9 Luglio, 2020

Superbonus 110%

Fa il suo esordio, a partire dal 1° luglio 2020, il superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020 art. 119) per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici. La detrazione maggiorata, valida fino al 31 dicembre 2021, potrà essere recuperata in 5 anni o trasformata in sconto in fattura oppure ceduta a banche e fornitori.

Una partenza però con alcuni aspetti da chiarire: mancano infatti i decreti ministeriali che fissano le disposizioni attuative. Secondo quanto anticipato dal Ministro delle Finanze, arriveranno dopo la conversione del decreto Rilancio, che dovrà avvenire entro il 18 luglio. Il quadro è poi reso incerto anche per modifiche in arrivo in fase di conversione in legge.

 

Si riportano di seguito le informazioni principali, aggiornate con gli emendamenti approvati alla data di pubblicazione della presente.

Super Ecobonus

Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, il super ecobonus al 110% scatta per tre tipologie di interventi (interventi trainanti), specificatamente indicati:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (o del 25% della singola unità immobiliare se presenta almeno un accesso autonomo). La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • per condomini: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico) e relativi sistemi di accumulo (nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo), ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
  • per edifici unifamiliari e plurifamiliari con almeno un accesso autonomo: interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico) e relativi sistemi di accumulo (nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo), ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

L’aliquota maggiorata al 110% si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico, ordinariamente agevolati al 65%, e all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sempre se effettuati contestualmente ad uno degli interventi sopra descritti.

Per beneficiare del super ecobonus del 110% gli interventi devono necessariamente prevedere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure, nel caso in cui questo non sia possibile per le caratteristiche dell’immobile, l’intervento deve permettere di ottenere la classe energetica più alta possibile. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post lavori, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Sono agevolabili anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, purchè sia mantenuta la medesima volumetria.

Super Sismabonus

La detrazione al 110% può essere usufruita per le spese sostenute per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell’art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del D.L. n. 63/2013. Compresi quindi anche gli acquisti di case antisismiche cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, se consentita dalle norme urbanistiche (la vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori).

 

La maxi detrazione vale per gli edifici ubicati in zona sismica 1), 2) e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Chi può beneficiarne

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi di edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Onlus, Organizzazione di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

Si escludono espressamente dal superbonus le unità immobiliari di lusso e cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

 

Come usufruirne e come “anticiparlo”

La detrazione 110% potrà essere fruita dagli aventi diritto in 5 rate annuali di pari importo (attenzione alla capienza delle imposte sul reddito) per gli interventi trainanti e 10 rate annuali per tutti gli altri, con possibilità di optare per la cessione del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

 

Seppure non ancora specificato, si raccomanda l’indicazione in fattura (e nel bonifico) della seguente dicitura: Trattasi di (bonifico relativo a) lavori ammessi all’agevolazione della detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020.

 

Infine si raccomanda di affidarsi a un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, predisponga un progetto che preveda costi certi, che assicuri la qualità dei lavori e che garantisca la redazione professionale della pratica Enea.

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:

  • è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I dati dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto verrà disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che dovrà definire anche le modalità attuative. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità. A tal proposito lo Studio si rende disponibile per questa tipologia di pratica.
  • per gli interventi di efficienza energetica i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Le spese sostenute per il rilascio dell’asseverazione rientrano tra le spese detraibili;
  • per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale asseverano l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico.