Il 13/08/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 104/2022 cd “Decreto Trasparenza” che introduce nuove disposizione in materia di contrattazione individuale, rafforzando così le misure di tutela dei lavoratori.
Le disposizioni di tale decreto vengono applicate a tutti i contratti di lavoro subordinati, di somministrazione, di intermittenza (a chiamata), prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 13/08/2022 in poi.
Tale decreto disciplina l’informazione sul rapporto di lavoro per i dipendenti nuovi assunti; in particolare, i contenuti aggiornati nei contratti di lavoro saranno i seguenti:
- Identità delle parti (descrizione del datore di lavoro e del dipendente);
- Luogo di lavoro (se non fisso, predominante);
- Inquadramento completo, ovvero, la qualifica attribuita al lavoratore (trattasi di mansione specifica) ed il livello (o Categoria se contratto Industriale);
- Data di inizio del rapporto di lavoro e durata dello stesso;
- Durata del periodo di prova (laddove previsto)
- La maturazione delle ferie e dei permessi annuali;
- La durata dei congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione (trattasi di congedi di maternità/paternità obbligatori, malattia e infortunio);
- L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso mensile ed i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo/giorno di pagamento e la modalità;
- Scansione corretta dell’orario di lavoro sia per i P-Time sia per i Full Time con indicazione di eventuali ore notturne o lavoro a turni;
- Condizioni che riguardano le ore straordinarie e come vengono retribuite;
- Durata e forma del preavviso con relativa procedura in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- Indicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro (DVR).
Tutte la parti evidenziate rappresentano le novità indicate nel Decreto Trasparenza.
Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo e preciso in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili su richiesta dei lavoratori in qualsiasi momento.
Il datore di lavoro DEVE conservare la prova della trasmissione o ricezione dei documenti di assunzione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.