Regime Forfettario

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Che cos'è

Il Regime Forfettario, introdotto con l’articolo 1, commi 54 -89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), modificato dall’articolo 1, comma 692 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

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Requisiti di accesso

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (65mila fino al 31 dicembre 2022) comma 54 a)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. comma 54 b)

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

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Cessazione in corso d'anno

Dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario cessa di avere applicazione dell’anno stesso in cui i ricavi superano i 100.000 euro: a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite è dovuta l’IVA. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85 e 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo al superamento della soglia.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (comma 57 a)
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (comma 57 b)
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (comma 57 c)
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente (comma 57 d)
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (comma 57 d-bis)
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro) (comma 57 d-ter)
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Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Inoltre per coloro che versano i contributi alla gestione Commercianti o Artigiani, esiste la possibilità di ridurre l’aliquota contributiva del 35%. In questo caso, per maturare un annualità di contribuzione bisogna versare il minimale previsto con le aliquote ordinarie.

 

Percentuali redditività per settore e ATECO 

 

40%

  • Industrie alimentari e delle bevande – 10, 11
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio – 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande – 47.81
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione – 55, 56

 

54%

  • Commercio ambulante di altri prodotti – 47.82, 47.89

 

62%

  • Intermediari del commercio – 46.1

 

78%

  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziario e assicurativi – 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88

 

86%

  • Costruzioni e attività immobiliari – 41, 42, 43, 68

 

67%

  • Altre attività economiche – 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

 

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Vantaggi per chi avvia una nuova attività - Start up

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
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Interpelli, Rebus, Dubbi e Chiarimenti

La normativa di riferimento ha subito molteplici modifiche e presenta diverse zone d’ombra suscettibili di interpretazioni potenzialmente opposte.

Cercando di ricostruire gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, ricordando che i medesimi non costituiscono legge, si riportano di seguito le varie risposte, dal 2019 in poi, agli interpelli inerenti l’apertura di una Partita Iva in Regime Forfettario o il passaggio da semplificato a Regime Forfettario.

La tua idea sul tavolo

Siamo sempre curiosi e a disposizione per valutare la tua idea imprenditoriale: sapremo offrirti una prima valutazione gratuita e proporti un progetto di consulenza specializzata, uno studio di fattibilità e l’assistenza allo sviluppo del tuo Business Plan. Successivamente, studiare il miglior assetto organizzativo, giuridico e fiscale verificando, altresì, l’esistenza di eventuali strumenti agevolativi.