28 Aprile, 2020

Coronavirus Fase 2: Imprese

Dal 4 maggio potranno riaprire tutte le aziende indicate nell’allegato 3 del DPCM 27/04/2020 (riportato in calce alla presente), tra cui si segnalano le aziende manifatturiere, le aziende edili e il commercio all’ingrosso.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

http://www.governo.it/it/faq-fasedue

 

Casi particolari

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

4. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

 

Misure di Sicurezza

Tutte le aziende che possono riprendere l’attività dovranno, però, avere identificato le misure di sicurezza da attuare al fine di ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. I protocolli di sicurezza definiti dalle imprese dovranno essere conformi ai modelli sottoscritti il 24 aprile 2020 rispettivamente fra il Governo e le parti sociali e fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

 

 

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale veneta

A completamento delle informazioni sopra riportate, si segnala che l’Ordinanza Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 dispone quanto segue.

E’ fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido;

 

Mai come in questo periodo risulta indispensabile inquadrare nella propria azienda i Codici ATECO che permettono di individuare correttamente tutte le attività svolte.

Lo Studio resta a disposizione per la valutazione di quanto appena citato, raccomandando la navigazione del sito http://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home per la ricerca di informazioni inerenti.