La Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane, di stipulare entro il 31 Dicembre 2024 contratti assicurativi a tutela dai danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici.
L’introduzione di questo obbligo assicurativo disposto della Legge di Bilancio rappresenta un passo fondamentale per tutelare le imprese italiane dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofici che si stanno abbattendo con insistenza sul nostro territorio nazionale.
Soggetti giuridici obbligati a stipulare il contratto assicurativo
Il comma 101 della Legge di Bilancio specifica che sono obbligati a stipulare il contratto per la propria attività imprenditoriale le Imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile.
Le disposizioni dei commi 101-110 non vengono applicate per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, che potranno tuttavia stipulare l’assicurazione in via facoltativa.
Sembrerebbero, quindi, esclusi dalla normativa i professionisti.
Quali BENI e quali EVENTI devono essere coperti dall'assicurazione
Il contratto assicurativo, che le imprese sono tenute a stipulare entro il 31 Dicembre 2024, riguarda i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Più precisamente si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Sono inclusi altri eventi come grandine, incendi e trombe d’aria.
La polizza assicurativa riguarda i danni arrecati ai beni di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), che concerne II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
Conseguenze dell'inadempienza
La normativa sancisce che dell’inadempimento dell’obbligo di sottoscrivere la copertura assicurativa di cui sopra dettagliata, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Oltre che rappresentare oramai un rischio che le imprese non possono ignorare, tale copertura diventa fondamentale per non perdere contributi, sovvenzioni e agevolazioni.
Altresì, è previsto che il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese di assicurazione a contrarre tali coperture è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
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