25 Settembre, 2024

Patente a punti cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 del DLgs. 81/2008, così come riformulato dall’art. 29 co. 19 del DL 19/2024). Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008).

 

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Sono inoltre escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Requisiti per ottenere la Patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (cd DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Modalità operative

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Tempistiche e periodo transitorio

Fino al 31 ottobre è possibile presentare, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ispettorato del lavoro al link https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente.docx una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

I punti della Patente: decurtazione, recupero, revoca e sospensione

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti . Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

 

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet dell’Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

– in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981;

– in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti;

– in relazione ad attività, investimenti o formazione possono essere attribuiti fino a 10 crediti;

 

I punti accreditati possono essere decurtati in seguito alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, così come di seguito indicati.

– 10 crediti: Accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del DLgs. 81/2008, rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (ad es., la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, ecc.).

– 7 crediti: Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori a rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati nell’Allegato XI (ad es., i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche, a radiazioni ionizzanti, oppure quelli svolti in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, quelli che espongono a rischio di annegamento, ecc.).

– 5 crediti: provvedimenti sanzionatori per il lavoro nero di cui all’art. 3 co. 3 ss. del DL 12/2002 (c.d. “maxisanzione”).

-Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

– 20 crediti: la morte;

– 15 crediti: un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;

– 10 crediti: un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni. 

Qualora dagli infortuni derivi la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, il competente Ispettorato territoriale del Lavoro può sospendere (seguendo appositi criteri, procedure e termini definiti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro), in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi .

 

È possibile reintegrare i punti decurtati a seguito della frequenza dei corsi indicati all’art. 37 co. 7 del DLgs. 81/2008, finalizzati a fornire al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla sede dell’Ispettorato nazionale del Lavoro competente per territorio.
In ogni caso, i crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica dei provvedimenti di decurtazione dei crediti o di sospensione della patente, previa trasmissione al competente ITL di copia dell’attestato di frequenza di uno dei citati corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione o sospensione della patente.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del DLgs. 81/2008, idonei ad escludere l’applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati.
In pratica, tali modelli devono essere idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al DLgs. 231/2001 e devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.

Regime sanzionatorio

L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti (fatta salva l’ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto) comporta :

  • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida ex art. 301-bis del DLgs. 81/2008;
  • l’esclusione per un periodo di 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di cui al DLgs. 36/2023.