La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022 commi 55-57) ha introdotto la cd flat tax incrementale: le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare un’imposta sostituiva del 15%. Le caratteristiche del regime in esame sono:
- non possono utilizzare tale regime i soggetti che già usufruiscono del regime forfetario;
- si applica in sostituzione delle “normali” aliquote IRPEF e delle relative addizionali;
- si applica sull’eccedenza emersa dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e lavoro autonomo più elevato tra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo in misura pari al 5% del reddito più elevato di riferimento, fino ad un massimo di 40.000 euro;
- la misura in esame non incide sugli acconti dovuti per il 2024. Questi vanno determinati considerando l’imposta che sarebbe dovuta non applicando il regime della flat tax “incrementale”.
Esempio
Reddito* 2023 € 200.000
Reddito* 2022 € 80.000
Reddito* 2022 € 80.000
Reddito* 2021 € 70.000
Reddito* 2020 € 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 200.000 – 80.000 = 120.000
Reddito* 2020 € 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 200.000 – 80.000 = 120.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell’anno 2022) 4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 120.000 – 4.000 = 116.000 -> 40.000 (limite massimo) Tassazione pari ad € 6.000 in luogo di € 18.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) 200.000 – 40.000 = 160.000
Redditi esclusi dal beneficio
Si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.