRPEF si sviluppa su diversi livelli, rimodulando detrazioni, scaglioni e aliquote, a cui si dedica un capitolo in calce alla presente pagina.  In linea di massima, il carico fiscale si abbassa per tutti i contribuenti.

A decorrere dall’annualità 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. Tale semplificazione comporterà per i soggetti coinvolti la presentazione del modello IRAP 2022 anno 2021 con il pagamento del saldo. Non saranno, invece, dovuti acconti per l’annualità 2022.

I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione del Patent Box, disciplinato dall’art. 6 Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146. L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da coloro che hanno esercitato l’opzione del Patent Box in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione.

 

Non è più prevista la incompatibilità del nuovo Patent box con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, co. da 198 a 206, legge n. 160/2019.

Sono previste le seguenti proroghe delle detrazioni fiscali:

  • interventi di efficienza energetica 65% e 50% fino al 31 dicembre 2024.
  • bonus verde (sistemazione del giardino) 36% fino al 31 dicembre 2024.
  • bonus facciate fino al 2022 riducendo l’aliquota al 60%.
  • interventi di ristrutturazione edilizia 50% fino al 31 dicembre 2024.
  • bonus mobili 50%: per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
  • interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche: è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
    a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La CESSIONE DEL CREDITO e lo SCONTO IN FATTURA sono prorogati per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (e concesso anche per la nuova detrazione su interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e alla realizzazione o acquisto di autorimesse box auto), e fino al 2025 per gli interventi superbonus 110.

Per fruire di tale agevolazione sulle spese in interventi minori (no superbonus 110 per i quali sono previste misure rafforzate), il contribuente deve:

  • richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
  • richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Tali requisiti non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd bonus facciate).

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio), che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (operazioni sospette) e 42 (adeguata verifica della clientela) del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

Sono state ulteriormente riviste al ribasso le aliquote del credito d’imposta in beni strumentali nuovi. Si riporta nel seguito il riepilogo della situazione attuale delle aliquote. I limiti indicati si riferiscono alle spese agevolabili.

E’ possibile permanere nella normativa di un anno se entro il 31 dicembre l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione e completando l’investimento entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

Per le attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, e fino al 31 dicembre 2031 in misura pari al 10% nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

 

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, e fino al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%.

 

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, e fino al 31 dicembre 2025in misura pari al 5%.

 

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, e fino al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%.

 

Per le rivalutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 110 DL 104/2020, la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento così prolungato (50 anni).
Per l’avente causa la quota di costo deducibile rispetta il residuo periodo di ammortamento così prolungato.

 

In deroga a tale disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il
versamento di un’imposta sostitutiva nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi (dal 12 al 16%), al netto dell’imposta sostitutiva versata dal 3% ai fini del riconoscimento fiscale della rivalutazione, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

 

I soggetti che hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi della normativa sulle rivalutazioni, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

Prima il decreto legge n. 146/2021 (cd. decreto fiscale), poi la Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), hanno provveduto ad estendere da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle. In particolare:

  • DL n. 146/2021 – Per le cartelle notificate dal 1/9/2021 al 31/12/2021, il termine per il pagamento è fissato in 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
  • Legge n. 234/2021 – Per le cartelle notificate dal 1/1/2022 al 31/3/ 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

La Legge di Bilancio, oltre a quanto sopra illustrato, prevede le novità nel seguito titolare:

  • Iva sugli assorbenti e prodotti igiene femminile (comma 13)
  • Ade Riscossione sotto il controllo di Ade e abolizione oneri di riscossione (commi 14-23)
  • Aggiornamento e proroga superbonus (comma 28)
  • Credito d’imposta quotazione ridotto (comma 46)
  • Incremento fondi internazionalizzazione e garanzia (commi 49-61)
  • Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax plastic tax e della sugar tax
  • Proroga al 30 giugno 2022 incentivo aggregazioni DTA
  • Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
  • Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
  • Agevolazioni fiscali per lo sport
  • IVA su bovini e suini
  • Sospensione ammortamento 2021 (comma 711)
  • Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
  • Proroga normativa IVA enti terzo settore (comma 683)

Qualora interessati, lo Studio resta a disposizione per approfondimenti inerenti tali disposizioni.

Credito d’imposta beni strumentali

La Riforma Irpef

Aliquota e scaglioni

L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

PRECEDENTEMENTE aliquote e scaglioni erano così individuati:

  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  • oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Detrazioni da lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Detrazione da lavoro autonomo

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro autonomo, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle da lavoro autonomo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Trattamento integrativo dipendenti, cd “bonus 100 euro”

Il bonus di 100 euro mensili in busta paga viene modificato:

  • per i redditi complessivi fino a 15.000 euro il bonus è riconosciuto in misura annua pari a 1.200 euro;
  • per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro è riconosciuto in misura pari alla differenza tra alcune detrazioni (carichi di famiglia, da lavoro dipendente e altre) e l’imposta lorda, fino ad un massimo annuo di 1.200 euro.