La revisione legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder. Nel mercato dei capitali, Audit e Assurance rappresentano un fattore di credibilità e quindi di vantaggio competitivo.
Lo Studio, in riferimento all’attività di Revisione Legale, oltre alla pluriennale esperienza dei soci, si avvale di collaboratori con esperienza di audit nelle BIG FOUR (ossia le società di revisione più importanti del mondo).
I parametri dimensionali di riferimento attualmente in vigore sono, ai sensi dell’art. 2477 comma 2 lettera c) sono:
- Totale attivo 4 Milioni
- Totale fatturato 4 Milioni
- Dipendenti 20
Laddove una società avesse superato negli ultimi due esercizi almeno uno di tali limiti (non necessariamente lo stesso) per ciascuno anno, sorge l’obbligo di nominare un organo di controllo o revisore legale.
Nelle srl (e nelle cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali avrebbe dovuto essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, pena un intervento sostitutivo del Tribunale chiamato in causa dai Conservatori dei Registri delle imprese ex art. 2477 comma 5 c.c.
Sollecito e nomina d’ufficio
A fronte di numerose srl inadempienti rispetto a tale obbligo, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi a partire dalla fine del 2023. In particolare, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori provvederanno a segnalare il tutto ai competenti Tribunali.
Nel caso in cui la segnalazione del Registro delle imprese pervenga al tribunale competente, sulla base della sede legale della società, esso provvederà alla nomina decidendo il tipo di controlli a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore), stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta anche ai controlli di cui all’art. 2403 c.c.(nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente alla revisione legale (nominando esclusivamente un revisore contabile).
Inoltre, il tribunale deciderà il professionista da nominare e il relativo compenso, presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012 (parametri, peraltro, in via di modificazione).
Ci si chiede però come il tribunale sceglierà i soggetti da nominare. A riguardo quasi tutti i tribunali hanno chiesto agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi di sindaco unico o revisore nelle srl, da cui saranno attinti i nominativi proposti.
Effetti sui bilanci approvati in difetto di nomina
Il Comitato triveneto dei Notai (massima I.D.10) ha affermato che, in caso di srl priva di un organo di controllo obbligatorio successivamente al termine concesso per procedere alla sua istituzione, “non sarà possibile adottare «con piena efficacia» quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi)”. I notai del Triveneto, quindi, pur ravvisando l’invalidità della decisione, si esimono dalla qualificazione della stessa.
Secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale, la mancanza della relazione del Collegio sindacale, quale atto confluente nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio e legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di approvazione determinandone la mera “annullabilità” (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019, Trib. Milano n. 3432/2018 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007). In quest’ultimo senso appare orientata anche la prevalente dottrina.
Tuttavia, secondo altra ricostruzione (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e App. Milano 26 maggio 1998), dalla mancanza della necessaria relazione del Collegio sindacale scaturirebbe la “nullità” della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio – che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto – sarebbe il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori.