5 Maggio, 2020

Valutazione del rischio e Aggiornamento DVR

Nella prima del fase di contagio, al fine di limitare la diffusione del virus, sono prevalse logiche di chiusura quasi generalizzata delle attività lavorative, ma è evidente che tale impostazione non poteva essere mantenuta a tempo indeterminato.


All’avvio della cd FASE 2 diventa inevitabile procedere con un approccio proattivo in merito alla gestione del rischio: se è vero che la possibilità di contrarre il COVID-19 è un rischio “anche” professionale, evidentemente allo stesso non potranno che applicarsi gli usuali strumenti di gestione del rischio, comunemente applicati per tutti gli altri rischi.
È quindi necessario programmare sin da ora le concrete modalità di ripresa, tenendo comunque sempre presenti gli obblighi di prevenzione e coniugando le attività lavorative con la tutela della sicurezza dei lavoratori e, come è opinione comune, con l’epidemia con cui dovremo convivere, purtroppo, a lungo.


Non si tratta evidentemente di un problema nuovo. La sicurezza sul lavoro si occupa specificatamente di questo: di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, ed è quindi questa la base per programmare la ripresa delle attività produttive e lavorative.


La prima fase deve quindi consistere in un programma che identifichi i rischi, o meglio la nuova tipologia di rischio, che potremmo definire biologico quanto meno in senso lato, integrando tale rischio della corrente gestione dei rischi.


Successivamente, sarà necessario predisporre un protocollo aziendale che consenta di gestire il rischio, ovvero che individui le misure tecniche, organizzative e procedurali che permettano di controllare il rischio di contagio da coronavirus nell’ambiente di lavoro.
Si noti peraltro come il contagio da SARS-CoV-2 è riconosciuto come infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL solo ove questo venga contratto in occasione di lavoro e la documentazione sopra richiamata rappresenta uno strumento per individuare o, eventualmente, escludere, l’origine professionale della patologia.


Dal punto di vista documentale, si deve poi richiamare quanto riportato dalla Regione Veneto nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” del 29.04.2020 con la quale chiarisce che l’azione del datore di lavoro deve essere in qualche modo documentata; risulta quindi necessario che le misure individuate (protocollo di regolamentazione) vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/2008.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordialità