Il “regime del ravvedimento” è una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi d’imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva (art. 2-quater del DL 113/2024).
Ambito soggettivo
Posso beneficiare della misura i soli soggetti ISA che:
- aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024;
- hanno applicato gli ISA (in assenza di cause di esclusione) per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022).
Il “regime del ravvedimento” si applica per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Imposizione sostitutiva
Per i periodi d’imposta che si intende sanare (uno o più periodi dal 2018 al 2022), l’imposta dovuta è sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
Restano validi i ravvedimenti di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 e di cui all’art. 1 co. da 174 a 178 della L. 197/2022, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024 (ossia il 9.10.2024) e non si dà luogo a rimborso.
Base imponibile
L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra:
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024 (ossia il 9.10.2024) in ciascuna annualità;
- l’incremento dello stesso reddito calcolato applicando i coefficienti di seguito riepilogati:
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- 5%, con punteggio ISA pari a 10;
- 10%, con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30%, con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40%, con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50%, con punteggio ISA inferiore a 3.
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I medesimi criteri valgono anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Aliquota
Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo di imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota pari:
- al 10%, con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- al 12%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- al 15%, con punteggio ISA inferiore a 6.
Per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021 le citate aliquote sono diminuite del 30%, per tenere conto degli effetti della pandemia COVID-19.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva IRAP è pari al 3,9% (a prescindere dal punteggio ISA), ridotta del 30% per i periodi di imposta 2020 e 2021.
Importo minimo
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.
Provvedimenti attuativi
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati i termini e le modalità per esercitare l’opzione per l’imposizione sostitutiva.
Nel Cassetto fiscale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei prospetti che riepilogano le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinguendo tra imposte dirette e IRAP.
Termini di versamento
L’imposta sostitutiva per ogni annualità deve essere versata:
- entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
- a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Atti che inibiscono il perfezionamento del ravvedimento
Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.
Limitazione dell’attività di accertamento
Durante i periodi oggetto di sanatoria (con avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) restano possibili solo in caso di:
- decadenza dal concordato preventivo biennale;
- applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.
Decadenza del “regime del ravvedimento”
Se la decadenza dal “regime del ravvedimento” si verifica per applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati, oppure, per il mancato rispetto del piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento. In questo caso:
- restano comunque validi i pagamenti già effettuati;
- non è rimborsabile quanto già versato;
- l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento secondo i termini di cui all’art. 2-quater co. 14.
Ampliamento dei termini di accertamento
L’art. 2-quater co. 14 del DL 113/2024 convertito estende i termini di accertamento.
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
ESEMPIO
Ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31.12.2025, oppure il 31.12.2024 beneficiando del regime premiale ISA con punteggio pari a 8; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027.
In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB (senza ricorrere al ravvedimento speciale), i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.
Riduzione delle soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie
Sono ridotte alla metà le soglie previste dall’art. 12 co. 1 del DLgs. 471/97 per l’applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione dell’attività (art. 21 del DLgs. 472/97), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi (2018-2022) e ai tributi per cui non ci si è avvalsi del regime del ravvedimento, oppure questo sia decaduto (art. 2-ter co. 2 del DL 113/2024).