Legge di Bilancio 2025
Con la Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30.12.2024 sono state riformulate le seguenti detrazioni edilizie:
- Articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) c.d. bonus casa;
- Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 c.d. ecobonus.
Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono stati forniti chiarimenti in merito agli interventi inerenti l’installazione di caldaie a gas e in merito all’aliquota maggiorata per il requisito i abitazione principale sull’immobile oggetto di intervento.
Fine degli incentivi per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili
Il comma 55 della legge di bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli interventi di sostituzione e di nuova installazione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Riguarda, dunque, l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia che:
- brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e
- è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato.
L’esclusione dagli incentivi fiscali interessa le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Inoltre, l’esclusione non riguarda la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.
I sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, possono continuare a beneficiare della predetta agevolazione.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili rimangono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.
Detrazione potenziata 2025: ammessa solo per interventi su abitazione principale del titolare del diritto reale
A seguito delle modifiche intervenute dalla legge di bilancio 2025 è stato stabilito che la detrazione per i rispettivi interventi è elevata al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, posto che tali spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In particolare, il beneficio è riservato ai soggetti che, al momento dell’inizio dei lavori o comunque prima del sostenimento delle spese, risultano titolari di un diritto reale sull’immobile; ergo, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’unità immobiliare oggetto degli interventi dev’essere adibita ad abitazione principale da parte del contribuente o del suo nucleo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’utilizzo come abitazione principale dev’essere posta in essere al momento dei lavori o del pagamento delle spese agevolate. Si ritiene, dunque, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Nell’ipotesi in cui sia possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile.
Resta fermo che, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (locatario o comodatario) può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.
La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si precisa, infine, che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.