La presente fornisce una prima analisi delle principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30.12.2024.
Novità Fiscali
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti l’articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF:
- fino a 28.000 euro → 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
- oltre 50.000 euro → 43%.
In precedenza, fino al periodo d’imposta 2023, gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF erano invece così strutturate:
- fino a 15.000 euro → 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro → 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
- oltre 50.000 euro → 43%.
Sostanzialmente, sono stati accorpati i primi due scaglioni, prevedendo un’unica aliquota pari al 23%.
Detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i
titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi
assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/20234.
Trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
Mediante la modifica all’art. 1 co. 1 primo periodo del DL 5.2.2020 n. 3 (conv. L. 2.4.2020 n. 21), viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, per i titolari di redditi
di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con
un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75,00 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno6, come già previsto per il periodo d’imposta 2024 dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023.
La norma prevede misure per i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR) per la riduzione del cuneo fiscale che – rispetto all’esonero della quota IVS previsto per gli anni 2022, 2023 e 20247 – si baserà sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di:
- un bonus per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un’ulteriore detrazione per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.
Bonus per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro
Il bonus è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a
15.000 euro; - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Ulteriore detrazione per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000 euro
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
20.000 ma non a 32.000 euro; - al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra
40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a
40.000 euro.
Modalità di riconoscimento
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta11 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
- verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
- provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti.
Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi delle normative sui lavoratori rimpatriati.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Per i soggetti con redditi complessivamente superiori a 75.000 euro la quasi totalità degli oneri detraibili subisce tagli significativi a partire dalle spese che saranno sostenute dal 1° gennaio 2025.
Il limite complessivo di spesa detraibile è calcolato in base ad un importo “base” fissato a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro.
Per calcolare il limite di spesa massimo detraibile, stabilisce il Ddl., l’importo “base” deve essere moltiplicato per un apposito coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico.
Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 con un figlio a carico;
- 0,85 con due figli a carico;
- 1 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile
Rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico.
Vengono escluse dal suddetto calcolo, e quindi non sono soggette alle novellate limitazioni:
- le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF;
- le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Sono, inoltre, escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi” o per l’acquisto dei veicoli dei disabili che scelgono la strada della rateizzazione).
La nuova disposizione ha ad oggetto la tassazione dei redditi di lavoro dipendente derivanti dall’utilizzo promiscuo dei veicoli concessi in uso dall’azienda ove quest’ultimi siano di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati dall’1.1.2025.
Il fringe benefit dovrà essere determinato come segue:
- 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km nel caso di veicoli tradizionali;
- 20% dell’importo delle suddette tariffe nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell’importo delle medesime tariffe per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.
Viene di fatto prorogata, per il 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga all’art. 51 co. 3, prima parte, del TUIR.
In particolare, la misura di tale soglia è elevata (da 258,23 euro) a:
- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR.
In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo (non solo l’eccedenza).
Viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione.
Viene prevista anche per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato ex art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208
L’art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 rendeva inapplicabile il regime forfetario ove, nell’anno precedente, il contribuente avesse percepito redditi di lavoro dipendente, o a quest’ultimi assimilati, per un importo importo eccedente i 30.000 euro.
Per il solo 2025, il limite suddetto viene incrementato a 35.000 euro.
Pertanto, l’applicabilità del regime è condizionata al fatto che nel 2024 siano stati percepiti redditi non superiori a 35.000.
In ogni caso, come previsto anche in precedenza, la soglia non deve essere verificata ove il rapporto di lavoro fosse cessato nell’anno precedente.
Il legislatore aveva già provveduto ad aggiornare l’aliquota sulle plusvalenze derivanti delle criptovalute dal 12,5% al 26%.
Il Ddl in commento prevede che tale ultima aliquota venga, altresì, ulteriormente aumentata portandola al 33%, a partire dal 1° gennaio 2026, nonché, eliminando la franchigia esistente, pari a 2.000 euro.
Ambito oggettivo: redditi derivanti da plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, ove, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Altresì, viene reintrodotta la possibilità di affrancare il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 con il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%.
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30, che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, ad esempio: se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti.
Sempre secondo la circolare 30/2023, inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, ovvero, alternativamente in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con l’applicazione di interessi pari al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Si prevede la stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili) per i soggetti non imprenditori, riscrivendo in tal senso le disposizioni previste dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto on in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art 67 co.1 lett. a), c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per la rideterminazione del valore di tali partecipazioni e terreni, occorrerà porre in essere gli adempimenti necessari entro il 30 novembre dell’esercizio successivo e, in particolare occorrerà che:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata di tre annuali maggiorate degli interessi del 3% annuo.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
L’imposta sostitutiva del 18% si applica sul valore di perizia.
Participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti
Si segnala che viene prevista anche l’introduzione di un nuovo co. 7-bis nell’art. 5 della L. 448/2001, secondo il quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione, ai sensi dell’art. 68 co. 2-bis del TUIR, delle plusva- lenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per- tanto, il regime agevolato non sarà compatibile con la c.d. “participation exemption” per le società ed enti commerciali non residenti.
Modificando l’art. 51 co. 5 del TUIR, viene introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.
Nello specifico, ove i pagamenti delle citate spese (vitto, alloggio e trasporto) non avvenga tramite assegno, bonifico bancario e/o postale e/o carte di credito, il rimborso ricevuto dal dipendente risulterà imponibile.
L’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto, altresì, anche ai fini della deducibilità dal reddito e dall’imponibile IRAP da parte dell’impresa, sempre con riferimento alle spese di vitto e alloggio, nonché, ai rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Coerentemente a quanto previsto in generale per le spese di trasferta, viene integrato l’art. 108 co. 2 del TUIR, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Rimangono fermi i limiti quantitativi già previsti dall’art. 108 co.2 del TUIR.
Medesimo obbligo viene previsto anche per gli esercenti arti e professioni, e quindi, per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54 del TUIR.
Per integrare maggiormente i processi di certificazione fiscale con quelli di pagamento elettronico, allo scopo di far emergere l’eventuale incoerenza tra scontrini emessi e incassi rilevati, viene stabilito che gli strumenti mediante i quali vengono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (in particolare i registratori telematici) dovranno garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
I nuovi obblighi, nonché le relative disposizioni sanzionatorie, si applicano dall’1.1.2026.
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta 2027 l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta 2026.
Vengono riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ai sensi dell’art 43 comma 2 del TUIR (che restano esclusi dall’agevolazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
La disciplina agevolativa è modellata sulla scorta di quella prevista dall’art. 1 co. 115 – 120 della L. 208/2015, oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con le circ. 1.6.2016 n. 26 e 16.9.2016 n. 37. La stessa, altresì, evidenzia che un eventuale cambio di destinazione d’uso (da strumentale a non strumentale), al fine di avvalersi dell’assegnazione agevolata, può essere effettuato anche in prossimità dell’assegnazione e non è sindacabile dall’Agenzia delle Entrate.
Termini per gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni.
Come nelle precedenti versioni dell’agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell’assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l’imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.
Versamento delle imposte sostitutive
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Sono stati riaperti, inoltre, i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall’art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.
Termine di esercizio dell’opzione
L’opzione per l’estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2025.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Come per l’assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
Versamento delle imposte sostitutive
Le imprese interessate sono tenute a versare l’imposta sostitutiva dovuta:
- per il 60% entro il 11.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
Previo rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali, di proprietà di quest’ultimo, o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:
- il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
- il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione).
L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata al momento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del predetto modello.
Fatturazione e versamento dell’IVA
La fattura è emessa, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, dal prestatore del servizio.
L’imposta è versata dal committente:
- mediante modello F24, a norma dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza possibilità di compensazione “orizzontale”;
- entro il giorno 16 (secondo il termine definito dall’art. 18 del DLgs. 241/97) del mese successivo a quello in cui è emessa la fattura da parte del prestatore.
Esclusioni
La particolare disciplina risulterà esclusa per:
- le prestazioni di servizi già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
- le prestazioni rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72;
- le agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.
L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Rimborso dell’IVA non dovuta
Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa.
Regime sanzionatorio
Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 69. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore del servizio.
Viene prorogato di un ulteriore trimestre, ossia fino al 31.3.2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche previsto dall’art. 10-bis co. 1, primo periodo, del DL 119/2018.
Quest’ultima norma stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al citato Sistema TS.
Stante il richiamo all’art. 10-bis del DL 119/2018 operato dall’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, la proroga del divieto di fatturazione elettronica dovrebbe considerarsi estesa anche ai soggetti che non sono tenuti ad inviare i dati al Sistema TS, per quanto concerne le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Viene introdotta la c.d. “IRES premiale”, vale a dire la riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dalle società, in presenza di determinate condizioni.
Accantonamento di utili a riserva
Al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta occorre, anzitutto, accantonare ad apposita riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024.
Investimenti in beni 4.0 e 5.0
Un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016 n. 232 (beni materiali e immateriali 4.0) nonché nell’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (beni oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro.
Tali investimenti devono essere realizzati a decorrere “dalla data di entrata in vigore della presente legge” (quindi, l’1.1.2025) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (il 31.10.2026, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).
Incremento occupazionale
Sono inoltre previste alcune condizioni legate all’occupazione.
Viene richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”):
- il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023, in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
È inoltre previsto che l’impresa non deve aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni. Fa eccezione soltanto l’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 14.9.2015 n. 148 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).
Cause di decadenza
È prevista la decadenza dall’agevolazione, con recupero della stessa, qualora:
- la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 12.2024;
- i beni oggetto di investimento beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).
Abrogazione dal 2025 dell’agevolazione per i beni immateriali 4.0
Viene abrogato per il 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 ex art. 1 co. 1058-ter della L. 178/2020, anticipando quindi al 31.12.2024 la scadenza per tale agevolazione.
La norma resta tuttavia utilizzabile per chi aveva effettuato la prenotazione entro il 31.12.2024, con acconto del 20% e accettazione da parte del venditore, e realizzerà l’investimento entro il termine “lungo” del 30.6.2025.
L’agevolazione non spetterebbe quindi più per gli investimenti senza “prenotazione” effettuati nel 2025.
Beni materiali 4.0 – Introduzione di un tetto di spesa
Per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 ex art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (o nel termine “lungo” del 30.6.2026) è prevista l’introduzione di un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliari di euro, con necessità di presentare apposite comunicazioni al GSE. Ai fini dell’utilizzo, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Novità fiscalità edilizia (detrazioni edilizie)
In relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è stabilito che nella disciplina “a regime” l’aliquota ridotta del 30% si applica già per le spese sostenute dall’1.1.2025.
Rispetto a quanto stabilito “a regime”, tuttavia, verrebbe introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del co. 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevedrebbe per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
- l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevedrebbe, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare:
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
- l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dall’1.1.2025 non godono dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate al “bonus casa”.
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro.
Viene previsto che il Codice identificativo nazionale (CIN) debba essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.
Altre novità
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale (pec) presso il Registro delle imprese.
Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto. Ulteriori dubbi riguardano i profili soggettivi di tale obbligo.
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.
La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Ambito soggettivo
L’agevolazione è fruibile da:
- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.
Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.
Ambito oggettivo
In assenza di limitazioni esplicite, la riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Durata
Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire:
- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate;
- a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Compatibilità con il regime de minimis
L’agevolazione prevista si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.
È differito al 31.3.2025 (dal 31.12.2024) il termine entro cui adempiere l’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali: https://chiaro.partners/obbligo-assicurativo-per-le-imprese-contro-calamita-naturali-ed-eventi-catastrofici/
Per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, si prevede l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di provvedere all’accredito degli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’ordine di pagamento, in ogni caso, con valuta nel giorno della ricezione dell’ordine medesimo.
Termini per l’adeguamento alle nuove prescrizioni
I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi alle suesposte prescrizioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L. 207/2024 (ossia dall’1.1.2025).
Si tratta di una misura introdotta a sostegno delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per sostenerla. Il contributo in argomento è pari a 1.000 euro ed è erogato una tantum, previa domanda all’INPS, per i figli nati o adottati dall’1.1.2025; tale somma non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR.
La relativa erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il c.d. “bonus nuove nascite” deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
La norma interviene sulla disciplina del contributo previsto per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).
In continuità con quanto previsto con le leggi di bilancio 2023 e 2024 è resa strutturale l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
Più dettagliatamente, si prevede che le mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori, nei seguenti termini:
- all’80% della retribuzione per due mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato o terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
- all’80% della retribuzione per tre mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.