12 Marzo, 2024

Approvazione Bilancio 2023

Ai sensi degli artt. 2478bis e 2364 l’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del Bilancio 2023 entro il 29 aprile 2024 (si evidenzia che tale termine rappresenta la data della prima convocazione, mentre non ci sono vincoli per l’approvazione entro tal data).

Almeno 30 giorni prima, ovvero entro il 30 marzo 2024, gli amministratori devono provvedere a:

  • redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, se necessaria;
  • consegnare il progetto di bilancio e la relazione al Collegio sindacale o al Revisore (se presenti).

Per un periodo di almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, ovvero entro il 13 aprile 2024, il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale, comprensivo delle relazioni degli amministratori, sindaci e revisore.

Per le Srl, almeno 8 giorni prima dell’assemblea, ovvero entro il 20 aprile 2024, i soci devono essere convocati. La mancata convocazione può essere sanata con la dichiarazione di assenso allo svolgimento dell’assemblea da parte della totalità dei soci.

Per le Spa la convocazione va effettuata 15 giorni prima, ovvero entro il 14 aprile 2024.

Eventuale proroga dei termini ex lege

Secondo quanto previsto dall’art. 2364, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, è possibile prorogare i suddetti termini. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Le scadenze con la maggiorazione dei termini sono così rideterminate:

  • entro il 28 giugno 2024 convocazione assemblea;
  • entro il 29 maggio 2024 redazione bilancio e relazione e inoltro all’organo di controllo;
  • entro il 12 giugno 2024 deposito presso la sede sociale;
  • entro il 20 giugno 2024 convocazione dell’assemblea.

 

Possono beneficiare della proroga le società che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • Società non tenute alla reda­zione del bilancio consolidato, ma che hanno la necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate, per una corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, valutate con il criterio del patrimonio netto.
  • Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente, al fine di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio.
  • Società che hanno partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
  • Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari, a norma dell’articolo 2447-bis cod. civ. e all’articolo 2447-septies cod. civ.
  • Società interessate da modifiche legislative che impongono l’adozio­ne di nuovi principi contabili (es. adozione degli Ias).
  • Società che sono state interessate da:
    • mo­difiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societa­rio, in prossimità dei termini per l’approvazione del bilancio,
    • even­tuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminen­za del termine ordinario di convocazione dell’assemblea.
  • Società che hanno subito modifiche profonde alla struttu­ra dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
  • Società che operano in edili­zia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avan­zamento lavori da parte del committente e, in particolar modo, in presenza di can­tieri all’estero.
  • Cause di forza maggiore (es. furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
  • Dimissioni del responsabile amministrativo, con ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
  • Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società, infatti, i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.