27 Settembre, 2022

Tassazione Imposta di bollo in fattura

Con Risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 428 del 2022, l’amministrazione finanziaria ha fornito il suo orientamento in merito alla tassazione dell’imposta di bollo, solitamente di Euro 2,00, addebitata al committente in fattura.

Orientamento Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è espressa indicando quale soggetto obbligato colui che emette la fattura, pertanto, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo non può essere considerata come  spesa anticipata in nome e per conto del cliente (art. 15) e deve essere ricompresa nell’alveo dei ricavi/compensi imponibili. Tuttavia, questa interpretazione appare alquanto lacunosa, in  particolar modo in quando viene dato assodato che “l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo sia, in via principale, a carico del prestatore d’opera” senza considerare che le parti (prestatore d’opera e cliente) possano disporre diversamente negli accordi negoziali.

Questione di interpretazione

Il Dpr 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) individua gli atti soggetti all’imposta di bollo (artt. 1 e 2), senza specificare chiaramente chi sia il soggetto obbligato. È, invece, possibile ricavare questa informazione dall’art. 22 del medesimo decreto:

 

“Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

  1. tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  2. tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. […]”

Anche se in assenza di diversi accordi tra le parti viene naturale individuare il soggetto obbligato in che emette la fattura, tuttavia, non si può escludere a priori che sia colui che la riceve. 

Dalla teoria alla pratica

È evidente che eventuali accertamenti emessi per il maggior reddito determinato dall’addebito in fattura dell’imposta di bollo non possano che determinare maggior carico fiscale e sanzioni decisamente limitati. Per puro esempio, un forfettario che avesse emesso 12 fatture riaddebitando il bollo al cliente si troverebbe potenzialmente con un maggior reddito accertabile pari ad Euro 24,00 che, salvo non determini lo sforamento dal massimale e la fuoriuscita dal regime per l’annualità successiva, comporterebbe un maggior onere fiscale al massimo del 15%, ovvero pari ad Euro 3,60.

Per semplicità di gestione, considerati i dubbi interpretativi e salvo eventuali chiarimenti, attualmente il soggetto può adottare le modalità di fatturazione in funzione della interpretazione più o meno prudente di quanto sopra indicato decidendo:

  • di non addebitare l’imposta di bollo, o addebitarla indicando la natura iva N2.2 Regime Forfetario qualora si desideri, in via prudenziale, ricomprendere tali importi nel calcolo dei compensi;
  • di addebitare l’imposta di bollo con natura iva N1 Esente art. 15 qualora si ritenga corretto considerare l’addebito dell’imposta come spesa anticipata in nome e per conto del cliente da non considerare come compenso.

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