Buoni Pasto e Buoni Spesa

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I Buoni Pasto (cd ticket restaurant) e i Buoni Acquisto (cd buoni spesa) rappresentano uno strumento interessante, nonché, fiscalmente vantaggioso per:

  • premiare e incentivare i lavoratori;
  • fornire omaggi ai clienti e ai fornitori.

Nella presente circolare approfondiamo le caratteristiche di ciascuno di questi, analizzando il loro funzionamento, deducibilità e detraibilità evidenziando quali vantaggi possono determinarsi nel loro utilizzo sia da parte di aziende che di professionisti con partita iva.

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BUONI PASTO (ticket restaurant)

Per buono pasto (o “ticket restaurant”) si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono. Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro.

Il buono pasto può essere riconosciuto ai dipendenti in sostituzione del servizio mensa e deve interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.

Tassazione in capo al dipendente

Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” (art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, come sostituito dall’art. 1 co. 677 della L. 160/2019):

  • fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto “cartacei”;
  • fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro per i buoni pasto “elettronici”.

Deducibilità in capo all’impresa e al professionista

Le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto sono completamente deducibili dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP (rientrano nella voce “B.7 – Costi per servizi” del Conto economico e non, invece, nella voce “B.9 – Costi per il personale” come specificato dall’OIC 12, § 63). Infatti, i costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto di ticket restaurant restano fuori dall’ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR; tali spese rappresentano l’acquisto di un servizio complesso, non riconducibile alla sola somministrazione di alimenti e bevande (circ. Agenzia delle Entrate 6/2009).

Trattamento IVA

Il valore facciale del buono è comprensivo dell’IVA prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande e per le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo cui il buono dà diritto.

La prestazione resa dalla società emittente ai datori di lavoro è soggetta ad aliquota IVA del 4% (prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali) totalmente detraibile (art. 19-bis1 co. 1 lett. f) del DPR 633/72).

Esposizione in busta paga

Il vademecum del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro del 2008 stabilisce che tutte le retribuzioni in natura debbano essere iscritte nel LUL anche se da considerarsi esenti sia ai fini della base imponibile fiscale che di quella contributiva. Ad ogni modo, potrà non essere di regola sanzionata la mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo o fiscale, purché il datore di lavoro fornisca analiticamente, su richiesta degli organi ispettivi, le informazioni relative anche a tali dazioni.

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BUONI ACQUISTO (buoni spesa)

I buoni acquisto sono documenti di legittimazione che consentono l’acquisto di beni e servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto (es. buoni regalo o buoni benzina).

Ogni trasferimento del buono che avviene anteriormente all’accettazione dello stesso come corrispettivo della relativa cessione o prestazione non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

Buoni acquisto concessi a dipendenti

Tali erogazioni liberali concesse ai dipendenti sono deducibili e non sono imponibili in capo al dipendente qualora ricorrano le condizioni di applicabilità della “soglia dei fringe benefit”, da iscrivere nel LUL.

Per il 2024 (art. 1 co. 16 e 17 della L. 213/2023) e e per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 390 – 391 della L. 207/2024):

  • la soglia di esenzione è elevata a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro solo per quelli con figli a carico;
  • sono comprese nella soglia anche le somme erogate o rimborsate a tutti i dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas nonché per le spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposte a interpello n. 338/2020 e n. 273/2022) non è ammessa la detrazione iva sui costi sostenuti a monte dal datore di lavoro per il welfare aziendale.

Buoni acquisto concessi a clienti e fornitori come omaggi

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza. Pertanto, se sono di valore unitario non superiore ad euro 50,00, sono deducibili a prescindere dal limite (per le altre spese di rappresentanza) di deducibilità commisurato all’ammontare dei ricavi. 

Per quanto riguarda l’IVA, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50,00 che sono detraibili e la loro distribuzione non rientra nel campo IVA.