L’Agenzia delle Entrate, con circolari 46/2007 e 36E/2013, ha chiarito che anche per i soggetti che possiedono “privatamente” (al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale) un impianto fotovoltaico vanno tassati ai fini IRPEF i proventi derivanti dall’energia prodotta in eccesso rispetto alle proprie esigenze e venduta alla rete.
Si riportano le istruzioni da seguire per tali soggetti, mentre devono seguire le regole per la determinazione del reddito d’impresa coloro ce hanno realizzato o acquistato l’impianto tramite la propria partita iva.
Come dichiarare correttamente
- al rigo D5 codice 1 se si presenta il modello 730;
- al rigo RL14 se si presenta il modello UNICO.
La Certificazione delle eccedenze vendute
Per dichiarare le vendite effettuate va consegnata allo Studio la relativa certificazione scaricabile dal portale del GSE seguendo l’apposita procedura.
I passaggi per scaricare dal sito GSE la certificazione delle eccedenze ricevute per l’anno di riferimento sono i seguenti:
- accedere all’area riservata Clienti GSE
- Servizi
- servizio di Scambio sul posto e accedere al portale dedicato
- Selezionare “Comunicazioni”/”Ricerca” ed effettuare il download
Costo impianto indeducibile
Come chiarito dalla circolare 46/2007, il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto non può essere considerato come spesa specificamente inerente alla produzione del suddetto reddito, atteso che l’impianto è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e che solo marginalmente procede reddito imponibile attraverso la cessione dell’energia eventualmente prodotta in eccesso.