L’Agenzia delle Entrate, con circolari 46/2007 e 36E/2013, ha chiarito che anche per i soggetti che possiedono “privatamente” (al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale) un impianto fotovoltaico vanno tassati ai fini IRPEF i proventi derivanti dall’energia prodotta in eccesso rispetto alle proprie esigenze e venduta alla rete.
Si riportano le istruzioni da seguire per tali soggetti, mentre devono seguire le regole per la determinazione del reddito d’impresa coloro che hanno realizzato o acquistato l’impianto tramite la propria partita iva.
Come dichiarare correttamente
- al rigo D5 codice 1 se si presenta il modello 730;
- al rigo RL14 se si presenta il modello UNICO.
La Certificazione delle eccedenze vendute
Per dichiarare le vendite effettuate va consegnata allo Studio la relativa certificazione scaricabile dal portale del GSE seguendo l’apposita procedura.
I passaggi per verificare se si è optato per la liquidazione delle eccedenze o per il ripoto in avanti del credito sono:
- accedere all’area riservata Clienti GSE
- selezionare “Servizi”, dal menù in alto a sinistra.
- selezionare servizio di “SSP Scambio sul posto” e accedere al portale dedicato
- Contratti – Elenco Contratti – Ricerca – Per ogni anno è possibile optare per la liquidazione delle eccedenze, anziché per il riporto e utilizzo del credito negli anni successivi.
- Nel caso si opti per la liquidazione, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente (liquidazione delle eccedenze) rilevano fiscalmente applicando il principio di cassa. Per scaricare la certificazione fiscale seleziona “Comunicazioni”.
- Cliccare su Ricerca
- Scaricare il documento per l’anno di riferimento.
Costo impianto indeducibile
Come chiarito dalla circolare 46/2007, il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto non può essere considerato come spesa specificamente inerente alla produzione del suddetto reddito, atteso che l’impianto è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e che solo marginalmente procede reddito imponibile attraverso la cessione dell’energia eventualmente prodotta in eccesso.