1 Marzo, 2024

Aggiornamento su principali novità

Con la presente per riassumere le principali novità (normativa o chiarimenti) di interesse per aziende e partite iva.

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabilite con apposito DM.

 

Il credito d’imposta spetta alle aziende che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro la misura del credito d’imposta è pari a:

  • 35% (riduzione consumi aziendali almeno 3% o consumi di processo almeno 5%)
  • 40% (riduzione consumi aziendali almeno 6% o consumi di processo almeno 10%)
  • 45% (riduzione consumi aziendali almeno 10% o consumi di processo almeno 15%)

 

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura. Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del DL “Milleproroghe” (DL 215/2023), diventa certa la riapertura dei termini per pagare entro il 15 marzo 2024 le rate della c.d. rottamazione-quater:

  • le “maxirate” scadute lo scorso 31 ottobre e 30 novembre 2023;
  • la rata del 28 febbraio 2024.

Per la nuova riapertura viene prevista la tolleranza dei cinque giorni di ritardo e, di conseguenza, verranno ritenuti tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

 

Si ricordano ai clienti che le rate prossime rate saranno maggio, luglio, novembre e febbraio e che, come avvisato, si dovrà provvedere in autonomia al controllo delle scadenze.

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici cd. “parlanti” relativi ad oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta salirà dall’8% all’11%.

Lo prevede l’art. 1 comma 88 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

La disposizione riguarda, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

 

Sono esonerate dal bonifico parlante le seguenti fattispecie:

  • acquisto di immobili ristrutturati che consente di beneficiare del c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13, p. 277 e guida Agenzia delle Entrate settembre 2014, p. 23);
  • acquisto di case antisismiche che consente di fruire del c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013;
  • spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione;
  • pagamento di oneri di urbanizzazione;
  • pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi;
  • pagamento delle tasse comunali (es. TOSAP);
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici al fine di beneficiare del c.d. “bonus mobili”,
  • pagamento di interventi per la “sistemazione a verde” e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che consentono di beneficiare del c.d. “bonus verde”.

L’art. 1 comma 94 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), inserendo il comma 49-quinquies nell’art. 37 del DL 223/2006, ha introdotto un divieto di compensazione a decorrere dal 1° luglio 2024 che opera in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.

 

Si tratta di una norma di portata decisamente più ampia rispetto al divieto di compensazione ex art. 31 del DL 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro. In questo caso, peraltro, è possibile compensare l’eccedenza, mentre per come è scritto l’art. 1 comma 94 della L. 213/2023 sembra di no.

 

Operano i commi 49-ter e 49-quater dell’art. 37 del DL 223/2006, quindi ci saranno controlli preventivi sui modelli F24 contenenti compensazioni che potranno bloccare la delega di pagamento.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 54/2024, specifica che sui ruoli in cui è in corso la rottamazione quater ex L. 197/2022 non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti.

 

Sembra, invece, che rateizzazione e pagamento della prima rata (art. 19 del DPR 602/73) non faccia venire meno il divieto di compensazione.

La decontribuzione introdotta dall’art. 1 commi 180-182 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)prevede un esonero del 100% della quota IVS della lavoratrice madre:

  • di tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (comma 180);
  • di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

L’esonero si sostanzia in uno azzeramento dei contributi inps a carico della dipendente, fino a un massimo di 3.000 annui, riparametrato su 12 mesi, e sarà operativo dalle paghe di febbraio con recupero anche del mese di gennaio.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato (a prescindere dalla qualifica di imprenditore del datore), compresi le lavoratrici del settore agricolo ma esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nella platea dei destinatari i rapporti di apprendistato, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

La Legge di bilancio per il 2024 introduce nuovamente la possibilità di adeguare le esistenze iniziali al’1.1.2023. Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all’articolo 93 Tuir.

Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel caso di emersione di magazzino, l’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap ammonta al 18%. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo (30.06.2024 e 30.11.2024). In attesa di chiarimenti in materia INPS e di ritenuta sui dividendi, nel caso migliore con il pagamento dell’imposta sostituiva il risparmio sarà pari a: 24% IRES + 3,9 % IRAP + 24% INPS + 26% ritenuta sui dividendi = 70% circa – 18% = 50% circa di risparmio netto.

 

L’adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun tipo e non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.
In particolare, i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti, a decorrere dal periodo di imposta 2023, sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali. I valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento relativo a periodi di imposta precedenti.

In attuazione al DM 4.8.2023 Ministero della Giustizia n. 109 (G.U. 11.8.2023 n. 187), entra in vigore i nuovi albi: Albo dei dei Consulenti Tecnici del giudice a cui sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo civile e Albo dei Periti a cui sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare perizie nel processo penale.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 1° marzo al 30 aprile: https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home

L’art. 4 definisce i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici:

  1. Possono essere iscritti nell’albo colo che:
    a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
    b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
    c) sono di condotta morale specchiata;
    d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
    e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
  2. Ai fini della lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
  3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
  4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
  5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
    a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché’ l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
    b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
  6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
  7. L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
  8. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Le categorie dell’albo e i settori di specializzazioni sono consultabili al seguente ALLEGATO

Nei modelli dichiarativi diffusi dall’Agenzia delle Entrate sono stati esplicitati i percorsi per l’adesione al concordato preventivo, che saranno diversi:

– per i soggetti ISA, i quali saranno tenuti a compilare un apposito modello che è parte integrante dei modelli ISA;

– per i contribuenti in regime forfetario, che compileranno la nuova sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF.

Emerge che il reddito proposto ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale verrà determinato automaticamente utilizzando il software dedicato agli ISA.

Con il medesimo modello verrà comunicata anche l’accettazione del reddito proposto da parte del contribuente, con conseguente applicazione del concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.

Lo Studio provvederà a tenere informati i clienti sulle opportunità legate a questo nuovo istituto.

Per il modello 2024 le informazioni contenute nel quadro RW (INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO, MONITORAGGIO – IVIE/IVAFE) per chi compila il 730/2024 anno riferimento 2023 non dovranno più essere comunicate con modello a parte (UNICO solo RW), ma saranno integrate nel modello 730 nel nuovo quadro W.