21 Gennaio, 2026

Legge di Bilancio 2026

La presente circolare offre una sintesi dei contenuti di maggiore interesse introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata in GU del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42.

Le indicazioni sono basate sul testo della Legge di Bilancio 2026, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché, sulle prime interpretazioni dottrinali disponibili alla data di pubblicazione della presente.

Novità Fiscali

Ambito oggettivo

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. 

Adesione alla rottamazione 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. 

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. 

Effetti della rottamazione 

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: 

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; 
  • il DURC può essere rilasciato;
  • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. 

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. 

Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Per quanto riguarda le rate: 

  • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; 
  • dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. 

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

Decadenza dalla rottamazione 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. 

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. 

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. 

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. 

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Periodo agevolato

  • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
  • eliminata la clausola di prenotazione (acconto 20%).

Aliquote di maggiorazione del costo fiscale

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti da 2,5 a 10 milioni;
  • 50% per investimenti da 10 a 20 milioni.

Soppresse le maggiorazioni “green” (220%, 140%, 90%) e le presunzioni di risparmio energetico, inclusi gli investimenti in impianti fotovoltaici.

Ambito soggettivo

  • agevolazione riservata alle imprese titolari di reddito d’impresa (esclusi i professionisti);
  • non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Requisito territoriale

  • beni agevolabili solo se prodotti in UE o SEE.

Beni agevolabili

La Legge di Bilancio 2026 sostituisce gli allegati A e B della L. 232/2016 con due nuovi elenchi e agli impianti di autoproduzione e stoccaggio dei energia:

  • Allegato III-bis → beni materiali 4.0

L’allegato III-bis mantiene la struttura dell’elenco originario ma introduce un nuovo gruppo IV interamente dedicato alle infrastrutture digitali.

Vi rientrano: le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per machine learning); le infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi Tsn per applicazioni real-time); le infrastrutture di cybersecurity Ot/It (firewall industriali, Ids/Ips conformi allo standard Iec 62443).

Significativa l’introduzione di una lista di esclusioni esplicite: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (Soho), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.

  • Allegato III-ter → beni immateriali 4.0

L’allegato III-ter amplia significativamente il perimetro dei beni immateriali.

Tra le novità più rilevanti: i software di intelligenza artificiale generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codice; i sistemi di Agentic Ai con capacità decisionale automatizzata; le piattaforme Mlops (Machine learning operations) per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai; i software per il calcolo della Carbon footprint e l’analisi Lca; le piattaforme per il Digital product passport; i sistemi per la realizzazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram; le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.

  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite co-municazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Riconfermata e riaperti, inoltre, i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall’art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208.

Termine di esercizio dellopzione

L’opzione per l’estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Come per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

Versamento delle imposte sostitutive

Le imprese interessate sono tenute a versare l’imposta sostitutiva dovuta:

  • per il 60% entro il 11.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Riconfermate le precedenti versioni.

Vengono riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ai sensi dell’art 43 comma 2 del TUIR (che restano esclusi dall’agevolazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

La disciplina agevolativa è modellata sulla scorta di quella prevista dall’art. 1 co. 115 – 120 della L. 208/2015, oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con le circ. 1.6.2016 n. 26 e 16.9.2016 n. 37. La stessa, altresì, evidenzia che un eventuale cambio di destinazione d’uso (da strumentale a non strumentale), al fine di avvalersi dell’assegnazione agevolata, può essere effettuato anche in prossimità dell’assegnazione e non è sindacabile dall’Agenzia delle Entrate.

Termini per gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni.

Come nelle precedenti versioni dell’agevolazione, per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell’assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l’imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Versamento delle imposte sostitutive

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 9.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

L’art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 rendeva inapplicabile il regime forfetario ove, nell’anno precedente, il contribuente avesse percepito redditi di lavoro dipendente, o a quest’ultimi assimilati, per un importo eccedente i 30.000 euro. 

Tale limite rimane, quindi, confermato, nonché, elevato a 35.000 euro.

Pertanto, il superamento nel corso del 2025 del limite suddetto (35.000 euro) comporta l’inapplicabilità di tale regime.

In ogni caso, come previsto anche in precedenza, la soglia non dovrà essere considerata ove il rapporto di lavoro risulti cessato nell’anno precedente.

Dal 1° gennaio 2026 la tassazione delle plusvalenze su cripto-attività aumenta dal 26% al 33% senza alcuna franchigia.

Sono imponibili le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cessione, rimborso, detenzione o permuta di cripto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o diritti basate su tecnologie a registro distribuito (DLT).
Non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.

Resta ferma l’aliquota del 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro (EMT), per i quali è prevista neutralità fiscale in caso di rimborso o conversione.

Dal 1° gennaio 2026 è pienamente efficace l’obbligo di memorizzazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici e di indicazione, nel documento commerciale, del mezzo di pagamento utilizzato (POS, carta, wallet) e del relativo importo.

Il collegamento tecnico tra POS e registratore telematico sarà operativo a seguito dell’emanazione degli specifici provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

In attesa di tali strumenti, gli obblighi informativi e di tracciabilità risultano comunque già vigenti.

Viene riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta mediante il versamento di un’imposta sostitutiva agevolata del 10%, con piena liberazione fiscale delle somme e maggiore flessibilità nell’utilizzo delle riserve (distribuzioni/dividendi) in ottica di tax planning e razionalizzazione del patrimonio netto. L’imposta è liquidata in dichiarazione e versata in 4 rate annuali di pari importo, alle scadenze dei saldi delle imposte sui redditi.

La Legge di Bilancio per il 2026 ha introdotto una misura restrittiva che modifica radicalmente l’articolo 86, comma 4, del TUIR. La “razionalizzazione” della disciplina si traduce, di fatto, nell’eliminazione della possibilità di optare per la tassazione rateale delle plusvalenze per la maggior parte delle casistiche.

Nuovo Regime in Vigore dal 1° Gennaio 2026:
 
Tipo di OperazioneVecchio Regime (fino al 31/12/2025)Nuovo Regime (dal 01/01/2026)
Cessione Beni Strumentali       Rateazione in 5 anniTassazione nell’esercizio di realizzo
Cessione d’Azienda o Rami      Rateazione in 5 anniRateazione in 5 anni (con possesso ≥ 3 anni)
 
Punti chiave:
  • eliminazione per i beni singoli: per le cessioni di singoli beni strumentali (es. macchinari, immobili strumentali, attrezzature) e per le immobilizzazioni finanziarie non PEX, l’opzione di rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi è stata totalmente soppressa. La plusvalenza concorre interamente a formare il reddito d’impresa nell’anno di realizzo;
  • deroga per l’azienda: l’unica eccezione che mantiene il beneficio della rateizzazione in cinque quote costanti rimane la cessione d’azienda o di un suo ramo, a condizione che l’azienda ceduta sia stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.

La manovra conferma l’impegno nella riforma fiscale.

  • Riduzione aliquota: a decorrere dal 1° gennaio 2026, la seconda aliquota IRPEF (per i redditi compresi tra 28.001 euro e 50.000 euro) scende dal 35% al 33%.
  • Struttura scaglioni: il sistema IRPEF per il 2026 si articola quindi su tre aliquote:
    • 23% fino a 28.000 €
    • 33% da 28.001 € a 50.000 €
    • 43% oltre 50.000 €
Taglio detrazioni
È prevista anche una misura di “sterilizzazione” o taglio delle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, al fine di finanziare parzialmente il taglio IRPEF. 
  • Soglia di reddito: la limitazione si applica ai soggetti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
  • Detrazioni interessate: la misura riduce, o sterilizza, la possibilità di usufruire pienamente delle detrazioni del 19% previste dall’art. 15 del TUIR.
  • Eccezioni: le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui prima casa sono escluse da questa limitazione e restano interamente detraibili. 

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Computo dei tre appartamenti

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Rinnovi contrattuali

Per gli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 2024-2026, ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, si applica un’imposta sostitutiva del 5%.

Premi di produttività e partecipazione agli utili

Per gli anni 2026 e 2027, i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’1%, entro il limite complessivo annuo di 5.000 euro.

Lavoro notturno, festivo e a turni

È prevista un’imposta sostitutiva del 15% sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, per un importo massimo annuo di 1.500 euro, a favore dei lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.

Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale

Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto:

  • ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025;
  • dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);
  • su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2025).

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall’1.1.2026 al 30.9.2026.

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

Buoni Pasto

  • Buoni Elettronici: il limite di esenzione da tassazione e contribuzione (sia per il dipendente, sia per l’azienda) per i buoni pasto elettronici sale da 8 € a 10 € giornalieri.

  • Buoni Cartacei: per i buoni pasto cartacei, l’esenzione rimane ferma a 4 €.

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Dividendi

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.

Plusvalenze

Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

  • provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

  • dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
  • dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). 

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). 

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). 

Procedura 

L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. 

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). 

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. 

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza 

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). 

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

Novità fiscalità edilizia (detrazioni edilizie)

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In caso di elettrodomestici, rientrano: Forni min. A – Lavatrici/Lavastoviglie min. E – Frigoriferi min. F

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.

L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Altre novità

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. 

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un at­to di pignoramento presso terzi. 

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

  • sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
  • sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). 

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

  • risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;
  • si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:

  • dello 0,5%, per il 2028;
  • dell’1%, a decorrere dal 2029.

Si prevede l’erogazione di contributi per:

  • il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici;
  • la frequenza di scuole paritarie.

Contributi per l’acquisto di libri scolastici

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

I nuclei familiari:

  • devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
  • non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Contributi per la frequenza di scuole paritarie

Si riconosce per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

  • una scuola paritaria secondaria di primo grado;
  • oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato).

In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di:

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Misura e durata

L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

Provvedimento attuativo

L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

Ambito applicativo

L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

  • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

Tipologie contrattuali

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.

Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL).

La durata dell’agevolazione è di:

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023

Si riconosce dall’1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore:

  • con almeno tre figli conviventi;
  • fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili).

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è previsto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esclusioni e limiti

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Non è previsto il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il raggiungimento del limite di spesa impedisce l’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.

Compatibilità

L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell’esonero contributivo in esame.

Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026.

Rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207.

In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:

  • madri di due figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  • madri di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Bonus mamme 2026

Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:

  • dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);
  • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
  • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95);
  • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

  • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
  • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;
  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE.

Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR

Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rap­por­to dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

La medesima norma prevede poi:

  • che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
  • con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione.

Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare

Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”).

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:

  • così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;
  • ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85.

Rinuncia all’adesione automatica

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:

  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
  • ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Adempimenti del datore di lavoro

Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.

Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:

  • darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  • effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.

Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare

Viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.

Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità.

In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:

  • la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:

  • l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo.

Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.