16 Novembre, 2021

Sconto in fatture e Cessione detrazione

Con l’articolo 121 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 è stato introdotto l’istituto dell’opzione per la Cessione o per lo Sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali per i seguenti interventi:

  • Super Ecobonus 110 e Super Sismabonus 110;
  • Bonus Casa per spese di Recupero Edilizio e Ristrutturazione;
  • Ecobonus per spese di efficientamento energetico;
  • Misure Antisismiche;
  • Bonus Facciate per spese di recupero o restauro della facciata;
  • Installazione di Impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Questo strumento è stato sicuramente un impulso per il settore edile e per l’efficientamento energetico complessivo dello Stato.

Tuttavia, la cessione del credito, come precedentemente strutturato (ovvero, privo di qualsiasi controllo preventivo o di asseverazione per gli interventi non 110), ha rappresentato uno strumento che ha facilitato attività fraudolenti a danno dello Stato.

Novità dal 12 novembre 2021

Con il Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021 contenenti “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso ed efficace dal 12 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto novità importanti in merito a Sconto in fattura e Cessione del credito detrazione, di seguito illustrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Dal 12 novembre 2021, altresì, i tecnici devono asseverare che le spese rispettano i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Il visto di conformità per il superbonus è necessario non solo in caso di cessione o sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, tranne nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta.

Il visto di conformità è necessario non solo per il superbonus 110, ma per tutte le cessioni o sconti in fattura delle altre detrazioni previste dalla normativa ed elencate nell’introduzione della presente circolare.

L’asseverazione dei tecnici abilitati per la congruità delle spese, prevista per il Superbonus, è richiesta anche per tutte le cessioni o sconto in fattura delle altre detrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

 

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Gli intermediari che intervengono nelle cessioni delle detrazioni non procedono all’acquisizione del credito in caso di operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ovvero che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.

Di male in peggio

Con una norma in vigore da maggio 2020, di cui erano evidenti le criticità che rendevano l’istituto un facile strumento di frode, restiamo basiti dalla scarsa tempestività ma, altresì, dalla sfrontatezza dimostrata dal legislatore nei confronti dello Statuto del Contribuente e dei 60 giorni di preavviso dei nuovi adempimenti, di cui si riporta nel seguito l’art. 3, dalla retroattività della norma che si applica anche ai rapporti economici già conclusi ma non ancora comunicati, dalla necessità di apporre un visto di conformità in virtù di una asseverazione che è impossibile rilasciare prima della pubblicazione Decreto del Ministro della transizione ecologica. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate è stata quanto mai reattiva nell’aggiornare i modelli rendendo impossibile la comunicazione degli sconti in fattura e delle cessioni in assenza di visto di conformità.

 

Legge del 27/07/2000 n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Requisiti superbonus

Si riportano di seguito i requisiti che gli interventi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito dovranno rispettare.

A questi, si aggiungeranno i prezzi massimi che saranno comunicati con decreto del Ministero della transizione ecologica.

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