18 Maggio, 2021

Rivalutazione marchio: vantaggi fiscali e rating

A seguito dei chiarimenti forniti dall’OIC e dall’Agenzia delle Entrate in merito alla Rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dal cd Decreto Agosto, possono essere rivalutati i beni immateriali (cd. intangibles) esistenti alla data del 31/12/2019, ancorché non indicati nello Stato Patrimoniale. 

Motivo d’interesse possono avere, nella fattispecie, i marchi, brevetti, diritti, know how, etc.

Requisiti Soggettivi

La rivalutazione può essere effettuata da qualsiasi soggetto giuridico, dalla società di capitali all’impresa individuale, a prescindere dal regime contabile utilizzato.

Vantaggi e Costi

La norma, a scelta del contribuente, consente alternativamente:

  • di effettuare la rivalutazione soli fini civilistici, e quindi senza il pagamento di imposte. In tal caso caso non è previsto alcun effetto fiscale;
  • di effettuare la rivalutazione anche a fini fiscali, potendo quindi dedurre da IRES/IRPEF e IRAP i maggiori ammortamenti, neutralizzare le eventuali plusvalenze, ovvero, dedurre le eventuali minusvalenze. In questo caso la norma prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% da calcolare sul saldo di rivalutazione. Quest’ultima deve essere versata fino a un massimo di tre rate annuali, di pari importo, con scadenza giugno 2021, 2022 e 2023. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali per la deducibilità delle quote di ammortamento decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre, i medesimi valori ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, emergenti in caso di dismissione del bene, saranno fiscalmente rilevanti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Esempio 

La rivalutazione di un marchio per un valore di Euro 100.000 comporterà il versamento di un’imposta sostitutiva pari a Euro 3.000 (di cui 1/3 entro il 30 giugno 2021). Questo determinerà un risparmio fiscale significativo che, per una società di capitale si aggira a circa Euro 27.400 al lordo delle spese, mentre per i soggetti IRPEF può essere anche superiore. Tra gli oneri da sostenere, andranno considerati, ove necessari, la perizia di stima e il costo di registrazione del marchio stesso.

 

Da un punto di visa contabile, le aziende in contabilità ordinaria, vedranno l’effetto della rivalutazione sia tra le attività alla voce “Immobilizzazioni Immateriali” che, specularmente, in una voce del Patrimonio Netto del passivo, come “Riserva da Rivalutazione”. Quest’ultima, in caso di distribuzione (società), o prelevamento del titolare (ditta individuale), genererà un reddito imponibile in capo, rispettivamente, alla società e ai soci, o al titolare dell’impresa individuale.

La norma prevede la possibilità di evitare la tassazione affrancando tale riserva con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. 

In tale caso la distribuzione ai soci della riserva non genererà più alcun onere fiscale in capo alla società e ai soci di società di persone, ovvero ai titolari di impresa individuale. Restano esclusi dall’agevolazione i soci di società di capitale i quali scontano, sui redditi derivanti dall’eventuale distribuzione della riserva, l’imposta sostitutiva del 26%.

Miglioramento della patrimonializzazione e del rating bancario

La ratio della norma in commento è proprio quella di consentire la patrimonializzazione delle imprese.

Agli occhi degli stakeholder (investitori, clienti, fornitori, dipendenti, etc.), ma in particolar modo agli occhi degli istituti di credito, l’impresa con maggiore solidità patrimoniale acquisirà maggior valore e affidabilità, traducendosi in maggior capacità di affidamento e migliori condizioni economiche dell’acquisizione del credito.

Nell’ambito degli indicatori di allerta della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, il valore del Patrimonio Netto influisce significativamente sull’eventuale segnale di allerta: un PN negativo o inferiore ai limiti di legge costituisce un pregiudizio sulla continuità aziendale facendo sorgere il presupposto per la segnalazione dello stato di crisi.

La perizia per la rivalutazione

Il valore del marchio a seguito della rivalutazione non potrà mai superare il valore effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti. Risulta pertanto necessario che venga determinato in base ad una perizia di stima redatta da un revisore legale. 

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria per quanto in oggetto nonché le eventuali informazioni aggiuntive a chiarimento della presente presente informativa. Altresì, i nostri revisori sono disponibili per la predisposizione della valutazione e la redazione della perizia. Considerata l’imminenza della scadenza per il versamento della prima rata, ove interessati, si chiede la massima celerità per una prima valutazione.