È stata approvata la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022): se ne espongono sinteticamente gli aspetti di maggior rilievo in ambito aziendale e fiscale.
La Legge di Bilancio prevede una serie di misure volte a definire in maniera agevolata una serie di carichi dei contribuenti col fisco (cd “tregua fiscale”). Si elencano di seguito le principali disposizioni di legge, rinviando ad una prossima circolare gli approfondimenti.
Comunicazioni di irregolarità
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute sulle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis, DPR 600/1973 e art.54-bis, DPR 633/1972). Le somme in questione devono essere richieste con comunicazione (cd “avviso bonario”) recapitata dopo la data di entrate in vigore della Legge di Bilancio o per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto in tale data (in pratica, si tratta delle comunicazioni ricevute da inizio dicembre 2022). Se sono rispettate le condizioni indicate, gli importi possono essere definiti con il pagamento: le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (invece del 10%). Con analoghe modalità sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso. Il versamento richiesto in base alle definizione può essere versato anche in venti (o meno) rate trimestrali di pari importo.
Irregolarità formali
Possono essere sanate le irregolarità non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte e sul loro pagamento, commesse entro il 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene col versamento di una somma di 200 euro per ogni periodo d’imposta “sanato”. La procedura non può essere utilizzata per irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi.
Ravvedimento speciale
Per le violazioni diverse da quelle definibili con le misure già descritte, è possibile optare per la regolarizzazione tramite la corretta presentazione della dichiarazione “irregolare” e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo legale (invece di 1/10). Le violazioni “da sanare” non devono essere già state contestate. Non si può sanare l’omessa presentazione della dichiarazione.
Atti di accertamento
Si prevedono sanzioni ridotte (da 1/3 a 1/18 del minimo legale) per gli atti del procedimento di accertamento. Rientrano nella presente disposizione, gli accertamenti di adesione relativi a: (a) processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, (b) avvisi di accertamento e avvisi di liquidazione ancora impugnabili (consegnati cioè al massimo ad inizio novembre 2022) o notificati entro il 31 marzo 2023, (c) inviti a comparire per il contraddittorio.
Liti tributarie
Si possono definire con modalità agevolate le controversie giudiziarie in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise. Per la definizione delle liti pendenti al 1/1/2023, si può definire con stralcio di sanzioni e interessi se il contribuente risulta soccombente al 1/1/23 salvo, in caso contrario, procedere allo stralcio anche di una parte delle imposte che va dal 10% al 95% a seconda delle sentenze e del grado di giudizio.
Rottamazione Quater
Si possono definire con modalità agevolate i debiti affidanti ad AdER fino al 30 giugno 2022. Aderendo a tale procedura, si verseranno solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per le spese di notifica ed esecuzione (non si è dunque tenuti a pagare interessi e sanzioni). AdER renderà disponibili i dati necessari per individuare le cartelle definibili sul proprio sito internet entro il 21 gennaio. Chi vorrà aderire alla definizione agevolata dovrà presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
La Legge dispone l‘annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si noti che per le cartelle riferibili ad enti locali, enti previdenziali privati e per violazioni del codice delle strada non opera la cancellazione automatica. Questi enti potranno decidere se applicare o meno lo stralcio automatico entro il 31 gennaio 2023.
Il cd regime forfetario viene esteso a professionisti e lavoratori autonomi con ricavi fino a 85.000 euro (si ricorda che la precedente soglia era uguale a 65.000).
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dell’anno stesso in cui i ricavi superano i 100.000 euro: a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite è dovuta l’IVA. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85 e 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo al superamento della soglia.
I crediti d’imposta per le imprese vengono rifinanziati anche per il primo trimestre 2023.
Energia elettrica
Sul fronte dei costi sostenuti per l’energia elettrica si prevede che:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese per la componente energetica acquistata nel primo trimestre 2023
- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nel primo trimestre del 2023
Per beneficiare del contributo è necessario aver subito nel quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, un aumento dei costi per kWh della componente elettrica superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Gas naturale
Sul fronte dei costi sostenuti per le forniture di gas metano si prevede che:
- alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
- alle imprese diverse da quelle del punto precedente, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
Per beneficiare del contributo, il prezzo di riferimento del gas (calcolato come media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici) nel quarto trimestre 2022 deve essere aumentato del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Sia nell’ambito dei consumi di energia elettrica, sia di gas, i crediti d’imposta in oggetto sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023. I crediti sono cedibili solo per intero.
Ai fini della fruizione dei contributi descritti, le imprese (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e/o di gas) possono richiedere al proprio fornitore una comunicazione in cui viene calcolato il credito d’imposta spettante. Condizione per poter richiedere tale comunicazione è che l’impresa si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, dallo stesso venditore del quarto trimestre 2019.
Per il solo 2023, si introduce la cd flat tax incrementale: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare un’imposta sostituiva del 15%. Le caratteristiche del regime in esame sono:
- non possono utilizzare tale regime i soggetti che già usufruiscono del regime forfetario;
- si applica in sostituzione delle “normali” aliquote IRPEF e delle relative addizionali;
- si applica sull’eccedenza emersa dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e lavoro autonomo più elevato tra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo in misura pari al 5 per cento dell’eccedenza emersa, fino ad un massimo di 40.000 euro;
- la misura in esame non incide sugli acconti dovuti per il 2024. Questi vanno determinati considerando l’imposta che sarebbe dovuta non applicando il regime della flat tax “incrementale”.
Vengono riproposte le nome che agevolano la “fuoriuscita” di determinati beni dalla società.
Le società (diverse dalle società semplici) possono applicare all’assegnazione dei beni ai soci un‘imposta sostituiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Le condizioni per fruire del regime agevolato descritto sono:
- l’assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30 settembre 2023;
- l’assegnazione o la cessione deve riguardare beni immobili o beni mobili registrati (che non siano beni strumentali nell’attività dell’impresa);
- l’assegnazione o la cessione deve avvenire a favore di soci iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2022.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni, l’aliquota è del 13%. Inoltre, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Sostanzialmente identiche regole valgono per le società (aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni) che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.
Le società che si avvalgono di queste disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.
Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni immobili strumentali di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Viene prevista una nuova opportunità per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023. La misura consente di calcolare l’eventuale plusvalenza (al momento della cessione) sul valore rideterminato invece che sull’originario costo o valore di acquisto.
Per usufruire della previsione in esame è necessario far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.). La perizia va redatta entro il 30 giugno 2023. Sul valore risultante dalla perizia va pagata un’imposta sostitutiva del 16%, il cui versamento può essere suddiviso in tre rate annuali.
La novità della presente disposizione è l’estensione del regime agevolato anche alle partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, fino ad oggi escluse.
Dal 1° gennaio 2023, il tetto al contante aumenta a 5.000 euro (rispetto al limite 2022 di euro 2.000).
Le soglie di ricavi da non superare per usufruire del regime di contabilità semplificata (art. 18, DPR 600/1973) sono così modificate:
- 500.000 euro per le imprese di servizi (in precedenza 400.000);
- 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività (in precedenza 700.000).
In pratica, i ricavi conseguiti nel 2022 non devono superare le soglie indicate per beneficiare (già dal 2023) del regime contabile semplificato.
Elevato a 10.000 euro (invece di 5mila) il limite annuo di compensi che possono essere corrisposti (pagati) da ciasun utilizzatore per prestazioni occasionali.
Resta invece a 5.000 euro il compenso annuo massimo percepibile (dal “lavoratore”).
Non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato (prima il limite era fissato a 5).
Vengono estese anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 le agevolazioni contributive previste dalla L. 178/2020 per under 36 e donne svantaggiate e introdotto un nuovo esonero del 100% dei contributi INPS in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, alternativo a quello previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.
Nella Legge di Bilancio si inserisce un pacchetto di norme in materia di cripto-attività (fino ad oggi oggetto solo di interventi di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, tra cui le risposte ad interpello n.788/2021, 397/2022 e 437/2022). Si espongono di seguito sinteticamente alcune delle disposizioni previste, rinviando ad una prossima circolare ulteriori approfondimenti.
Definizione: le Legge definisce come “cripto-attività” una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Tassazione plusvalenze
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività sono tassabili con aliquota del 26%, a condizione che nel periodo d’imposta raggiungano i 2mila euro. Le plusvalenze sono definite come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o il valore di acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione alle relative minusvalenze. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi: in assenza, il valore/costo si considera pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
Si prevede che, ai fini della determinazione di plus e minusvalenze, si può assumere come valore/costo di acquisto il valore normale risultante alla data del 1°gennaio 2023 (invece che il costo/valore originario). Il predetto valore deve essere assoggettato ad un’imposta sostituiva del 14%. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Cripto-attività all’estero
La detenzione di cripto-attività all’estero comporta gli obblighi di monitoraggio finora previsti per le attività estere di natura finanziaria (compilazione del quadro RW del modello Redditi). Ad analoghi obblighi sono sottoposti coloro che risultano titolari effettivi degli investimenti ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Ires-Irap
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP (a prescindere dal loro inserimento in conto economico).
Regolarizzazione attività non dichiarate
I contribuenti, che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione di cripto-attività e i redditi dalle stesse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione, tramite la presentazione di un’apposita dichiarazione e versando una sanzione (0,5% delle attività detenute al termine di ogni anno; 3,5% se produttive di redditi). La dichiarazione e le modalità attuative della norme saranno approvate con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta di bollo / patrimoniale
L’imposta di bollo si applica ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività nella misura del 2 per mille del loro valore. Nello specifico, si tratta dell’imposta prevista sulle c.d. “Comunicazioni alla clientela” (DPR 642/1972, Tariffa, prima parte, art.13, co.2-ter): la norma include le cripto-attività fra i prodotti finanziari per i quali l’imposta è dovuta anche in assenza di comunicazione.
Per le cripto-attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, smartphone o pc si applica (invece dell’imposta di bollo) un‘imposta sul valore nella misura del 2 per mille. Tale imposta va versata con le modalità previste per le imposte sui redditi.
Viene prorogata l’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di persone con meno di 36 anni fino al 31 dicembre 2023 (la misura era in scadenza al 31 dicembre 2022).
Si ricorda che la misura in esame (art.64, DL 73/2021) prevede delle di agevolazioni (es.esenzione dall’imposta di registro) per gli acquisti di prima casa effettuati da persone che:
- Nell’anno di stipula dell’atto non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
- Hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data ultima per portare a termine gli investimenti in beni strumentali per usufruire dei crediti d’imposta “Industria 4.0” (comma 1057, Legge 178/2020). Gli investimenti devono essere stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ovvero in tale data l’ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere stato pagato un acconto pari almeno al 20%.
Le condizioni descritte sono da rispettare per poter usufruire del credito d’imposta con le percentuali del 2022 (nel 2023 verranno dimezzate).
Vengono individuate alcune ipotesi in cui la detrazione si applica nel 2023 al 110%, e non al 90% come previsto dal Decreto Aiuti-quater (art.9, co.1, lettera a), numero 1)):
- Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (non dai condomìni) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, a condizione che la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) risulti presentata entro il 25 novembre 2022;
- Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022 e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022;
- Per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera è stata approvata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022;
- Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La disposizione in esame introduce nuove misure accanto a quelle già previste per il controllo preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA (DPR 633/1972, art. 35, comma 15-bis).
Nello specifico si prevede che l‘Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA (in particolare se relative a ditte individuali e SRL semplificate). A seguito di tali analisi, l’Agenzia invita il contribuente a esibire idonea documentazione per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività. In caso di esito negativo dei riscontri effettuati sulla documentazione, l’Agenzia emana un provvedimento di cessazione della partita IVA.
La partita IVA può successivamente essere richiesta dal medesimo soggetto “cessato” solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro.
Il destinatario del provvedimento di cessazione (di cui sopra) è soggetto ad una sanzione di 3mila euro.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti modalità e termini attuativi della misura in esame.
Si annullano per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di energia elettrica. L’annullamento riguarda le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW. Inoltre, parte degli oneri generali (relativi allo smantellamento delle centrali nucleari) saranno “fiscalizzati” dal 2023: in altre parole, tali costi non graveranno più sulle bollette.
Le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) del primo trimestre 2023 sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Inoltre, si mantengono inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nell’ultimo trimestre del 2022. Al 5% di Iva sono assoggettate anche le forniture di servizi di teleriscaldamento.
Si elencano sinteticamente alcuni degli altri interventi previsti nella Legge di Bilancio:
- Estensione al 2023 il credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI per la quotazione (L. 205/2017, co. 89-92).
- Proroga al 30 novembre 2023 del termine finale per usufruire del riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato.
- Estensione al 2023 del c.d. Bonus sponsorizzazioni sportive (art.81, DL 104/2020; credito d’imposta per le imprese che investono in campagne pubblicitarie a favore di società sportive e associazioni dilettantistiche).
- Estensione al 2023 e al 2024 del credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati da parte delle imprese (L. 145/2018, co.73-77).
- Introduzione di un’imposta sostitutiva al 5% sulle c.d. mance (somme destinate liberamente dai clienti ai lavoratori) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
- Per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva (art. 1, co. 182, L. 208/2015), è ridotta al 5%.
- Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile.
- Riduzione dell’Iva sul pellet al 10% (invece del 22%).
- Detrazione IRPEF per il 50% dell’Iva versata per acquistare (entro il 31/12/2023) immobili in classe energetica A o B.
- Incremento del cd “Bonus mobili” (art.16, co.2, DL 63/2013) a 8.000 euro nel 2023 (la detrazione si applica alle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per edifici sottoposti ad operazioni di ristrutturazione edilizia)
- Possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari (stipulati per l’acquisto o ristrutturazione di un’abitazione) per soggetti con ISEE inferiore a 35mila euro (la norma consente il passaggio dal tasso variabile al fisso)
- Proroga al 2025 della detrazione al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, DL 34/2020)
- Possibilità per gli avvocati di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art.82, DPR 115/2002 (gratuito patrocinio) con i contributi dovuti alla Cassa Forense;
- Proroga dal 2023 del cd Bonus Psicologo (art.1-quater, co.3, DL 228/2021) con innalzamento del beneficio massimo per persona a 1.500 euro (contributo per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia, spettante a soggetti con ISEE fino a 50.000 euro);
Riduzione cuneo fiscale (comma 281): la Legge di Bilancio conferma l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) già previsto per il 2022 (L. 234/2021 e DL. 115/2022). L’esonero è pari a:
- 2% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.538 euro.
- Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri: i contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
- Resta pienamente operativo l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, ai sensi del quale, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento;
- Fabbricati commercio al dettaglio (commi 65-69): la legge prevede che per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio di prodotti alimentari le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali siano deducibili al massimo al 6% del costo dei fabbricati. Tale previsione si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta;
Esenzione IMU immobili occupati (commi 81-82): sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili, a condizione che, alternativamente:
- Sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni ed edifici (artt. 614 e 633 del codice penale)
- Sia stata presentata denuncia per la loro occupazione abusiva
- Sia iniziata un’azione giudiziaria penale per la loro occupazione abusiva
Il proprietario comunica al comune interessato il possesso dei requisiti sopra descritti, mediante modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia.
Esenzione IRPEF
Anche per il 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (iscritti nella previdenza agricola).
Trasferimento terreni
Gli atti di trasferimento di terreni (e relative pertinenze) a favore di persone con età inferiore ai 40 anni sono agevolati (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%). Per beneficiare dell’incentivo, gli acquirenti devono dichiarare (nell’atto del trasferimento) di voler conseguire, entro 24 mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Credito per carburanti
Esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 20% per le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (codice ATECO 01.61). Il credito spettante va calcolato sulla spesa per l’acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nell’attività. Inoltre, l’agevolazione si applica anche all’acquisto di gasolio e benzina per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l’allevamento. Il credito è utilizzabile solo in compensazione oppure può essere ceduto ad altri soggetti (solo per intero). Queste ultime modalità di utilizzo valgono anche per il credito d’imposta relativo ai consumi dell’ultimo trimestre 2022.
Esonero previdenziale
Entro il 31 dicembre 2023 i nuovi iscritti under-40 nella previdenza agricola beneficiano dell’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.