Nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 1 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge n.17 (c.d. Decreto Energia). Si riportano di seguito sinteticamente le misure di maggior rilievo.
Il decreto stanzia 3 miliardi di euro per azzerare le aliquote degli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche domestiche e non domestiche. La misura riguarda il secondo trimestre del 2022.
Due interventi sono finalizzati alla riduzione dei costi dei consumi di gas.
- Abbassamento dell’IVA al 5% (usi civili e industriali)
- Riduzione degli oneri generali di sistema
Tali interventi riguardano le somministrazioni di gas metano del secondo trimestre 2022.
Per le imprese a forte consumo di energia è previsto un contributo pari al 20% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre 2022.
Per beneficiare del contributo è necessario aver subito nel primo trimestre 2022 un aumento dei costi per kWh della componente elettrica superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il sostegno e’ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta.
Si ricorda che sono definite “imprese a forte consumo di energia elettrica” (dette anche imprese energivore) le imprese individuate dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nello specifico, per essere classificate “a forte consumo di energia”, l’impresa deve avere un consumo medio di energia elettrica di almeno 1 GWh/anno e rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- Operare in uno dei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione della Commissione Europea sulla Disciplina degli aiuti di Stato 2014-2020 (settore estrattivo, lavorazione di frutta e ortaggi, produzione di oli o di bevande fermentate non distillate, tessitura, taglio e piallatura del legno, fabbricazione di carta e cartone, coloranti, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fertilizzanti, fibre sintetiche e artificiali, prodotti farmaceutici di base, vetro, piastrelle in ceramica, attività siderurgiche, fabbricazione di mattoni e altri prodotti per l’edilizia, ecc.)
- Operare in uno dei settori dell’Allegato 5 alla Comunicazione menzionata al punto precedente (estrazione di petrolio, gas, minerali ferrosi, lavorazione di carne, pesce, latticini, granaglie, produzione di paste alimentari, zucchero, cacao, condimenti, pasti e piatti preparati, prodotti per l’alimentazione di animali domestici o da allevamento, produzione di vini, distillazione di alcolici, fabbricazione di tessuti e articoli tessili, confezione di indumenti, fabbricazione di calzature, imballaggi in legno, pavimenti, preparati farmaceutici, ecc.), a condizione di presentare un indice di intensità elettrica in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo (da calcolarsi come da indicazioni dell’Allegato 4 della Comunicazione della Commissione Europea) non inferiore al 20%
- Non rientrare in una delle categorie di cui ai primi due punti, ma essere ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per gli anni 2013 o 2014
Le imprese a forte consumo di gas (cosiddetti “gasivori”) ricevono un contributo pari al 15% della spesa per l’acquisto del gas stesso nel primo trimestre 2022. Per accedere al contributo vanno rispettati alcuni requisiti:
- Il prezzo di riferimento del gas (calcolato come media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici) nel primo trimestre 2022 deve essere aumentato del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019
- L’impresa deve operare in uno dei settori indicati nell’allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021 n.541 (a titolo di esempio, settore estrattivo, lavorazione prodotti alimentari, confezione di indumenti, settore della carta, settore siderurgico ecc.)
- Nel primo trimestre 2022 il consumo medio di gas naturale deve essere uguale ad almeno 0,25 GWh/anno
Il contributo è corrisposto nella forma di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.
PEDAGGI
Si incrementa di 20 milioni l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
DEDUZIONE FORFETTARIA
Si incrementa di 5 milioni l’autorizzazione di spesa annuale per aumentare la deduzione forfettaria di spese non documentate (articolo 1, comma 106, L. 266/2005).
CREDITO D’IMPOSTA ADBLUE
Le imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi viene riconosciuto un credito è pari al 15% del costo di acquisto del componente AdBlue per il 2022. Tale componente è necessaria per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D per abbattere le emissioni. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’IRAP. Le modalità e i criteri di attuazione del contributo saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
CREDITO D’IMPOSTA GNL
In maniera analoga a quanto appena descritto, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di GNL. Il contributo è previsto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. Anche in questo caso le modalità attuative saranno definite con apposito decreto.
Alcune delle misure di sostegno alle imprese previste per l’emergenza Covid sono applicate all’aumento dei prezzi energetici.
- Si estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE (articoli 1 e 1-bis, DL 23/2020) anche a sostegno degli operatori maggiormente colpiti dagli aumenti dei prezzi dell’energia
- Non è dovuta la commissione per le garanzie rilasciate dal Fondi di garanzia PMI (articolo 13, co.1, DL 23/2020) a sostegno delle esigenze di liquidità causate dagli aumenti dei prezzi dell’energia
Entrambe le previsioni si applicano fino al 30 giugno 2022.
Si prevede che l’installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) su edifici e altri manufatti fuori terra sia considerata intervento di manutenzione ordinaria. Di conseguenza, per tali internventi non sono più necessari permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Si ricorda che finora erano esentati dalla disciplina della denuncia di inizio attività solo gli impianti integrati nei tetti con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificassero la sagoma degli edifici.
Fanno eccezione gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico (articolo 136, co.1, lett. b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio).
Le semplificazioni qui esposte si applicano anche alle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica degli impianti.
Resta fermo l’obbligo di acquisire una licenzia di esercizio per gli impianti con potenza superiore a 200 kW (art.53, dlgs 504/1995).
Si estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (art.25, co.3, lett. a), dlgs. 199/2021) per la comunicazione di installazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 50 e 200 kW. Le condizioni e le modalità dell’estensione in oggetto saranno individuate con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.
Sono ammessi agli incentivi statali anche gli impianti fotovoltaici collocati in aree agricole. Conidizione per usufruire degli incentivi è che i moduli fotovoltaici occupino una superficie inferiore al 10% della superficie agricola aziendale. Tale condizione vale sia per i moduli collocati a terra che per quelli sollevati.
Il decreto prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valor di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (artt. 5 e 7, L. 448/2001). Di conseguenza, persone fisiche, società semplici, enti non commerciali potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01/01/2022, al di fuori del regime d’impresa. Tali soggetti potranno affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso. Entro il 15 giugno un professionista abilitato deve redigerere ed asseverare la perizia di stima (della partecipazione o del terreno) e il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva del 14%.
Il decreto prevede numerose ulteriori misure. Se ne elencano qui di seguito sinteticamente alcune:
- Si incrementano le risorse per la riduzione delle tariffe per i clienti domestici in condizioni economiche svantaggiate o con problemi di salute (Dm 28 dicembre 2007) e l’analoga compensazione per il gas naturale (articolo 3, co. 9, Dl 185/2008)
- Si stanziano 40 milioni per erogare contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dagli aumenti dell’elettricità (in particolar modo, i gestori di impianti sportivi e piscine)
- Si istiuisce un fondo da 145 milioni a favore delle imprese che, fino al 30 novembre 2023, effettuano investimenti al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per interventi di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Un decreto interministeriale, detterà le disposizioni attuative