22 Marzo, 2021

Decreto Sostegni – Imprese e Partite IVA

Misure per Imprese e Partite IVA

Venerdì 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Sostegni”.

Riportiamo di seguito le principali novità per Imprese e Partite IVA.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA tale data.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come erogazione diretta o in forma di credito d’imposta da compensare in modello F24 azzerando i tempi di fruizione del contributo.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

Esempi pratici

Libero professionista con fatturato 2019 pari a 70.000 euro e nel 2020 pari a 18.000 euro.

Riduzione = 70.000 – 18.000 = 52.000

Riduzione media mensile = 52.000 / 12 = 4.333,33

Contributo a fondo perduto = 4.333,33 * 60% = 2.600

Impresa con fatturato 2019 pari a 4 milioni e nel 2020 pari a 1,5 milioni.

Riduzione = 2,5 milioni

Riduzione media mensile = 208.333

Contributo a fondo perduto = 208.333 * 30% = 65.200

  • Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
  • Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.
  • Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
  • Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
    I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni) delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 31.12.2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%.
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

Misure per tutti

Si riportano di seguito le novità che riguardano tutti i soggetti, anche non esercenti attività d’impresa.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche e persone giuridiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.