18 Ottobre, 2023

Legge di bilancio 2024 – prima stesura

Il Decreto Legge fiscale collegato al Disegno di legge di Bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, ha previsto alcune novità. Nella presente circolare si riportano le novità fiscali di maggior impatto per imprese e partite iva.

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023. In base alle bozze sinora circolate, la misura sarebbe temporanea, cioè applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

 

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sarebbero invece esclusi i “contributi previdenziali” e, quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti.

 

Infine, anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Viene confermata la detassazione dei premi produttività al 5% mentre viene “ritoccata” la soglia dei fringe benefit: nel 2024 si abbasserà a 2.000 euro (dai 3.000 euro previsti per il 2023) per i lavoratori dipendenti con figli a carico mentre verrà innalzata, dagli attuali 258,23 euro, a 1.000 euro per tutti gli altri. Il comunicato del MEF specifica che si potranno utilizzare anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa.

Viene previsto che per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

 

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 risulti superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Per finalità antielusive, l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’art. 5 del DLgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri prevede, nel contesto della ridefinizione degli incentivi alle imprese, l’abrogazione dell’agevolazione ACE con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero, dal 2024, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

Il DLgs. approvato ieri dal Consiglio dei Ministri fa salvo il solo utilizzo delle eccedenze maturate sino al 2023.